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Articolo 271 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Costituzione del terzo chiamato

Dispositivo dell'art. 271 Codice di procedura civile

Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166, 167, primo comma e 171 ter. Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell'articolo 269(3)(4).

Note

(1) Articolo così sostituito con l. 26 novembre 1990, n. 353.
(2) Con sentenza del 23 luglio 1997, n. 260, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede per il terzo chiamato in causa l'applicazione del secondo comma dell'art. 167 del c.p.c..
L'intervento della Corte costituzionale ha eliminato la disparità evidente tra il trattamento del convenuto (che deve proporre entro il termine di decadenza le domande riconvenzionali, le eccezioni non rilevabili d'ufficio e la chiamata di terzo) e il terzo chiamato in causa, il quale poteva proporre tali domande ed eccezioni anche successivamente al deposito della comparsa. Tale disparità contrastava con i principi di immediatezza e concentrazione del processo, perché consentiva al terzo di ampliare il thema decidendum anche in una fase avanzata del processo, quando alle parti ciò era già precluso.
(3) Se il terzo chiamato intende, a sua volta, fare intervenire in causa un terzo, è tenuto a dichiararlo nella comparsa di risposta e deve ottenere, al pari dell'attore, l'autorizzazione dal giudice ai sensi del terzo comma dell'art. 269 del c.p.c..
Tuttavia, nel caso del terzo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il giudice non deve accertare che l'interesse alla chiamata di altro terzo sia sorto a seguito delle difese svolte dalle altri parti, ma si limita a verificare la tempestività e la ritualità della chiamata in causa. Secondo parte della dottrina sarebbe comunque preferibile riconoscere al giudice il potere discrezionale di valutare se la domanda proposta contro il terzo abbia scopo meramente dilatorio del processo o sia totalmente pretestuosa.
(4) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 271 Codice di procedura civile

Il terzo chiamato in causa deve costituirsi secondo le forme di costituzione previste per il convenuto all’art. 166 del c.p.c. ed all’art. 167 del c.p.c. comma 1 ed all’art. 171 ter del c.p.c. (il richiamo a quest’ultima norma, che disciplina le memorie integrative ed i cui termini si estendono anche al terzo chiamato, è stato introdotto dalla Riforma Cartabia).
Ciò significa che la costituzione deve avvenire almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, a mezzo di procuratore o personalmente nei casi consentiti.
E’ stata soppressa (rispetto al previgente testo) la facoltà del terzo di costituirsi all'udienza, e ciò in considerazione della circostanza che, a fronte dell'ampliamento soggettivo del contraddittorio, occorreva organizzare tempi e modi per la costituzione del terzo chiamato e per la difesa delle parti originarie di fronte alle domande ed eccezioni da lui proposte.

Egli depositerà in cancelleria il proprio fascicolo contenente:
a) la comparsa;
b) la copia notificatagli della citazione;
c) la procura;
d) i documenti che offre in comunicazione.

Sono soggette a decadenza, se non esercitate nella comparsa, la facoltà di proporre domande riconvenzionali e di chiamare in causa un terzo.
La facoltà di proporre eccezioni, invece, è lasciata alla sola disponibilità di parte anche dopo la costituzione e fino ad un momento anteriore all'udienza di trattazione, ossia a non meno di venti giorni prima di essa.

Una volta che il giudice ha verificato ex officio la regolarità del contraddittorio, l'udienza alla quale il terzo è chiamato coincide con l'udienza di prima comparizione.

Sebbene per l'attore e il convenuto il giudizio risulti già iniziato, il terzo chiamato in causa non è soggetto ad alcuna preclusione; inoltre, purchè si costituisca tempestivamente, oltre ad avere piene facoltà difensive, gli viene anche riconosciuta la possibilità di chiamare, a sua volta, altri soggetti terzi a prendere parte al processo.

Quest’ultima richiesta deve essere prodotta nella comparsa di risposta ed occorre che sia autorizzata dal giudice istruttore, secondo quanto disposto dal terzo comma dell’art. 269 del c.p.c., così come previsto per l'attore.

L'unica differenza sta nel fatto che, nel caso del terzo, la chiamata di un ulteriore terzo non nasce dalla comparsa del convenuto, ma dall'interesse dello stesso.
Si ritiene che, a fronte della manifestazione di volontà del chiamato, non vi sia molto spazio per una valutazione del giudice, e che pertanto, al contrario di quanto accade per l'autorizzazione dell'attore ad effettuare una chiamata in causa (in cui il giudice deve accertare che l'interesse a tale chiamata sia effettivamente sorto dalle difese del convenuto), qui c'è solo da prendere atto della volontà del terzo.
Secondo altra tesi, invece, in considerazione dell'esigenza di evitare che, attraverso successive ed ingiustificate richieste di intervento, si possano dilatare eccessivamente i tempi processuali, va riconosciuto un notevole margine di discrezionalità nella concessione della autorizzazione alla chiamata.

Secondo parte della dottrina, le parti originarie non subiscono alcuna preclusione nei confronti del terzo chiamato, e ciò perché l’ultimo comma dell'art. 269 del c.p.c., affermando che restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, fa riferimento alle preclusioni che si maturano fra le parti originarie, e non a quelle che si maturano fra le parti originarie ed il terzo.
Secondo altra parte della dottrina, invece, le parti originarie potranno avvalersi della rimessione in termini, in considerazione del fatto che lo svolgimento di attività difensive ad opera del terzo costituisce causa oggettivamente non imputabile alle parti originarie, di modo che esse avranno facoltà di esercitare tutti quei poteri processuali che siano conseguenza delle attività svolte dal terzo, salvaguardando così il diritto di difesa costituzionalmente garantito alle parti e ai terzi coinvolti da un intervento coatto.

Massime relative all'art. 271 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 404/1951

Nell'ipotesi in cui il giudice di appello abbia ordinato di ufficio l'intervento in causa di un terzo, solo il terzo chiamato, e non alcuna delle parti originarie, che hanno partecipato al giudizio di primo grado, ha interesse a denunciare per cassazione la sentenza del giudice di appello, lamentando che a seguito di tale ordine di intervento (debba o meno considerarsi ammesso dal vigente codice di procedura civile l'intervento in appello) la causa non sia stata rimessa al primo giudice, con la conseguente privazione, a danno del terzo, di un grado di giurisdizione.

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