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Articolo 311 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale

Dispositivo dell'art. 311 Codice di procedura civile

(1) Il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica [281 bis ss.], in quanto applicabili (2).

Note

(1) Articolo così sostituito con d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) Alcuni esempi di norme compatibili con la disciplina del giudizio davanzi al giudice di pace:
- l'art. 163, terzo comma, n. 5, in base al quale l'attore deve indicare specificamente i documenti che intenda offrire in comunicazione (non è invece applicabile il n.7 dello stesso articolo, perché nel giudizio dinanzi al g.d.p. non operano le decadenze di cui all'art. 167 del c.p.c.);
- gli artt. 273 e 274 sulla riunione dei procedimenti;
- la disciplina della sospensione, interruzione ed estinzione del processo.

Ratio Legis

La norma determina, mediante la tecnica del rinvio integrativo, la disciplina del giudizio innanzi al giudice di pace. E' prevista una clausola di preferenza per le norme specificamente destinate a quest'ultimo rispetto a quelle dettate per il tribunale in composizione monocratica.

Spiegazione dell'art. 311 Codice di procedura civile

La scelta del legislatore di delineare la disciplina del procedimento innanzi al giudice di pace nelle disposizioni di cui agli artt. 316, 322, manifesta la volontà di attuare un processo diverso da quello che si svolge dinnanzi al tribunale.
L'individuazione per mezzo di questa norma delle disposizioni applicabili davanti al giudice di pace viene effettuata attraverso la tecnica del triplice rinvio.
Infatti, ai giudizi davanti al giudice di pace sono applicabili:
  1. le norme proprie del giudice di pace (artt. da 312 a 322) contenute nel Titolo II del Libro II;
  2. le altre disposizioni in parte dislocate nel codice di rito e in parte contenute nelle leggi speciali riguardanti la disciplina del giudice di pace
  3. le disposizioni relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (artt. 281 bis ss.), in quanto applicabili.

A tal fine è necessario effettuare una doppia indagine, ossia verificare che non esistano apposite regole nel Titolo II, Libro II del codice di rito o in altre disposizioni processuali, e che le regole relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica non siano incompatibili con la struttura e la funzione tipica del procedimento davanti al giudice di pace.

Parte della dottrina ritiene che il procedimento davanti al giudice di pace sia speciale ed autonomo rispetto al procedimento ordinario; altra parte, invece, è dell’idea che il procedimento non ha natura speciale, ma ordinaria.
In forza del rinvio contenuto nella norma in esame, si ritiene che siano applicabili al procedimento davanti al giudice di pace tutte le disposizioni generali contenuti nel Libro I del codice di procedura civile.
In particolare, norme contenute nel Libro primo ed applicabili nel procedimento davanti al giudice di pace sono:
l'art. 7 del c.p.c. (competenza del giudice di pace), l'art. 38 del c.p.c. (eccezione di incompetenza), l'art. 40 del c.p.c., commi 6 e 7 (connessione tra cause), l'art. 46 del c.p.c. (inammissibilità del regolamento di competenza), l'art. 51 del c.p.c. (astensione del giudice), l'art. 52 del c.p.c. (ricusazione del giudice), l'art. 82 del c.p.c. (patrocinio), l’art. 113 del c.p.c. (giudizio di equità) e l’art. 125 del c.p.c. (sottoscrizione degli atti di parte).

Anche nel procedimento davanti al giudice di pace vanno rispettati il principio del contraddittorio, quello della ragionevole durata del processo e quello della terzietà del giudice.

Tra le disposizioni applicabili nel procedimento davanti al giudice di pace la giurisprudenza annovera l'art. 83 ter delle disp. att. c.p.c., in forza del rinvio operato dall'art. 311, per tutto quanto non appositamente regolato, alle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.

Non è applicabile l'art. 163 del c.p.c., relativo al contenuto dell'atto di citazione, in quanto nel procedimento davanti al giudice di pace vige la disposizione speciale dell'art. 318 del c.p.c., che a differenza del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c. non impone a pena di nullità l'indicazione dei dati anagrafici e della residenza degli attori.
In virtù della natura semplificata del processo davanti al giudice di pace, la dottrina ritiene che non siano applicabili le preclusioni previste negli artt. 167, 183 e 184 c.p.c.

Con la riforma del codice di procedura civile, in vigore dal 1° marzo 2006, l'inappellabilità delle sentenze del giudice di pace è venuta meno; infatti, il D.Lgs. 2.2.2006, n. 40 ha sostituito il terzo comma dell’art. 339 del c.p.c., prevedendo l'appellabilità delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità solo per motivi specifici.
Scopo di tale riforma è stato quello di ridurre il carico di lavoro della Suprema Corte relativo all'esame di legittimità delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità.

La dottrina ritiene applicabili al procedimento dinnanzi al giudice di pace l'art. 307 del c.p.c. comma 4° e l'art. 308 del c.p.c. in tema di estinzione del processo, con la sola particolarità che, quando viene dichiarata l'estinzione del processo, la pronuncia deve essere data con sentenza.

Massime relative all'art. 311 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 8108/2016

Nei procedimenti dinanzi al giudice di pace deve essere concesso un rinvio all'attore, ove lo richieda, per poter replicare alla domanda riconvenzionale del convenuto.

Cass. civ. n. 1539/2012

Ai rapporti tra sede principale e sede distaccata dell'ufficio del giudice di pace è applicabile l'art. 83-ter disp. att. cod. proc. civ. - posto che, secondo l'art. 311 cod. proc. civ., il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto quanto non appositamente regolato, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili. Ne consegue che anche con riferimento a tale organo giudiziario, i rapporti tra sede principale e distaccata non sono mai riconducibili a questioni di competenza, ma soltanto alla regola di distribuzione degli affari, interna allo stesso ufficio, il cui regime è fissato da detta norma. (Regola competenza).

Cass. civ. n. 15728/2010

Nel regime previsto dall'art. 339 cod. proc. civ., anteriormente alla modifica di cui alla legge n. 40 del 2006, qualora una sentenza del giudice di pace sia stata contemporaneamente impugnata con l'appello e con il ricorso per cassazione, la pronuncia di inammissibilità di quest'ultimo, per essere la sentenza appellabile, determina la formazione di un giudicato interno che deve essere rilevato di ufficio dalla Corte di Cassazione laddove essa sia stata investita di un nuovo ricorso all'esito del giudizio di appello, nel quale la corte di merito abbia a sua volta ritenuto l'inammissibilità del gravame a favore del ricorso per cassazione. (Cassa con rinvio, Trib. Milano, 19/07/2005).

Cass. civ. n. 9754/2010

Nel procedimento dinanzi al giudice di pace - ove non è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione ed udienza di trattazione - il regime di preclusioni dettato dall'art. 38 c.p.c., in tema di rilievo d'ufficio o di eccezione dell'incompetenza, è collegato all'effettiva trattazione della causa ed al mancato esercizio da parte del giudice della facoltà, prevista dall'art. 320, quarto comma, c.p.c., di fissare una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova. Tuttavia, nel caso in cui nella prima udienza venga dichiarata la contumacia del convenuto ed ammessa la prova richiesta dall'attore, con rinvio della causa ad altra udienza per la sua assunzione, deve reputarsi che la fase di trattazione sia ormai esaurita, con la conseguenza che, tanto al giudice, che al convenuto tardivamente costituitosi, il quale, contestualmente alla revoca della declaratoria di contumacia, non ottenga anche la rimessione in termini, è precluso di rilevare od eccepire successivamente l'incompetenza, sia per materia, che per valore, del giudice adito.

Cass. civ. n. 10331/2008

In tema di procedimento davanti al giudice di pace, la maggiore snellezza del rito da osservare non comporta deroghe al sistema delle preclusioni delineato dalla disciplina del giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica cui l'art. 311 c.p.c. rinvia né in particolare al divieto di proporre domande nuove, né la natura eventualmente equitativa della decisione, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, c.p.c., esime il giudice dal rispetto delle norme di carattere processuale, concernendo esclusivamente il diritto sostanziale.

Cass. civ. n. 9725/2008

In caso di procedimento dinanzi al giudice di pace, il presupposto della prova delegata ricorre nell'ipotesi in cui la prova debba essere assunta fuori dal territorio dell'ufficio del giudice di pace delegante, pur se l'ufficio del giudice delegato sia posto nel circondario dello stesso tribunale. Invero, il necessario coordinamento delle norme previste per il giudizio dinanzi al tribunale con quelle che disciplinano il giudizio dinanzi al giudice di pace, stante il rinvio alle prime di cui all'art. 311 cod. proc. civ., comporta che il termine "circoscrizione", cui fa riferimento l'art. 203 cod. proc. civ., vada interpretato come ambito territoriale entro il quale qualsiasi giudice svolge le funzioni inerenti al proprio ruolo. (Rigetta, Giud. pace Francavilla Fontana, 10 Novembre 2004).

L'art. 203 cod. proc. civ. é applicabile al giudizio davanti al giudice di pace, stante il rinvio operato dall'art. 311 cod. proc. civ. alle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica; tuttavia, in tal caso, il giudice delegato per l'assunzione delle prove non può che essere il giudice di pace e non il giudice istruttore del luogo in cui la prova deve essere assunta, sia perché l'indicazione "giudice istruttore" contenuta nel citato art. 203 cod. proc. civ. pone riferimento non ad un ufficio giudiziario ma ad una funzione che appartiene ad ogni giudice di primo grado, sia perchè la norma discorre di "giudice istruttore" non solo in relazione al giudice delegato ma anche a quello delegante, sia, infine, perché militano a favore di tale interpretazione ragioni di economia processuale e di ragionevolezza, consentendosi in tal modo l'assunzione della prova da parte di un giudice di pari competenza di quello delegante e sottoposto alle medesime regole processuali. (Rigetta, Giud. pace Francavilla Fontana, 10 Novembre 2004).

Cass. civ. n. 23574/2007

Poiché il procedimento davanti al giudice di pace è regolato, ai sensi dell'art. 311 c.p.c., dalle norme relative a quello davanti al Tribunale, al medesimo è applicabile anche l'art. 178 c.p.c. così come modificato dalla legge n. 353 del 1990. Ne deriva che, avverso le ordinanze emesse dal giudice di pace di ammissione o di rigetto delle prove testimoniali, non è più ammesso reclamo ma le richieste di modifica o di revoca devono essere reiterate in sede di precisazione delle conclusioni definitive al momento della rimessione in decisione ed, in mancanza, le stesse non possono essere riproposte in sede di impugnazione.

Cass. civ. n. 2548/2007

In base all'art. 311 c.p.c. il procedimento davanti al giudice di pace è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica; ne consegue che, ai sensi degli artt. 74 e 75 disp. att. c.p.c., qualora nel fascicolo di parte non sia stata rinvenuta la nota spese e manchi l'annotazione del cancelliere, il deposito deve considerarsi privo di dimostrazione e come non effettuato, e il giudice di pace, nel liquidare le spese processuali, non è tenuto a tener conto di altre indicazioni che non siano quelle desumibili dagli atti di causa regolarmente depositati. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso con il quale si lamentava che la liquidazione delle spese fosse stata effettuata dal g.d.p. senza tener conto della nota spese versata in atti, priva di timbro di deposito e sottoscrizione del cancelliere non essendo tali formalità necessarie nel giudizio dinanzi al giudice di pace).

Cass. civ. n. 17144/2006

Nelle controversie avanti al giudice di pace, qualora nella prima udienza - nella quale deve concentrarsi lo svolgimento dell'attività processuale, salvo il caso di cui al quarto comma dell'art. 320 cod. proc. civ. - il giudice abbia, dopo aver dichiarato la contumacia del convenuto, rinviato la trattazione ad una successiva udienza, al convenuto che si costituisca tardivamente resta preclusa la proposizione dell'eccezione di incompetenza territoriale, ed il giudice non deve esaminare tale eccezione essendosi a sua volta, precluso nella prima udienza ogni potere di rilevazione. (Rigetta, Giud. pace Roma, 26 Aprile 2002).

Cass. civ. n. 5131/2000

Il potere decisionale equitativo del giudice di pace - esprimente un'equità formativa (o sostitutiva) della norma da applicare e non correttiva (o integrativa) di una norma giuridica preventivamente individuata - attiene al solo piano delle regole sostanziali del giudizio concernenti la domanda di attribuzione del bene della vita proposta dalla parte (e, quindi, utilizzabili in funzione della decisione di merito) e non anche le questioni di ordine processuale le quali, per il loro rilievo pubblicistico, non si sottraggono al principio di stretta legalità. Con riferimento a tali ultime questioni va considerato che il procedimento davanti al giudice di pace, in base all'art. 311 c.p.c., è retto, per tutto ciò che non è regolato nel titolo secondo del libro secondo del codice di rito o in altre espresse disposizioni, dalla norme relative al procedimento davanti al tribunale in quanto applicabili, oltre che da quelle contenute nel libro primo del codice stesso. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza nella quale un giudice di pace aveva ritenuto di risolvere secondo equità la questione preliminare della propria competenza per territorio che, peraltro, nessuna delle parti gli aveva posto).

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