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Articolo 354 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Rimessione al primo giudice

Dispositivo dell'art. 354 Codice di procedura civile

Il giudice d'appello, se dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo(1), riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio (2)o non doveva essere estromessa una parte(3), oppure dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma(4), pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice.

Nei casi di rimessione al primo giudice, le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione, il termine è interrotto.

Se il giudice d'appello riconosce sussistente la giurisdizione negata dal primo giudice o dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ammette le parti a compiere le attività che sarebbero precluse e ordina, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti a norma dell'articolo 356(6).

Note

(1) Nel caso, invece, di nullità della citazione stessa (e non della sua notificazione), il giudice dovrà dichiarare la nullità dell'intero giudizio, non essendo questo caso previsto tra quelli in cui può aversi rimessione al primo giudice (casi tassativamente indicati dalla legge).
(2) La norma non distingue tra litisconsorzio necessario e facoltativo, ma la giurisprudenza ritiene applicabile la rimessione al primo giudice per integrazione del contraddittorio solo in caso di litisconsorte necessario pretermesso e non nel secondo caso.
Un orientamento risalente riteneva che il litisconsorte pretermesso potesse intervenire nel giudizio di secondo grado accettando la causa nello stato in cui si trovava. Attualmente, invece, la giurisprudenza afferma che, nonostante l'accettazione del litisconsorte pretermesso, il giudice di secondo grado non può esaminare la causa nel merito ma deve rimetterla al primo giudice per la rinnovazione dell'attività svolta in assenza del litisconsorte necessario. Questo procedimento sarebbe imposto dal rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione.
(3) Si ha estromissione di una parte dal giudizio quando il giudice di primo grado emette una sentenza a contraddittorio non integro, per aver impedito a una delle parti di parteciparvi con sentenza non definitiva o con ordinanza.
(4) Il secondo comma dell'art. 161 del c.p.c. sancisce la nullità della sentenza per mancata sottoscrizione del giudice: si tratta di nullità insanabile e rilevabile in ogni tempo.
Negli altri casi di vizi attinenti alla sentenza (ad esempio, nel rito del lavoro, il primo giudice non aveva dato lettura del dispositivo in udienza) opera il diverso principio di conversione della nullità in motivi di gravame.
(5) La norma menziona il solo art. 308 del c.p.c. (reclamo contro l'ordinanza del giudice istruttore), con ciò escludendo che la rimessione al primo giudice possa avvenire se l'estinzione del processo sia stata dichiarata ai sensi dell'art. 307 del c.p.c. e cioè con sentenza dal collegio.
(6) Disposizione interamente riformulata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".

Ratio Legis

I casi di rimessione al primo giudice sono tassativi e costituiscono una deroga alla regola per cui il giudice d'appello è tenuto a decide le questioni nel merito, con sostituzione della sentenza di appello a quella di primo grado: operano infatti il principio di assorbimento e quello della conversione dei vizi di nullità in motivi di gravame.

Spiegazione dell'art. 354 Codice di procedura civile

Con la Riforma Cartabia si sono volute ridurre le fattispecie di rimessione della causa in primo grado ai casi di violazione del contraddittorio.
Per tale ragione si è reso necessario da un lato abrogare l’art. 353 c.p.c. (e con esso l’ipotesi di rimessione al primo giudice per motivi di giurisdizione), e dall’altro, considerati i ritardi nella decisione che la rimessione in primo grado comporta, si è scelto di limitarla alle ipotesi più gravi di violazione del contraddittorio.
Sono state così confermate le ipotesi previste dal previgente primo comma dell’articolo 354 c.p.c. (nullità della notificazione della citazione introduttiva, mancata integrazione del contraddittorio, erronea estromissione di una parte, nullità della sentenza di primo grado a norma del secondo comma dell’art. 161 del c.p.c.), mentre è stato soppresso il secondo comma del previgente art. 354, disciplinante l’ipotesi di riforma della sentenza di primo grado che dichiarava l’estinzione del processo.

Pertanto, in conseguenza della soppressione dell’art. 353, il giudice di appello che riconosca la giurisdizione negata dal primo giudice non potrà più rimettere a questo gli atti, ma dovrà decidere la causa nel merito, se del caso svolgendo le attività che non siano state svolte svolte in primo grado.
E’ stato coì modificato l’ultimo periodo dell’articolo 354, prevedendo che tanto in questo caso, quanto nel caso in cui dichiari la nullità di altri atti (e cioè atti diversi da quelli contemplati nei commi precedenti, la cui nullità determina la rimessione al primo giudice), il giudice di appello ammetta le parti al compimento di attività che sarebbero loro precluse, quando questa esigenza discenda dalla necessità di ripristinare il contraddittorio (ad esempio, per mancata concessione di termini nel giudizio di primo grado) e proceda alla rinnovazione degli atti nulli.

In forza di quanto disposto al successivo art. 356 del c.p.c., se ne deduce poi che il giudice di appello procederà all’assunzione delle prove che non siano state assunte nel giudizio di primo grado.
Sono state poi riprodotte le disposizioni degli ultimi due commi dell’abrogato art. 353, a cui l’art. 354, nella sua previgente formulazione, rimandava.

Al di fuori delle ipotesi previste dalla presente norma, il giudice d’appello decide le questioni nel merito e la sentenza d’appello si sostituisce a quella di primo grado in virtù del principio di assorbimento e conversione dei vizi di nullità in motivi di gravame.

La rimessione della causa al primo giudice per la nullità della notificazione della citazione introduttiva del primo grado di giudizio presuppone che il giudice d'appello dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, la cui nullità non era stata sanata con la comparizione del convenuto o con la rinnovazione (in questo caso è mancato del tutto un valido processo, al quale il convenuto non ha potuto partecipare ).

Secondo parte della dottrina, l'accertamento, da parte del giudice di appello, della nullità della notificazione, non comporta automaticamente la rimessione in termini della parte dichiarata contumace in primo grado, a meno che questa non provi che la nullità gli abbia impedito di avere effettivamente conoscenza del processo o che la costituzione gli sia stata impedita per causa a lui non imputabile.

Non viene qui contemplato, invece, il rilievo, da parte del giudice di appello, della nullità della citazione di primo grado come ipotesi di rimessione al primo giudice.
Tuttavia non si può fare a meno di constatare che quello della nullità dell'atto introduttivo è un vizio che colpisce le basi dell'intero giudizio di primo grado.
Per tale ragione, si ritiene che il giudice d'appello non possa pronunciare senz'altro la sentenza di secondo grado, visto che questo significherebbe privare le parti di un grado di giurisdizione.

Se il giudice di appello riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio, con la chiamata di un litisconsorte necessario, nel riformare la sentenza impugnata deve rimettere la causa al primo giudice.
L'applicazione della norma presuppone:
a) che il litisconsorte non sia stato chiamato dalla parte:
b) che il giudice di primo grado non abbia rilevato la necessità della sua chiamata e non abbia quindi disposto ai sensi del secondo comma dell’art. 102 del c.p.c.;
c) che il litisconsorte non si sia neppure spontaneamente costituito.

Il giudice di appello deve parimenti rimettere la causa al primo giudice se riconosce che nel giudizio di primo grado non doveva essere estromessa una parte.
Non vi è unanimità di opinioni, in dottrina, nel ritenere che la rimessione non sia necessaria quando il litisconsorte, pretermesso in primo grado, intervenga volontariamente nel giudizio di appello, accettando la causa nello stato in cui si trova .

Si può avere rimessione solo se il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza di primo grado perché priva della sottoscrizione del giudice, ai sensi del secondo comma dell’art. 161 del c.p.c. o per ogni altro motivo di particolare gravità.
La sentenza priva della sottoscrizione del giudice configura, più che una nullità della sentenza, una vera e propria inesistenza, anche se, malgrado ciò, il legislatore ha comunque previsto la possibilità dell'appello, che in questo caso funziona come una querela nullitatis.

In tutti i casi in cui il giudice di appello rilevi una nullità degli atti compiuti in primo grado, estranea alle ipotesi di remissione tassativamente previste, non deve disporre la rimessione al primo giudice, ma ordinarne la rinnovazione nello stesso giudizio di appello, provvedendo a norma dell'art. 356 del c.p.c. dopo averla dichiarata.

Se la rinnovazione non è possibile il giudice di appello decide nel merito scartando gli atti nulli.
La rinnovazione in ogni caso avviene secondo le regole del giudizio di primo grado, non secondo quelle del giudizio di appello.

Massime relative all'art. 354 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 25317/2021

Nel giudizio di responsabilità promosso dal socio di s.r.l. nei confronti dell'amministratore ai sensi dell'art. 2476 c.c., la società è litisconsorte necessario e l'amministratore, in quanto munito di poteri di rappresentanza dell'ente, versa in una situazione di conflitto di interessi che richiede la nomina di un curatore speciale, il quale mantiene la "legitimatio ad processum" solo fino a quando i soci non provvedono alla designazione di un nuovo legale rappresentante, spettando, poi, al giudice, acquisita la notizia, concedere un termine perentorio per la costituzione di quest'ultimo, in applicazione dell'art. 182, comma 2, c.p.c., pena la nullità degli atti processuali compiuti dopo tale designazione. (Nella specie, la S.C., riscontrata la nomina del liquidatore, nuovo legale rappresentante della società, già in pendenza del primo grado di giudizio, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando al giudice di appello, in diversa composizione, affinché provvedesse a decidere nuovamente la causa previa rinnovazione degli atti nulli ex art. 354, ultimo comma, c.p.c., e previa eventuale rimessione in termini ex art. 294 c.p.c. della parte non correttamente costituita).

Cass. civ. n. 6494/2021

La sottoscrizione di una sentenza emessa da un organo collegiale ad opera di un magistrato che non componeva il collegio giudicante, in luogo del magistrato (nella specie, il presidente) che ne faceva parte e che avrebbe dovuto sottoscriverla, integra l'ipotesi della mancanza della sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, disciplinata dagli artt. 132 e 161, comma 2, c.p.c. Il difetto di detta sottoscrizione, se rilevato, anche d'ufficio, nel giudizio di cassazione, comporta la dichiarazione di nullità della sentenza ed il rinvio della causa, ai sensi degli artt. 354, comma 1, 360, comma 1, n. 4, e 383, comma 4, c.p.c., al medesimo giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione, il quale viene investito del potere-dovere di riesaminare il merito della causa stessa e non può limitarsi alla mera rinnovazione della sentenza. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/07/2015).

Cass. civ. n. 33456/2019

L'appello avverso la declinatoria di competenza da parte del giudice di pace in causa esorbitante dai limiti della sua giurisdizione equitativa, impugnazione necessaria, essendo interdetto il regolamento di competenza avverso le sentenze del giudice di pace ex art. 46 c.p.c., investe il tribunale, ove la censura sia infondata, dell'esame del merito quale giudice dell'appello, in conseguenza del normale effetto devolutivo; qualora, invece, la censura relativa alla declinatoria di competenza sia fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., il tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria della competenza, deve, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere sul merito quale giudice d'appello, così esercitando ritualmente e correttamente la propria "potestas decidendi", e non rimettere le parti avanti al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 09/01/2018).

Cass. civ. n. 26729/2019

In tema di giudizio di impugnazione, qualora il Tribunale pronunci sentenza affetta da nullità per inosservanza delle disposizioni sulla sua composizione, monocratica o collegiale, in relazione alla specifica domanda azionata, la Corte d'appello, investita della questione relativa all'inquadramento giuridico della domanda fatto proprio dal Tribunale, deve rilevare la nullità, per il rinvio operato dall'art. 50-quater c.p.c. all'art. 161, comma 1, c.p.c., ed esaminare la fondatezza del motivo di appello, essendo anche giudice del merito, senza che l'errata qualificazione ritenuta dal Tribunale possa riflettersi sul termine di impugnazione. (Nella specie, la Corte d'appello aveva erroneamente dichiarato inammissibile il gravame avverso la sentenza pronunciata in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana dal Tribunale in composizione monocratica ex art. 702-bis c.p.c., anziché collegiale, poiché tardivamente proposto oltre il termine di cui all'art. 702-quater c.p.c.).

Cass. civ. n. 24017/2017

La deduzione con l'atto di appello, da parte del convenuto in primo grado dichiarato contumace, della nullità della citazione introduttiva di quel giudizio per esservi indicata una data di prima comparizione già scaduta al momento della sua notificazione, ove ne sia riscontrata la fondatezza, non dà luogo alla rimessione della causa al primo giudice, atteso che tale ipotesi non è assimilabile ai casi tassativamente indicati negli artt. 353 e 354 c.p.c., ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di decidere la causa nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli, ad eccezione di quello introduttivo, rispetto al quale l'effetto sanante è stato già prodotto dalla proposizione dell'appello della parte illegittimamente dichiarata contumace in primo grado, ancorché operante ex nunc, onde evitare una grave violazione del principio di effettività del contraddittorio, di rilevanza costituzionale.

Cass. civ. n. 27516/2016

In applicazione dei principi della tassatività delle ipotesi di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. e della conversione nei motivi di nullità in motivi di impugnazione (art. 161, comma 1, c.p.c.), con la conseguente possibilità per le parti di svolgere ugualmente nel grado superiore le loro difese, il giudice di appello, in caso di prospettata violazione dell'art. 112 c.p.c. nei motivi di gravame, non deve rimettere la causa al giudice di primo grado, né limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza, ma deve decidere la causa nel merito.

Cass. civ. n. 21219/2016

In caso di inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il giudice d'appello deve dichiarare, anche d'ufficio, l'insanabile nullità della relativa sentenza, senza poter rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., né dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione che deduca esclusivamente il vizio processuale, avendo l'appellante l'onere di proporre anche le censure relative al merito della causa solo in caso di nullità e non anche di inesistenza della notificazione.

Cass. civ. n. 19210/2016

In presenza di due domande autonome tra loro, una soltanto delle quali decisa in primo grado in violazione del principio del contraddittorio, per essere stato pretermesso un litisconsorte necessario, il giudice d'appello deve disporre la separazione delle cause e rimettere al giudice di primo grado unicamente quella rispetto alla quale si è verificato il detto vizio. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di merito che, in presenza di due domande, principale e riconvenzionale, volte alla demolizione di fabbricati eretti a distanza non legale, aveva rimesso entrambe al giudice di primo grado, nonostante solo la prima fosse stata esaminata a contraddittorio non integro, perché proposta nei confronti di uno solo dei comproprietari dell'immobile e difettasse, al contempo, la prova che le distanze tra gli edifici fossero reciprocamente condizionate).

Cass. civ. n. 19214/2015

La sentenza che, regolarmente sottoscritta dal Presidente, anche in qualità di estensore, non rechi i nominativi dei giudici costituenti il collegio deliberante, con conseguente impossibilità di desumerne l'identità, è nulla per vizio di costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., e non per difetto assoluto di sottoscrizione ex art. 161 c.p.c., sicché la Corte d'appello, rilevata anche d'ufficio tale nullità, è tenuta a trattenere la causa e a deciderla nel merito, senza rimetterla al primo giudice, non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c..

Cass. civ. n. 18496/2015

Quando il giudice d'appello rilevi che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio, la rimessione al primo giudice è limitata alle sole ipotesi di litisconsorzio necessario, ex art. 354 c.p.c., perché la violazione del precetto di cui all'art. 102 c.p.c. dà luogo alla pronuncia di sentenza "inutiliter data", per l'oggettiva inidoneità della decisione a produrre effetti nei confronti di tutti i soggetti coinvolti in una situazione giuridica unitaria e plurilaterale, evenienza che non ricorre, invece, nel caso in cui venga omessa la chiamata del terzo in garanzia, atteso che l'iniziativa ex art. 106 c.p.c. dà origine a causa scindibile.

Cass. civ. n. 13623/2015

Quando, di fronte ad una declinatoria di competenza pronunciata dal giudice di pace, in una causa esorbitante dai limiti della giurisdizione equitativa, venga proposto appello con contestazione della fondatezza della pronuncia, il tribunale, ove la censura sia infondata, è investito dell'esame del merito quale giudice dell'appello, restando escluso sia che la pronuncia sul merito possa considerarsi come resa dal tribunale stesso come giudice di primo grado, sia che al rigetto dell'appello sul motivo afferente alla competenza debba seguire la rimessione delle parti avanti allo stesso tribunale, quale giudice competente di primo grado. Qualora invece la censura relativa alla declinatoria di competenza sia fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., e non esistendo una regola omologa a quella dettata per le sentenze del conciliatore dall'art. 353, quarto comma, cod. proc. civ., abrogato dall'art. 89, comma 1, della legge n. 353 del 26 novembre 1990, il tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria di competenza, deve decidere sul merito quale giudice d'appello, e non rimettere la causa dinanzi al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado.

Cass. civ. n. 23701/2014

Nell'ipotesi in cui il litisconsorte necessario pretermesso intervenga volontariamente in appello ed accetti la causa nello stato in cui si trova, chiedendo che sia così decisa, e nessuna delle altre parti resti privata di facoltà processuali non già altrimenti pregiudicate, il giudice di appello non può rilevare d'ufficio il difetto di contraddittorio, né è tenuto a rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., ma deve trattenerla e decidere sul gravame, risultando altrimenti violato il principio fondamentale della ragionevole durata del processo, il quale impone al giudice di impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della controversia.

Cass. civ. n. 13733/2014

Il vizio di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione non rientra fra quelli, tassativamente indicati, che ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., comportano la rimessione della causa al primo giudice, dovendo il giudice del gravame, ove ritenga la sussistenza del vizio, porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale.

Cass. civ. n. 8862/2014

La sentenza d'appello, che confermi il rigetto della domanda principale e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rigetti altresì la domanda riconvenzionale accolta dal giudice di prime cure, nello statuire nuovamente sulle spese deve provvedere alla liquidazione di entrambi i gradi di giudizio considerando la sussistenza di una situazione di soccombenza reciproca.

Cass. civ. n. 6259/2014

Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado.

Cass. civ. n. 22776/2012

L'esame della questione di giurisdizione, ancorché pregiudiziale a quello di ogni altra questione, di rito o di merito, presuppone pur sempre l'instaurazione di un contraddittorio effettivo, e non meramente apparente, per essere stato il rapporto processuale costituito fra i soggetti investiti della qualità di parte in relazione alla natura del rapporto sostanziale. Ne consegue che, ove in appello sia riscontrato un litisconsorzio necessario pretermesso, la questione di giurisdizione deve essere esaminata nel giudizio di primo grado, una volta ivi ricostituita l'integrità del contraddittorio, ai sensi dell'art. 354 c.p.c..

Cass. civ. n. 5277/2012

Nel rito del lavoro, qualora il giudice di primo grado che abbia letto in udienza il dispositivo della sentenza non possa redigerne la motivazione per sopravvenuto impedimento, non si ha inesistenza della sentenza, ma nullità per mancanza di motivazione, vizio che, ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., può essere fatto valere soltanto nei limiti e secondo le regole dei mezzi di impugnazione. Ne consegue che il giudice d'appello, ove abbia rilevato dette nullità a seguito di gravame, non può rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna ipotesi di rimessione fra quelle tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., nè limitarsi a dichiarare la nullità medesima, ma deve decidere le cause nel merito.

Cass. civ. n. 22958/2010

Ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo giudice, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado - davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c.,non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo il caso in cui il giudice di appello coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto. (Nella specie, la S.C. ha cassato - con conseguente declaratoria di competenza in primo grado del medesimo tribunale - la sentenza del tribunale che, in assenza di istanza per la decisione nel merito della causa, aveva riformato la sentenza del giudice di pace, erroneamente affermativa della propria competenza per valore, e deciso nel merito).

Cass. civ. n. 22917/2010

In tema di estinzione del processo quando il giudice istruttore nel corso del giudizio a cognizione piena opera come giudice monocratico, il provvedimento con cui dichiara che il processo si è estinto non è soggetto a reclamo e, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione. Ne consegue che la parte è ammessa a formulare al giudice di appello istanza di rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, secondo comma, c.p.c. ravvivandosi l'ipotesi di cui all'art. 308, secondo comma, c.p.c. Diversamente deve ritenersi quando l'estinzione sia stata deliberata dal tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c.: in tal caso, il giudice di appello ove non la ritenga sussistente, non può rimettere la causa al giudice di primo grado - non ricorrendo l'ipotesi contemplata dall'art. 308, secondo comma, c.p.c., richiamato dall'art. 354, secondo comma, c.p.c. ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito.

Cass. civ. n. 22914/2010

In caso di nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, che si è svolto in contumacia della parte convenuta, determinata dalla inosservanza del termine dilatorio di comparizione, il giudice di appello non può limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza e giudizio di primo grado, ma, non ricorrendo né la nullità della notificazione dell'atto introduttivo e né alcuna delle altre ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., deve decidere nel merito, previa rinnovazione degli accertamenti compiuti nella pregressa fase processuale, ammettendo il convenuto, contumace in primo grado, a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, gli sono state precluse.

Cass. civ. n. 704/2010

Il giudice di appello, che pronunci la nullità della sentenza di primo grado per l'omessa interruzione del processo a seguito della dichiarazione del sopravvenuto raggiungimento della maggiore età nel corso del giudizio di prima istanza di una parte costituita originariamente mediante il suo rappresentante legale, deve trattenere la causa in decisione e giudicare nel merito in virtù del principio della conversione dei vizi della sentenza di primo grado in motivi di gravame, non rientrando tale nullità fra i casi nei quali il giudice di appello deve rimettere la causa al primo giudice (artt. 353 e 354 cod. proc. civ.). Ne consegue che la decisione del giudice di appello deve contenere una motivazione del tutto autonoma, priva cioè di riferimenti alla sentenza impugnata dichiarata nulla. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso sul presupposto che il giudice di appello aveva espresso le proprie valutazioni nella propria sentenza in modo del tutto autonomo rispetto alle considerazioni logiche operate nella sentenza nulla di primo grado, considerando, altresì, pienamente legittima l'utilizzabilità della relazione del c.t.u. nominato nel giudizio di secondo grado, nel quale la parte divenuta maggiorenne si era ritualmente costituita, senza, perciò, che si fosse verificata alcuna lesione del principio del contraddittorio).

Cass. civ. n. 23634/2009

In tema di regolamento delle spese di lite nel giudizio d'appello, il principio secondo cui la riforma, anche parziale, della pronuncia di primo grado determina la caducazione "ex lege" anche della statuizione di condanna alle spese, non risulta violato nel caso in cui il giudice di secondo grado confermi espressamente, per le parti non riformate, la sentenza di primo grado, così recependo il pregresso regime delle spese di lite sulla base di una complessiva riconsiderazione, seppure implicita, riguardante entrambi i gradi, dell'esito della lite.

Cass. civ. n. 11317/2009

La deduzione con l'atto di appello, da parte del convenuto in primo grado dichiarato contumace, della nullità della citazione introduttiva di quel giudizio per un vizio afferente alla "vocatio in ius", non dà luogo, ove ne sia riscontrata la fondatezza dal giudice dell'impugnazione, alla rimessione della causa al primo giudice, atteso che tale ipotesi non è riconducibile ad uno dei casi tassativamente indicati negli artt. 353 e 354 c.p.c., ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di decidere la causa nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli, senza che, tuttavia, sia necessario disporre la rinnovazione dell'atto di evocazione in giudizio, giacché l'effetto sanante, in relazione a tale atto, deve considerarsi prodottosi, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c., dalla proposizione dell'appello della parte illegittimamente dichiarata contumace in primo grado, ancorché operante "ex nunc", poiché, diversamente opinando, si verrebbe a configurare una grave violazione del principio di effettività del contraddittorio, di rilevanza costituzionale.

Cass. civ. n. 7548/2009

Nel rito del lavoro e in quello locatizio, qualora l'opposizione a decreto ingiuntivo sia stata proposta con atto di citazione con suo conseguente deposito in cancelleria, il giudice è tenuto comunque a fissare l'udienza di discussione con decreto, che deve essere notificato dall'opponente alla controparte, poiché, solo in tal modo, si completa lo schema formale della "editio actionis", con la conseguenza che, difettando tale adempimento giudiziale, in caso di mancata costituzione del convenuto, viene a configurarsi la nullità di tutti gli atti successivi del processo, la cui dichiarazione, da parte del giudice di appello, comporta non già la prosecuzione del giudizio in grado di appello, ma la rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., in dipendenza della violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio verificatisi nei confronti del convenuto ed al fine di garantire a quest'ultimo il diritto di ricorrere ai mezzi di tutela processuali consentiti dall'ordinamento, quale la possibilità di proposizione della domanda riconvenzionale, esperibili solo in primo grado.

Cass. civ. n. 4488/2009

In applicazione dei principi della tassatività delle ipotesi di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. e della conversione nei motivi di nullità in motivi di impugnazione (art. 161, comma primo, cod. proc. civ.), con la conseguente possibilità per le parti di svolgere ugualmente nel grado superiore le loro difese, il giudice di appello, in caso di prospettata violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. nei motivi di gravame, non deve rimettere la causa al giudice di primo grado, né limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza, ma deve decidere la causa nel merito.

Cass. civ. n. 14343/2008

La rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, secondo comma, c.p.c., ha carattere eccezionale e non può essere disposta oltre i casi espressamente previsti, né è estensibile a fattispecie simili o analoghe, essendo essa limitata all'ipotesi di riforma della sentenza con cui il tribunale, in base all'art. 308, secondo comma, c.p.c., abbia respinto il reclamo al collegio, proposto contro l'ordinanza del giudice istruttore che aveva dichiarato l'estinzione del processo, cui va equiparato il caso in cui il giudice monocratico di primo grado ossia dichiarato l'estinzione del giudizio negli stessi modi ; ne consegue che quando, il tribunale, in composizione collegiale o monocratica, ha bensì dichiarato l'estinzione ma ai sensi dell'art. 307, ultimo comma, c.p.c., cioè con sentenza resa dopo che la causa era stata rimessa per la decisione ex art. 189 c.p.c., il giudice d'appello che riformi la sentenza di estinzione del processo deve trattenere la causa e decidere nel merito la controversia.

Cass. civ. n. 12644/2008

Qualora si verifichi, nel processo di primo grado, un evento interruttivo del processo cui faccia seguito un irregolare atto di riassunzione del medesimo, il giudice di appello cui tale irregolarità venga prospettata non può rimettere la causa al primo giudice trattandosi di eventualità non prevista dagli artt. 353 e 354 c.p.c. bensì deve deciderla nel merito ; ne consegue che, ove con l'appello non sia stata avanzata alcuna censura di merito contro la sentenza di primo grado limitandosi il gravame al solo rilievo dei vizi dell'atto di riassunzione è corretta la decisione del giudice di secondo grado che dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione.

Cass. civ. n. 10462/2008

Nell'ipotesi in cui il giudice di appello debba rimettere, ex art. 354 c.p.c., la causa al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio, è comunque tenuto a pronunciarsi preliminarmente sulla questione di giurisdizione, procedendo alla rimessione solo in caso di esito positivo, atteso che, nonostante la pregiudizialità del vizio che impone la rimessione, il giudizio sull'integrità del contraddittorio non può che competere al giudice munito di giurisdizione, alla luce del rito applicabile, mentre sarebbe inutile richiederne la decisione da parte del giudice che ne è carente.

Cass. civ. n. 18709/2007

La norma dell'art. 354 c.p.c. – la quale dispone che il giudice d'appello deve rimettere la causa al primo giudice quando riconosca che nel relativo giudizio doveva essere integrato il contraddittorio – si riferisce solo all'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., in cui la violazione del precetto darebbe luogo ad una sentenza inutiliter data per oggettiva inidoneità a produrre i propri effetti, destinati a coinvolgere tutti i soggetti di una determinata situazione sostanziale, necessariamente plurilaterale; tale situazione non si configura nell'ipotesi di chiamata in causa di un terzo jussu judicis ai sensi dell'art. 107 c.p.c. che, pur dando luogo ad un litisconsorzio necessario di natura processuale, risponde ad esigenze di economia processuale (comunanza di causa) discrezionalmente e insindacabilmente valutate sotto il profilo dell'opportunità dal giudice di primo grado, cui è consentito di revocare, anche tacitamente, l'ordine di intervento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto infondato il motivo di ricorso che, in controversia avente ad oggetto la costituzione di un rapporto di lavoro pubblico, lamentava l'omessa considerazione da parte del giudice di appello della violazione dell'ordine di chiamare in causa gli iscritti in graduatoria e la conseguente violazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, ritenendo che, se disposto l'intervento jussu judicis e rimasto inosservato l'ordine giudiziale, il giudice di merito non aveva cancellato la causa a norma dell'art. 270 comma secondo c.p.c., l'ordine doveva ritenersi tacitamente revocato).

Cass. civ. n. 14650/2006

La nullità degli atti successivi all'interruzione del processo, conseguente alla irregolare riassunzione del medesimo, non rientra tra i casi nei quali il giudice di appello, riconoscendo una nullità del processo di primo grado, rimette la causa al primo giudice, per cui lo stesso deve trattenere la causa e deciderla nel merito, in virtù della conversione dei vizi della sentenza di primo grado in motivi di gravame. (In applicazione di detto principio la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado, in quanto il giudice d'appello non aveva provveduto alla rinnovazione degli atti successivi alla irregolare riassunzione del giudizio di primo grado).

Cass. civ. n. 5907/2006

Il giudice di appello che rilevi la nullità della statuizione della sentenza di primo grado per aver pronunciato su domande nuove, non notificate personalmente al contumace ex art. 292 c.p.c., deve decidere nel merito dopo aver dichiarato tale nullità e non rimettere la causa al primo giudice, attesa la tassatività delle cause di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., insuscettibili di applicazione analogica, giacché il vizio determinato dalla violazione dell'art. 292 cit. non consente la pronunzia della nullità con omissione dell'esame del merito, non trattandosi di nullità assoluta ma relativa, cui va applicato il principio dell'assorbimento delle nullità nei motivi di gravame. Peraltro, la nullità della notificazione della citazione introduttiva (prevista dal citato art. 354) si distingue da quella che si verifica nell'ipotesi de qua presupponendo pur sempre la contumacia del convenuto una valida costituzione del rapporto processuale, nè può essere utilmente invocato il principio del doppio grado di giurisdizione, giacché questo non è costituzionalmente garantito.

Cass. civ. n. 4794/2006

Qualora esista un rapporto di dipendenza tra due o più cause, o per la natura propria della situazione giuridica controversa o per effetto delle domande proposte congiuntamente, di modo che la decisione dell'una funge da presupposto logico della decisione dell'altra, si rende necessaria, per evitare la possibilità di giudicati contrastanti sul medesimo oggetto nei confronti di quei soggetti che siano stati parti in causa nello stesso giudizio in primo grado, la prosecuzione unitaria delle cause in simultaneo processo, sicché il litisconsorzio necessario processuale, in ipotesi di rimessione al giudice di primo grado disposta dal giudice di appello per la nullità della notificazione della citazione riguardante una delle cause dipendenti, comporta l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 354 c.p.c. per entrambe le cause. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha rigettato il relativo motivo e confermato la sentenza impugnata con la quale era stata disposta la rimessione dell'intero giudizio al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. relativamente a due contestuali domande di risarcimento danni intentate congiuntamente nei confronti dell'ENEL e di un'Amministrazione provinciale, sul presupposto della qualità di litisconsorti necessari processuali dei medesimi convenuti in relazione alla loro rispettive posizioni inscindibili, poiché per entrambe le domande occorreva accertare la medesima situazione di fatto relativa alla presenza o meno, sulla strada e sul cantiere, di idonea segnalazione dei lavori in corso).

La nullità del giudizio per la irregolare vocatio in ius nei confronti di alcune delle parti non comporta – in ipotesi di litisconsorzio facoltativo, laddove l'attore può agire separatamente nei confronti dei diversi convenuti – la rimessione dell'intero giudizio al giudice di primo grado, non ricorrendo alcuna delle ipotesi, di natura tassativa, di cui all'art. 354 c.p.c., mentre, laddove si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti, la rimessione al primo giudice deve investire l'intero giudizio, che deve necessariamente proseguire in modo unitario.

Cass. civ. n. 3161/2006

La sottoscrizione di una sentenza emessa da un organo collegiale ad opera di un magistrato che non componeva il collegio giudicante, in luogo del magistrato (nella specie, il presidente) che ne faceva parte e che avrebbe dovuto sottoscriverla, integra l'ipotesi della mancanza della sottoscrizione della sentenza da parte del giudice disciplinata dagli artt. 132 e 161, secondo comma, c.p.c. Il difetto di detta sottoscrizione, se rilevato, anche d'ufficio, nel giudizio di cassazione, comporta la dichiarazione di nullità della sentenza ed il rinvio della causa, ai sensi degli artt. 354, primo comma, 360, n. 4, e 383, ultimo comma, c.p.c., al medesimo giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione, il quale viene investito del potere-dovere di riesaminare il merito della causa stessa e non può limitarsi alla mera rinnovazione della sentenza.

Cass. civ. n. 5896/2005

Nell'ipotesi in cui si sia verificata la morte della parte in primo grado ed il processo sia interrotto, ai sensi dell'art. 299 c.p.c., come nel caso di interruzione per morte o impedimento del procuratore, la sentenza che sia stata eventualmente pronunciata successivamente all'evento interruttivo è nulla; Peraltro, essendo tale nullità soggetta al principio generale della conversione delle nullità in motivi d'impugnazione, deve essere dedotta dalla parte interessata con l'appello che, avendo la funzione di richiesta di prosecuzione del giudizio, non può limitarsi – a pena di inammissibilità per difetto di interesse e mancata corrispondenza al modello legale di detta impugnazione – alla sola richiesta di nullità della sentenza impugnata, ma deve investire della richiesta di decisione nel merito il giudice d'appello, il quale, non rientrando la suddetta nullità fra quelle di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., deve dichiarare l'invalidità della sentenza di primo grado e pronunciare sul merito della controversia (sulla base di tale principio la Corte Cass. ha cassato senza rinvio – atteso che il processo non avrebbe potuto proseguire – la sentenza d'appello che aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e aveva deciso la causa nel merito, nonostante in appello fosse stata censurata solo la nullità della sentenza).

Cass. civ. n. 18571/2004

Nel caso in cui sia fatta valere davanti al giudice di appello una nullità non sanata dell'atto di citazione del giudizio di primo grado, tale giudice non deve rimettere la causa al giudice di primo grado, né deve porre termine all'intero giudizio a causa di detta nullità, ma – dopo aver dichiarato la nullità del procedimento di primo grado e avere consentito le attività dalla stessa impedite – deve decidere nel merito (salvo che nessuna delle parti gli abbia richiesto una pronuncia di merito, assumendo rilievo in tal caso il principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), considerata la mancanza di una garanzia costituzionale del principio del doppio grado di giurisdizione e il carattere eccezionale del potere del giudice di appello di rimettere la causa al primo giudice (potere che, concretandosi in una deroga al principio per il quale i motivi di nullità si convertono in motivi di gravame, può essere esercitato solo nei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c.).

Cass. civ. n. 13766/2004

La pronuncia con la quale il giudice di primo grado «estrometta dal giudizio» uno dei convenuti, ritenendolo privo di legittimazione passiva, configura, nonostante l'improprietà della formula adottata, una statuizione di rigetto della domanda, per difetto di una condizione dell'azione. Ne consegue che il giudice di appello, che ritenga non corretta detta pronuncia, deve trattenere la causa e giudicare nel merito, non ricorrendo ipotesi di rimessione al primo giudice, ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c.

Cass. civ. n. 13426/2004

Il vizio di omessa pronunzia non rientra fra quelli tassativamente indicati dagli artt. 353 e 354 c.p.c. come suscettibili di far insorgere i presupposti per la regressione del processo dallo stadio di appello a quello precedente, ma che comporta la necessità, per il giudice d'appello che dichiari il vizio, di porvi rimedio, trattenendo la causa e decidendola nel merito, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale.

Cass. civ. n. 10782/2003

Nei procedimenti contenziosi che iniziano con ricorso da depositare nella cancelleria del giudice adito anteriormente alla notificazione, il compimento della formalità del deposito coincide con la proposizione della domanda, sulla validità della quale non possono riverberarsi, ostandovi il disposto dell'art. 159 c.p.c., i vizi incidenti sulla successiva fase della vocatio in ius, attuata mediante la notificazione del ricorso stesso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza. Ne consegue che il giudice di appello, il quale accerti l'inesistenza agli atti dell'originale della notifica del ricorso introduttivo del giudizio in primo grado, una volta dichiarata la nullità della notificazione, e, conseguentemente, della sentenza, deve rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354, primo comma, c.p.c., perché questi, previa fissazione di una nuova udienza, assegni al ricorrente un nuovo termine, ai sensi dell'art. 291, primo comma, c.p.c., per rinnovare la notifica del ricorso, unitamente al decreto di fissazione della nuova udienza.

Cass. civ. n. 10688/2003

La rimessione della causa dal giudice di appello a quello di primo grado si impone anche quando, attraverso un'erronea dichiarazione di interruzione, il giudice di primo grado abbia malamente estromesso dal processo una parte che doveva, invece, parteciparvi. (Nella specie il giudice di primo grado, a seguito dell'istituzione delle aziende sanitarie locali disposta dal D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502, aveva dichiarato l'interruzione del processo in corso nei confronti di un'unità sanitaria locale, ritenendo che detto D.L.vo avesse determinato l'estinzione delle USL, con conseguente verificazione di un'ipotesi di successione a titolo universale nel processo).

Cass. civ. n. 8993/2003

Le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice da parte del giudice d'appello, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., devono intendersi tassative, sicché – fuori di tali ipotesi (fra le quali non è compresa la violazione dell'art. 183 c.p.c., là dove si impone al giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione) – riprende vigore il principio generale della conversione delle ragioni di nullità in motivi di impugnazione, con il conseguente potere-dovere del giudice d'appello di trattenere la causa e di deciderla nel merito, previa la rinnovazione degli atti compiuti in violazione del principio del contraddittorio.

Cass. civ. n. 6762/2003

Il giudice di appello, qualora annulli la sentenza impugnata per difetto di contraddittorio ai sensi dell'art. 354 c.p.c., deve provvedere in ordine alle spese del processo di appello. Inoltre, detto giudice, qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di rimettere la relativa decisione al giudice nuovamente investito della causa.

Cass. civ. n. 5456/2003

Ove il giudice di primo grado, in un processo con cumulo di domande, abbia pronunciato sentenza definitiva – e tale è quella contenente un espresso provvedimento di separazione oppure una pronuncia sulle spese, la quale, potendo essere adottata soltanto in chiusura del processo, implica necessariamente la separazione delle cause fino ad allora riunite —, le parti possono, a seguito della pronuncia del giudice d'appello, essere rimesse davanti al giudice di primo grado soltanto nei casi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c., tra i quali non rientra l'ipotesi in cui il giudice d'appello, fuori dei casi di litisconsorzio necessario sostanziale, riconosca sussistente la legittimazione, attiva o passiva, negata invece dal giudice di primo grado. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto corretta la statuizione del giudice d'appello, il quale si era limitato alla predetta declaratoria, non essendo stata riproposta nell'atto di impugnazione la domanda di condanna non esaminata dal giudice di primo grado).

Cass. civ. n. 432/2003

La rimessione della causa dal giudice di appello a quello di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., si caratterizza per la pregiudizialità assoluta dell'accertamento del vizio, che impone la rimessione stessa, e, pertanto, il giudice di appello deve limitarsi ad emettere la relativa declaratoria, essendogli precluso l'esame del merito della pretesa al fine di garantire il doppio grado di giurisdizione al litisconsorte pretermesso e la posizione di assoluta uguaglianza di tutte le parti del processo con la rinnovazione a contraddittorio pieno di tutte le attività invalidamente svolte in primo grado.

Cass. civ. n. 60/2003

Nel caso di riunione in sede di appello di procedimenti aventi ad oggetto le impugnazioni di due sentenze rese su domande sovrapponibili – in quanto concernenti, in parte, la stessa causa e, in parte, cause connesse – qualora una delle sentenze abbia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l'altra abbia, invece, deciso nel merito su tutte le domande proposte in primo grado, il giudice di appello che ritenga sussistente la giurisdizione non è tenuto a rimettere le parti innanzi al primo giudice ex art. 353, c.p.c., poiché, in questa ipotesi, la sentenza resa in secondo grado, pronunziando sull'intero thema decidendum, garantisce il rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione.

Cass. civ. n. 10666/2002

L'irregolare comunicazione da parte del cancelliere, nel giudizio di primo grado, dell'ordinanza istruttoria emessa fuori udienza, non integra una delle ipotesi tassative in cui il giudice di appello deve rimettere la causa in primo grado – a norma degli artt. 353 e 354 c.p.c., ma rende operante il potere-dovere di tale giudice di decidere nel merito, previo compimento dell'attività istruttoria impedita «in prime cure» dall'anzidetta irregolarità.

Cass. civ. n. 2084/2002

Ai sensi dell'art. 354 c.p.c. il processo può regredire dall'appello al primo grado nei soli casi tassativamente previsti da detta norma; pertanto, è viziata la sentenza con cui il giudice d'appello, dichiara la nullità dell'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c. (per essere stata emessa, in un giudizio in cui erano proposte una domanda principale e una riconvenzionale, su istanza del solo attore dopo la precisazione delle conclusioni), rimette le parti davanti al primo giudice.

Cass. civ. n. 2918/2001

Il giudice di appello che rilevi la nullità della statuizione della sentenza di primo grado per aver pronunciato su domande nuove (o riconvenzionali) non notificate personalmente al contumace ex art. 292 c.p.c., deve decidere nel merito dopo aver dichiarato tale nullità e non rimettere la causa al primo giudice, attesa la tassatività delle cause di rimessione di cui agli artt. 353, 354 del codice di rito, atteso, altresì, che la nullità della notificazione della citazione introduttiva (prevista dal citato art. 354) si distingue da quella che si verifica nell'ipotesi de qua, presupponendo pur sempre la contumacia del convenuto una valida costituzione del rapporto processuale.

Cass. civ. n. 423/2001

La mancata sottoscrizione della sentenza di appello da parte del presidente del collegio determina la nullità insanabile della decisione e, se rilevata nel giudizio di legittimità, comporta la dichiarazione di nullità della medesima sentenza ed il rinvio della causa, ai sensi degli artt. 354 e 383 c.p.c., al medesimo giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione, il quale, in sede di rinvio, non ha la funzione della mera rinnovazione della pronunzia, ma viene investito del potere-dovere di riesaminare il merito della controversia.

Cass. civ. n. 12802/2000

La nullità della sentenza di primo grado nella parte in cui accoglie la domanda di annullamento del contratto per violenza morale senza rispettare il contraddittorio tra tutte le parti originarie – per essere stata estromessa una società dichiarata fallita, inizialmente in lite – non comporta che la causa debba essere rimessa davanti al primo giudice, ove il giudice di appello sia investito anche della questione della nullità dell'accordo, per l'effetto devolutivo dell'appello principale e incidentale.

Cass. civ. n. 9675/2000

Non rientra tra le ipotesi tassative di nullità, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., nelle quali il giudice di appello è tenuto a rimettere la causa al primo giudice il caso in cui, in un giudizio possessorio, il primo giudice, decidendo direttamente il merito dopo essersi riservato, limitatamente alla richiesta di provvedimenti provvisori, aveva finito per negare alle parti l'ulteriore fase di trattazione ed istruzione del merito stesso, senza previamente fissare, al fine di unificare le due fasi in cui si articola il giudizio possessorio e definire immediatamente la lite, l'udienza di precisazione delle conclusioni, anche in relazione alla domanda riconvenzionale proposta. Pertanto, in detta ipotesi, il giudice di appello deve, in applicazione del principio della conversione delle ragioni di nullità in motivi di impugnazione, trattenere la causa e giudicare nel merito anche in ordine alla domanda riconvenzionale.

Cass. civ. n. 7227/2000

Nel rito del lavoro, la nullità, attinente alla fase della vocatio in ius, prodotta dalla mancata indicazione nella copia notificata del ricorso della data dell'udienza fissata dal giudice per la comparizione delle parti, determina – in caso di mancata costituzione del convenuto – la nullità di tutti i successivi atti del processo, la cui dichiarazione, da parte del giudice d'appello, se non pregiudica la validità del ricorso e il diritto dell'attore alla decisione, comporta non già la prosecuzione del giudizio nel grado d'appello, ma la rimessione della causa al giudice di primo grado, a norma dell'art. 354 c.p.c. Infatti la ratio legis alla base delle ipotesi di tale rimessione sussiste pienamente anche riguardo alla nullità in esame, poiché, non essendo state poste in essere le condizioni minimali per l'esercizio del diritto di difesa in primo grado, in danno di una delle parti, la mancata regressione del giudizio al primo grado sarebbe lesiva dei fondamentali principi di parità tra le parti nel processo e di garanzia del contraddittorio, in particolare comportando una grave distorsione nell'equilibrio e nella struttura stessa del processo del lavoro, nonché l'espropriazione del convenuto della possibilità di ricorrere ai mezzi di tutela, quale la proposizione della domanda riconvenzionale, esperibili soltanto in primo grado.

Cass. civ. n. 6808/2000

Il vizio di omessa attivazione del contraddittorio è un vizio non formale di attività e la nullità che ne scaturisce prescinde dal principio di tassatività di cui all'art. 156, comma primo c.p.c., soggiace alla regola della sanatoria per raggiungimento dello scopo e al principio della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione e le sue conseguenze si differenziano a seconda che sia fatta valere in appello, nel qual caso si fa luogo a rimessione al primo giudice solo nei casi tassativamente previsti dagli articoli 353 e 354 c.p.c., o in sede di legittimità, nel qual caso deve farsi necessariamente luogo a rinvio ad altro giudice di merito; con riferimento alla nullità per violazione del contraddittorio consistita nella mancata dissociazione dell'udienza di prima comparizione e di trattazione e nell'omessa assegnazione al convenuto del termine ex art. 180 c.p.c.: qualora il giudice d'appello ritenga sussistente il vizio, non vertendosi in un'ipotesi di cui all'articolo 354 cit., rimetterà in termini le parti per l'esercizio delle attività deduttive e istruttorie non potute esercitare in primo grado, qualora lo ritenga insussistente, potrà farsi luogo a ricorso per cassazione per violazione di legge e la sentenza impugnata potrà essere cassata con rinvio ad altro giudice d'appello che provveda alla remissione in termini.

Cass. civ. n. 5471/2000

Il caso di erronea dichiarazione da parte del giudice di primo grado della nullità dell'atto introduttivo del giudizio (nella specie per la redazione della procura speciale alle liti su un foglio separato e tuttavia spillato al ricorso) non è ricompreso tra le ipotesi, specificate dall'art. 354 c.p.c. (non passibile di interpretazione analogica), di rimessione della causa al giudice di primo grado da parte del giudice di appello, il quale deve quindi procedere all'esame del merito della causa. Ne consegue che in caso di annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza d'appello confermativa di quella di primo grado, non è applicabile l'art. 383, ultimo comma, e la causa va rinviata ad un giudice d'appello.

Cass. civ. n. 4986/2000

Dichiarata nulla dal giudice di appello la sentenza del giudice di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio, all'omissione del contestuale provvedimento di rinvio della causa al primo giudice, che deve esser espresso perché alla declaratoria di nullità non consegue necessariamente la rimessione al primo giudice, costituisce violazione dell'art. 354 c.p.c. e determina la cassazione della sentenza di appello, con rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, terzo comma, c.p.c.

Cass. civ. n. 13056/1999

Se il giudice d'appello accerti la nullità della notificazione dell'atto di citazione per il giudizio di primo grado, nel quale il convenuto, dichiarato contumace per omesso rilievo del vizio invalidante, si sia costituito dopo la prima udienza e, pertanto, nel corso del processo, non deve disporre la rimessione al primo giudice, a norma dell'art. 354, primo comma, c.p.c., per la rinnovazione della notificazione invalida, ma solo ammettere la parte a compiere nel giudizio d'appello le attività istruttorie che non aveva potuto espletare, sempre però che le stesse siano esperibili in tale fase; già nel giudizio di primo grado, infatti, nell'ipotesi di nullità della notificazione della citazione, la costituzione tardiva del convenuto contumace non comporta la rinnovazione della notificazione stessa, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., ma, a norma dell'art. 294 c.p.c., la rimessione in termini di tale parte, sempre, peraltro, che dimostri che la (particolare) nullità della notificazione gli ha impedito la conoscenza del processo.

Cass. civ. n. 12052/1999

Il potere del giudice di appello di rimettere la causa al giudice di primo grado ha carattere eccezionale concretandosi in una deroga al principio secondo cui i motivi di nullità si convertono in motivi d'impugnazione, e, pertanto, può essere esercitato solo nei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c., tra i quali non rientra l'ipotesi di erronea dichiarazione, in primo grado, della contumacia di una parte.

Cass. civ. n. 7054/1999

Nel caso in cui sia stata accertata, dal giudice di appello, una nullità non sanata dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (nella specie, per incertezza assoluta del giudice adito, in un procedimento svoltosi nella contumacia del convenuto, che abbia poi provveduto ad impugnare la decisione), esso giudice di appello non può rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., né può definire l'intero giudizio in ragione di tale nullità, limitandosi alla declaratoria della nullità di quell'atto introduttivo e degli atti conseguenti, sentenza inclusa. Il giudice di appello deve, invece, dichiarare la nullità del giudizio di primo grado, consentire poi le attività impedite dalla stessa nullità, e, quindi, consecutivamente decidere la causa nel merito, salvo che nessuna delle parti gli abbia richiesto una pronuncia di merito.

Cass. civ. n. 6879/1999

Al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 354 c.p.c. in cui il giudice d'appello deve rimettere la causa al giudice di primo grado, la nullità di detto giudizio irritualmente proseguito nella contumacia del convenuto impone al giudice di appello di decidere il merito della causa previa rinnovazione degli accertamenti compiuti in primo grado ed ammissione del convenuto al compimento delle attività che gli erano state impedite in conseguenza della nullità. (Nella specie la sentenza di primo grado aveva deciso la causa nel merito, nella contumacia del convenuto, nonostante con l'atto di citazione fosse stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello legale. Il giudice d'appello aveva dichiarato la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado, escludendo sia di poter rimettere la causa al primo giudice, sia di poterla trattenere per la decisione nel merito. La Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata, enunciando il principio di cui in massima).

Cass. civ. n. 1267/1999

Nel vigente sistema giusprocessualistico, ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., la regressione del giudizio dal secondo al primo grado è prevista e consentita solo eccezionalmente, in ipotesi tassativamente determinate. Pertanto, nel caso in cui la sentenza di primo grado abbia pronunciato su di una domanda, accogliendola sulla base di una determinata soluzione di una questione pregiudiziale o preliminare, di cui all'art. 279, comma secondo, n. 2, c.p.c., il giudice di appello, il quale, in riforma della decisione impugnata, risolva la questione cennata in senso opposto a quello da tale decisione risultante, non può rimettere le parti innanzi al primo giudice perché questo delibi la domanda sotto altri, sottordinati, profili, ma, a mente dell'art. 354, comma primo, c.p.c., deve trattenere la causa e deciderla senz'altro nel merito, con ciò intendendosi pienamente realizzata la garanzia del doppio grado di giudizio, essendo, per il relativo soddisfacimento, sufficiente che il primo giudice, benché in grado di esaminare le domande e le eccezioni in tutta la loro estensione, si sia astenuto sul merito delle stesse in conseguenza della soluzione data alla questione pregiudiziale o preliminare.

Cass. civ. n. 1158/1999

L'azione diretta alla demolizione di un bene comune a più persone, dovendo necessariamente essere proposta nei confronti di tutte, dà vita ad una ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che, ove, nel giudizio di primo grado, sia mancata l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli interessati non citati a comparire, il giudice di appello è tenuto a rimettere la causa al primo giudice a norma dell'art. 354 c.p.c., per la riassunzione del giudizio nei confronti di costoro. Né rileva in contrario che, nelle more del giudizio (anche se, come nella specie, in data anteriore alla prima udienza), uno dei comproprietari del bene abbia acquisito le quote degli altri, ove l'acquisto sia avvenuto a titolo particolare, in quanto la partecipazione al giudizio dei litisconsorti necessari deve essere accertata con riguardo al momento della notifica dell'atto introduttivo dello stesso. Ed infatti, a differenza della ipotesi in cui l'acquisto della totalità delle quote da parte di uno dei comproprietari avvenga a titolo universale, ipotesi nella quale il processo deve proseguire nei soli suoi confronti, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., nel caso di trasferimento a titolo particolare il rapporto processuale continua tra le parti originarie, e solo dopo la riassunzione e sempre che le parti vi consentano, il processo può proseguire nei confronti dell'unica ormai interessata, e le altre possono esserne estromesse.

Cass. civ. n. 1050/1999

La promessa di vendita di un bene oggetto di comunione (e considerato dalle parti come un unicum inscindibile) ha, come suo contenuto, una obbligazione indivisibile, così che l'adempimento e l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre (art. 2932 c.c.) devono essere richiesti nei confronti di tutti i promittenti venditori, configurandosi, nella specie, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, attesa l'impossibilità che gli effetti del contratto non concluso si producano nei riguardi di alcuni soltanto dei soggetti del preliminare. Alla rilevazione del vizio di mancata integrazione del contraddittorio in primo grado da parte del giudice di appello consegue l'obbligo, per quest'ultimo, di rimessione della causa al primo giudice, ex art. 354, comma primo, c.p.c.

Cass. civ. n. 927/1999

La nullità della sentenza priva delle sottoscrizioni dei magistrati che l'hanno redatta è deducibile al di fuori dei limiti e delle regole dei mezzi di impugnazione, va rilevata anche d'ufficio, e comporta, anche in esito al giudizio di cassazione, la rimessione della causa allo stesso giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione. (Nella specie, la S.C., rilevata la nullità per detto motivo della impugnata sentenza d'appello, priva di ogni sottoscrizione giusta la copia autentica prodotta ex art. 369 c.p.c., ha rinviato la causa al medesimo giudice di secondo grado).

Cass. civ. n. 4403/1998

Gli artt. 353 e 354 c.p.c. sulla remissione della causa al primo giudice, integrano disposizioni eccezionali, rispetto al principio generale secondo cui la nullità della sentenza appellabile si traduce in motivo di impugnazione e non dispensa il giudice di appello dalla trattazione e dalla decisione nel merito, e – quindi – sono suscettibili di interpretazione estensiva ma non anche di applicazione analogica all'infuori dei casi espressamente e tassativamente elencati. D'altronde, le regole in tema di astensione e di ricusazione del giudice ed i provvedimenti che ne facciano applicazione, riguardando la composizione del collegio per una determinata controversia nell'ambito dello stesso ufficio, non toccano la sussistenza della potestas iudicandi del singolo magistrato (la quale deriva dalla sua appartenenza all'ordine giudiziario ed all'organo munito di giurisdizione e competenza), ma attengono ai presupposti per l'esercizio in concreto delle relative funzioni. Da ciò consegue che la partecipazione al collegio di un giudice in precedenza autorizzato ad astenersi per una certa causa, se infirma la sentenza in essa resa, non legittima l'applicazione dei predetti artt. 353 e 354, perché implica un vizio che non è contemplato dalle norme medesime e che non è assimilabile a quelli del difetto di giurisdizione per irregolare costituzione dell'organo giudicante, ovvero del difetto di sottoscrizione della sentenza, essendo queste ultime ipotesi caratterizzate dall'inesistenza dell'atto decisorio, per effetto della provenienza da un soggetto privo di attribuzioni giurisdizionali, o per effetto della non riferibilità ad un soggetto munito delle attribuzioni stesse.

Cass. civ. n. 9345/1997

L'illegittima estromissione di una parte, che ai sensi dell'art. 354 c.p.c. impone la rimessione della causa dal giudice d'appello a quello di primo grado, si realizza solo quando quest'ultimo emetta una sentenza a contraddittorio non integro, per avere impedito ad una delle parti di parteciparvi.

Cass. civ. n. 8191/1997

Il termine semestrale per la riassunzione del giudizio, in caso di sentenza di appello che disponga la rimessione al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, decorre dalla notificazione (e non anche dalla mera comunicazione) della sentenza predetta e, in mancanza di tale notifica, dalla scadenza del termine generale previsto dall'art. 327 c.p.c. (un anno dalla pubblicazione della sentenza), non essendo seriamente ipotizzabile che la riassunzione de qua possa avvenire senza prefissati limiti temporali. Nella (particolare) ipotesi in cui la sentenza di appello contenga un mero errore materiale, il termine annuale previsto dal ricordato art. 327 del codice di rito inizierà a decorrere dalla data di annotazione, in calce alla stessa, della correlata ordinanza di correzione (e non dalla data della sua pubblicazione) soltanto in quei limitati, specifici e peculiari casi in cui detto errore, non risultando chiaramente percepibile, possa ingenerare legittimi dubbi sul contenuto e sulla portata effettiva della decisione, ma non anche nella ipotesi in cui la sua evidenza lo renda praticamente irrilevante quanto alla corretta interpretazione del dictum e del decisum del giudice di appello.

Cass. civ. n. 2493/1996

Il giudice di appello che dichiari la nullità della sentenza per la mancata interruzione (automatica) del processo a seguito della morte del procuratore, deve trattenere la causa e giudicare nel merito in virtù del principio della conversione dei vizi della sentenza di primo grado in motivi di gravame, non rientrando tale nullità fra i casi nei quali il giudice di appello debba rimettere la causa al primo giudice (artt. 353 e 354 c.p.c.). Ne consegue che la decisione del giudice di appello deve contenere una motivazione del tutto autonoma, priva cioè di riferimenti alla sentenza dichiarata nulla. (Nella specie, a seguito del mancato riconoscimento della causa di nullità, la corte di appello aveva, invece, espresso in gran parte le proprie valutazioni sulle considerazioni logiche e giuridiche operate dal giudice di primo grado).

Cass. civ. n. 10388/1995

In ipotesi di nullità del giudizio di primo grado, proseguito da quel giudice, che malgrado la costituzione tardiva dell'attore e nella contumacia del convenuto, non abbia ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, il giudice d'appello, innanzi al quale tale nullità sia stata dedotta, deve dichiarare la nullità degli atti del procedimento di primo grado successivi alla notifica della citazione introduttiva e, con separata ordinanza, disporre per l'ulteriore trattazione della causa dinanzi a sé in applicazione del principio dell'assorbimento delle nullità nei motivi di gravame, senza alcuna possibilità del rinvio della causa al primo giudice, attesa la tassatività e la non estensibilità, per analogia, dei casi in cui il giudice deve limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza di primo grado ed a rimettere le parti davanti al primo giudice.

Cass. civ. n. 9105/1995

L'appello, essendo volto, quale mezzo di gravame, non alla mera eliminazione di un atto illegittimo, bensì alla rinnovazione del giudizio di merito, non realizza la sua funzione tipica se non è articolato in modo da riproporre al secondo giudice, attraverso censure di merito, i termini sostanziali della controversia da decidere. Pertanto, in vista di detta finalità, le censure con le quali si deducono vizi di mera attività del primo giudice, non rientranti in alcuna delle ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., hanno carattere strumentale e meramente subordinato perché esse non sono di per sé idonee ad assicurare alla parte appellante la tutela sostanziale invocata; tutela che è, invece, connessa non alla mera rimozione della sentenza di primo grado, bensì al riesame delle questioni di merito già dibattute in prime cure. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio ha confermato la decisione impugnata, la quale aveva dichiarato inammissibile il motivo d'appello per non avere l'appellante prospettato le questioni difensive che si assumevano pretermesse da parte del primo giudice, affinché fossero esaminate nel merito del giudizio di gravame).

Cass. civ. n. 2735/1995

In caso di nullità intervenuta nel giudizio di primo grado per la mancata comunicazione ad una delle parti costituite di un'ordinanza emanata fuori udienza, il dovere del giudice di appello di decidere il merito (art. 354 c.p.c.), previa l'eventuale rinnovazione degli atti compiuti in violazione del principio contraddittorio, presuppone che sia proposta una domanda sul merito della causa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione impugnata con cui l'appello era stato dichiarato inammissibile perché l'appellante si era limitato a chiedere una declaratoria di nullità ed inefficacia della sentenza di primo grado per violazione del principio del contraddittorio).

Cass. civ. n. 3371/1993

La decisione deliberata in camera di consiglio da un collegio diverso da quello che ha assistito alla discussione, in violazione dell'art. 278, primo comma, c.p.c., è causa di nullità insanabile della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo ai sensi dell'art. 158 c.p.c. In siffatta ipotesi il giudice dell'impugnazione, mentre può rilevare d'ufficio la nullità, indipendentemente dal fatto che il vizio di costituzione del giudice sia stato eccepito come motivo di gravame della parte interessata (salvo che sul punto vi sia stata una espressa pronuncia del giudice a quo), non può rimettere la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza affetta da nullità, poiché nella specie non ricorre alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c., ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito.

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