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Articolo 302 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Prosecuzione del processo

Dispositivo dell'art. 302 Codice di procedura civile

Nei casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire (1) il processo può avvenire all'udienza o a norma dell'articolo 166 (2). Se non è fissata alcuna udienza, la parte (3) può chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza (4), al presidente del tribunale la fissazione dell'udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti a cura dell'istante (5).

Note

(1) Quando il giudizio è tempestivamente proseguito, riprende dallo stesso momento processuale nel quale si trovava prima della interruzione. Ad esempio, se era già stata disposta rimessione al collegio, non sarà possibile tornare in fase istruttoria, dato che non ci sarà altro materiale probatorio da acquisire (situazione che si differenzia da quella della sospensione in attesa della definizione di altro giudizio).
(2) La costituzione per proseguire il processo può avvenire sia nella stessa udienza in cui si dichiara l'evento interruttivo o in quella immediatamente successiva al verificarsi dello stesso, sia mediante il deposito in cancelleria di una memoria di costituzione o della procura conferita al nuovo difensore.
(3) La parte che può proporre il ricorso è anche l'erede che non abbia ancora accettato l'eredità, oppure anche solo alcuni tra più eredi, in quanto si potrà successivamente disporre la integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri.
(4) Il ricorso va presentato al presidente del tribunale quando, ad esempio, la causa pende già davanti al collegio.
La presentazione del ricorso per la fissazione di un udienza è più simile a una riassunzione che ad una prosecuzione in senso stretto.
(5) Per la notifica, si segue la disciplina dell'art. 170 del c.p.c..
In caso di notifica del ricorso nulla, il giudice o anche le parti possono rinnovarla, impedendo così l'estinzione del processo.

Spiegazione dell'art. 302 Codice di procedura civile

Il processo rimasto interrotto può essere proseguito ai sensi dell'art. 302, oppure essere riassunto ex art. 303 del c.p.c., nel termine di tre mesi previsto dall’art. 305 del c.p.c..
Entrambi costituiscono mezzi di impulso processuale, attraverso cui è possibile far riprendere al giudizio il suo corso naturale dopo l'evento interruttivo.
Ciò che li distingue è la legittimazione attiva, in quanto il giudizio interrotto può essere proseguito dalla parte colpita dall'evento interruttivo, oppure essere riassunto dalla parte estranea all'evento stesso.

Per quanto concerne la prosecuzione del giudizio, i soggetti che possono azionare le forme dell'art. 302 per una efficace prosecuzione del processo sono:
  1. la stessa parte originaria colpita dall'evento che ha determinato l'interruzione, nei seguenti casi:
  • se si è trattato di interruzione per impedimento del procuratore e sia necessaria la nomina di un nuovo avvocato;
  • se nel corso del giudizio essa abbia riacquistato la capacità in origine carente;
  • se trattasi di un soggetto ormai divenuto maggiorenne;
  1. il rappresentante legale della parte che, in corso di causa, abbia perso la capacità,
  2. l'ente succeduto a quello estinto.

Se il processo è stato interrotto per morte di una delle parti, l'atto di prosecuzione spetta al successore universale, a cui l'art. 110 del c.p.c. riconosce la legittimazione processuale.
Infatti, detta norma, in combinazione con il secondo comma dell'art. 111 del c.p.c., prevede il subingresso del successore, sebbene la res litigiosa sia stata fatta oggetto di un legato.
Tuttavia, va riconosciuto anche all’eventuale terzo legatario, vero titolare del diritto controverso, il potere di proseguire o riassumere il processo nelle forme di cui agli artt. 302 e 303 c.p.c..

Si viene così a realizzare un atto complesso che, per un verso si sostanzia in un intervento volontario nel processo, e che dovrà necessariamente proporre anche la vocatio in ius del successore, il quale potrà poi eventualmente chiedere di essere estromesso dal giudizio.

Il processo interrotto per morte di una parte deve proseguire o essere riassunto nei confronti di tutti gli eredi della parte deceduta, mentre, ai fini della ricostituzione del rapporto processuale, è sufficiente l'atto di prosecuzione volontaria compiuto da alcuno soltanto degli eredi, salva la successiva integrazione del contraddittorio, ex art. 102 del c.p.c., 2° co., nei riguardi degli eredi che non abbiano proseguito volontariamente il processo.

L'art. 302 stabilisce che, nei casi previsti dai precedenti artt. 299, 300, 301 c.p.c. “la costituzione per proseguire il processo può avvenire all'udienza o a norma dell'art. 166”.
Se non è fissata alcuna udienza, la parte può chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale, la fissazione dell'udienza.
Il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti a cura dell'istante.

La norma indica dunque due forme di prosecuzione del giudizio, in alternativa fra loro, a seconda che al momento dell'evento risulti fissata o meno una udienza del relativo giudizio.
Quando vi sia una udienza già fissata, il successore può costituirsi a norma dell'art. 166 (la costituzione può anche avvenire nella stessa udienza in cui è dichiarato l'evento).
Può invece verificarsi il caso che non sia già fissata una udienza utile al successore per la costituzione in prosecuzione, il che comporta l'onere di chiedere con ricorso la fissazione dell'udienza al giudice istruttore o, in mancanza, e, quindi, quando questo non ancora sia stato designato, al presidente del tribunale (se il tribunale è diviso in sezioni, al presidente della sezione cui la causa è stata assegnata).
Il ricorso e il decreto sono poi notificati alle altre parti a cura dell'istante.

La legittimazione passiva va individuata, di volta in volta, secondo il caso specifico, e così:
  1. l'atto va notificato alla controparte se costituita personalmente;
  2. in caso di sua precedente costituzione per mezzo di avvocato, al difensore costituito, ai sensi del primo comma dell’art. 170 del c.p.c..

Una volta adempiuto a quanto prescritto per la rituale prosecuzione del processo, lo stesso riprende il suo corso in quella stessa fase processuale alla quale era pervenuto al momento dell'interruzione, e cioè o davanti al giudice istruttore o davanti al collegio a seconda che l'interruzione si sia verificata prima o dopo la rimessione della causa all'udienza collegiale.

Un caso particolare di cui la giurisprudenza si è occupata è quello del successore che voglia impugnare la sentenza resa, in primo grado, nei confronti del suo dante causa (si tratta anche in questo caso di una sorta di prosecuzione del processo, ad istanza della parte colpita dall'evento).
In particolare, è stato affermato che costituisce condizione di ammissibilità del gravame la prova, immediatamente offerta dal medesimo successore, di tale sua qualità.
Pertanto, il soggetto che propone impugnazione nell'asserita qualità d'erede di colui che ha partecipato al precedente grado od alla precedente fase del giudizio, deve allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore e fornirne, quindi, tramite le opportune produzioni documentali, la necessaria dimostrazione, provando sia il decesso della parte originaria, sia l'asserita qualità di erede.
In mancanza di ciò, resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto ad impugnare, circostanza questa che sarà rilevabile anche d'ufficio, in quanto attiene alla regolare costituzione del contraddittorio.

Massime relative all'art. 302 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 28447/2020

Nell'ipotesi di morte di una delle parti nel corso del giudizio, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, sicchè, nel caso in cui intervenga volontariamente in causa uno degli eredi di detta parte, non vi è bisogno della dichiarazione del procuratore della stessa, perché la costituzione dell'erede è rivolta alla prosecuzione del giudizio, e quindi, a precludere l'effetto introduttivo con un'implicita comunicazione dell'evento interruttivo, e, pertanto, il giudice, avendo dunque conoscenza processuale di detto evento, deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di altri eventuali eredi. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 20/12/2017).

Cass. civ. n. 13015/2018

L'atto di riassunzione senza mutamenti sostanziali degli elementi costitutivi del processo, come quello dovuto alla morte del difensore, non deve essere notificato alla parte contumace; infatti il contumace deve essere posto a conoscenza mediante la relativa notificazione, dell'atto riassuntivo solo quando questo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, perché, in tal caso, la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente di presumere che intenda mantenere la stessa condotta nella nuova situazione.

Cass. civ. n. 12780/2003

In caso di decesso della parte costituita in giudizio, la costituzione volontaria, per la prosecuzione dello stesso, da parte della vedova, in assenza di spendita della qualità di erede, può costituire, in relazione all'oggetto del giudizio (nella specie, equo indennizzo), e alle altre circostanze processuali, accettazione tacita dell'eredità ai sensi degli artt. 474 e 476 c.c., rilevante ai fini della prosecuzione del giudizio ex art 299 c.p.c

Cass. civ. n. 8197/2000

La costituzione in giudizio del successore universale di una delle parti, effettuata prima della dichiarazione della perdita di capacità del soggetto da parte del suo procuratore costituito, in una delle fasi del processo (nella specie, costituzione di società incorporante avvenuta in Cassazione, in sede di regolamento di competenza), impedisce l'interruzione del processo al momento in cui venga effettuata la dichiarazione medesima, a norma dell'art. 300 c.p.c., con la conseguenza che non è necessaria alcuna procedura per la riattivazione del processo mai interrotto, nel quale la parte (in proprio o in persona del successore) è stata sempre ritualmente presente.

Cass. civ. n. 9672/1999

Le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono preordinate a tutela della parte colpita del relativo evento, con la conseguenza che difetta d'interesse, l'altra parte a dolersi dell'irrituale continuazione del processo.

Cass. civ. n. 9918/1998

In tema di interruzione del processo per morte o impedimento del procuratore di una delle parti, il termine per la prosecuzione del processo decorre dalla data in cui la parte rimasta priva di procuratore ha avuto dell'evento conoscenza legale, risultante da dichiarazione della medesima, ovvero da comunicazione, certificazione o notificazione dell'evento ad essa eseguita. Non si ha conoscenza legale quando la dichiarazione dell'evento interruttivo provenga da dichiarazione resa dal procuratore della parte avversa, tranne che questa sia resa in una udienza nella quale sia stata presente la parte rimasta priva di difensore.

Cass. civ. n. 8728/1998

L'atto riassuntivo del processo, essendo rivolto a provocare la ripresa del procedimento nello stato in cui si trovava nel momento in cui è sopravvenuto l'evento interruttivo, deve essere notificato — come richiede l'art. 302 c.p.c. — con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza soltanto alle altre parti costituite e non anche ai contumaci, non rientrando un tale atto, neppure a seguito della decisione della Corte costituzionale del 6 giugno 1989, n. 317, nell'elenco di quelli tassativamente indicati nell'art. 292 c.p.c., per i quali è prescritta la notificazione al contumace.

Cass. civ. n. 2264/1998

Se la parte sostituisce immediatamente il difensore deceduto, conferendo idonea procura ad un altro, che la deposita, il processo non ha ragione di esser interrotto (art. 301 c.p.c.) perché può procedere regolarmente.

Cass. civ. n. 13090/1997

È valida la prosecuzione del processo dal successore universale di una parte estinta — nella specie società incorporante — mediante costituzione con comparsa conclusionale e quindi dopo la precisazione delle conclusioni e prima dell'udienza di discussione.

Cass. civ. n. 6721/1996

L'interruzione del processo per il decesso della parte è disposta a protezione dei successori a titolo universale della parte deceduta, i quali rimangono privi di tutela processuale. Pertanto, solo ad essi è consentita la prosecuzione del processo nella forma del semplice deposito di una memoria di costituzione con la procura al difensore (art. 302 c.p.c.), quando si sia verificata una prosecuzione di fatto del processo, e non anche al successore a titolo particolare nel diritto controverso che non sia già intervenuto in causa.

Cass. civ. n. 7488/1992

In caso di prosecuzione del processo interrotto o di riassunzione del medesimo nelle forme del ricorso, di cui agli artt. 302 e 303 c.p.c., a differenza di quanto si verifica nell'ipotesi di citazione in riassunzione ex art. 125 disp. att. c.p.c., non sussiste alcuna necessità di osservanza di termini minimi di comparizione a garanzia del diritto di difesa della controparte.

Cass. civ. n. 62/1991

Nel caso di interruzione del processo, il ricorso in prosecuzione ex art. 302, c.p.c. in quanto atto di mero impulso processuale nell'ambito di un procedimento già instaurato, di cui permangono tutti gli effetti sostanziali e processuali, non richiede il conferimento di un mandato speciale al difensore, per cui deve ritenersi consentito, ai sensi dell'art. 125 c.p.c., il rilascio della procura anche in data posteriore alla notificazione del ricorso purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

Cass. civ. n. 10884/1990

Al fine di evitare l'interruzione del processo per la morte del procuratore della parte costituita, è sufficiente che il nuovo difensore della parte medesima presenti la procura, in cancelleria, o direttamente all'udienza già fissata, non occorrendo un'ulteriore comparsa di costituzione.

Cass. civ. n. 930/1989

Poiché, nel caso di sostituzione ope legis di un ente pubblico, costituito come parte in giudizio, la prosecuzione del processo nei confronti dell'ente successore di quello soppresso, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., non richiede il consenso della controparte, la riassunzione della causa, che nel frattempo sia rimasta interrotta per morte del procuratore dell'altra parte, può essere effettuata direttamente dall'ente successore, senza che, all'uopo, questi sia tenuto a svolgere alcuna preventiva formalità per rendere edotta la controparte della sua partecipazione al giudicato, essendo sufficiente, ai sensi dell'art. 302 c.p.c., la notifica dell'atto di riassunzione (che, ove proveniente dal successore di ente convenuto in una controversia soggetta al rito del lavoro, non è necessario contenga tutti i requisiti indicati dall'art. 416 c.p.c.) e del decreto di fissazione della nuova udienza. (Principio affermato con riguardo ad un caso di riassunzione operata dal Ministero del tesoro-Ufficio liquidazioni succeduto ad un ente mutualistico soppresso).

Cass. civ. n. 4981/1983

La prosecuzione del processo interrotto per morte della parte costituita a mezzo di procuratore deve essere effettuata con la costituzione in giudizio degli eredi della stessa — cioè da parte degli stessi o nei loro confronti, sia pure con la impersonale e collettiva notificazione nell'ultimo domicilio del de cuius — atteso che ad essi si trasferisce la legittimazione processuale per successione nell'universum ius del loro dante causa, mentre non ha nessun effetto al predetto fine l'intervento volontario spiegato dal successore a titolo particolare, nel rapporto controverso, del de cuius, dovendo la legittimazione a proseguire il processo essere tenuta distinta dalla titolarità del diritto controverso. Tale successore a titolo particolare, una volta intervenuto nel processo, assume la qualità di parte, con tutti i poteri connessi, compreso quello di riattivare il processo eventualmente sospeso o interrotto, ma non si sostituisce alle parti originarie della controversia (o ai loro successori a titolo universale) a meno che non intervenga il consenso delle stesse per la estromissione dell'alienante (o del suo successore universale) dal processo.

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Anonimo chiede
giovedì 04/08/2022 - Lombardia
“L'Ordine degli Avvocati mi ha sospeso dall'Albo per non aver versato la quota di iscrizione nei termini.
La sospensione è durata dal 13 giugno al 21 giugno,risultando regolarmente iscritto dal 22 giugno 2022.
Il Giudice,su istanza di controparte,ha dichiarato l'interruzione del processo con provvedimento del 4.7.2022
Era in corso una CTU (anch'essa rimasta sospesa),ma con udienza già fissata al 18.10.2022 per esame della stessa.
Ai sensi dell'art.302 cpc la costituzione per proseguire il processo può avvenire all'udienza già fissata.
Non riesco a capire quale atto debba porre in essere (istanza,ricorso,comparsa,ecc.)
e con quali modalità per non incorrere in nullità.”
Consulenza legale i 24/08/2022
Il disposto dell’art. 302 del c.p.c. è, in realtà, piuttosto chiaro, in quanto stabilisce, innanzitutto, che “la costituzione per proseguire il processo può avvenire all'udienza o a norma dell'articolo 166”.
Da ciò si desume che, laddove - come nel caso che ci occupa - vi sia un’udienza già fissata, la costituzione potrà essere effettuata direttamente in tale sede, dunque mediante comparsa, oppure mediante deposito in cancelleria della comparsa medesima (come previsto dall’art. 166 del c.p.c.).
Solo nel caso in cui non risulti fissata alcuna udienza, la parte che intende domandare la prosecuzione del processo dovrà depositare apposito ricorso, con cui chiederà al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell'udienza, per poi provvedere alla notifica del ricorso e pedissequo decreto alle altre parti.