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Articolo 350 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Decisione a seguito di discussione orale

Dispositivo dell'art. 350 bis Codice di procedura civile

(1)Nei casi di cui agli articoli 348 bis e 350, terzo comma, il giudice procede ai sensi dell'articolo 281 sexies.

Dinanzi alla corte di appello l'istruttore, fatte precisare le conclusioni, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine per note conclusionali antecedente alla data dell'udienza. All'udienza l'istruttore svolge la relazione orale della causa.

La sentenza è motivata in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi(2).

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".

Spiegazione dell'art. 350 bis Codice di procedura civile

La norma in esame contiene la disciplina relativa al procedimento per la decisione semplificata a seguito di discussione orale nei casi di inammissibilità e manifesta fondatezza o infondatezza, richiamando a tal fine il modulo decisorio di cui all’art. 281 sexies del c.p.c..
Così si avrà che, nel caso in cui il Presidente abbia fissato direttamente la discussione orale davanti al collegio, questo inviterà le parti a precisare le conclusioni; all’esito della discussione orale pronuncerà la sentenza o si riserverà di depositarla entro il termine di legge, ferma restando la possibilità, su richiesta di parte, di differire la discussione ad altra data, anche concedendo eventualmente alle parti termine per note (viene così seguita una prassi normalmente impiegata nell’applicazione dell’art. 281 sexies del c.p.c., pur in assenza di un’esplicita previsione in tal senso).

Nel caso in cui la trattazione dell’appello si sia svolta davanti all’istruttore, si prevede che questi, dopo aver fatto precisare le conclusioni, debba fissare l’udienza davanti al collegio assegnando alle parti un termine anteriore all’udienza per il deposito di note conclusionali.

L’ultimo comma prevede una forma semplificata di sentenza, stabilendo che la stessa dovrà essere motivata in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi ovvero mediante rinvio a precedenti conformi.

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