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Articolo 177 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Effetti e revoca delle ordinanze

Dispositivo dell'art. 177 Codice di procedura civile

Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa (1).

Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate.

Non sono modificabili né revocabili dal giudice che le ha pronunciate:

  1. 1) le ordinanze pronunciate sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre (2); esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l'accordo di tutte le parti;
  2. 2) le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge (3);
  3. 3) le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo (4);
  4. 4) (omissis) (5).

Note

(1) Le ordinanze emesse nel corso del processo hanno efficacia meramente provvisoria e non possono acquistare efficacia di cosa giudicata. Pertanto, esse non comportano alcuna preclusione all'interno del processo e la sentenza può anche non tener conto di ordinanze precedentemente emesse nella fase istruttoria (ad esempio, il giudice istruttore può aver disposto una c.t.u., ma la decisione può essere fondata su motivi sopravvenuti contrari all'esito della consulenza). Avverso le ordinanze non può essere proposto ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost..
(2) Un esempio è dato dall'art. 296 del c.p.c., il quale prevede che il giudice possa disporre la sospensione del processo su istanza delle parti.
(3) Sono espressamente non impugnabili, ad esempio, le ordinanze in materia di: ricusazione del giudice (art. 53 del c.p.c.); art. 66 (sostituzione del custode); astensione e ricusazione del consulente tecnico (art. 192 del c.p.c.); chiamata in causa di terzo per ordine del giudice (art. 270 del c.p.c.); cancellazione della causa dal ruolo per mancata comparizione delle parti (artt. 181 e 309 c.p.c.).
(4) Numero così sostituito dalla l. 26 novembre 1990, n. 535. Esso recitava: "le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo, diverso da quello previsto dall'articolo seguente".
(5) Numero abrogato dalla l. 26 novembre 1990, n. 353. Esso recitava: "le ordinanze per le quali sia stato proposto reclamo a norma dell'articolo seguente".

Spiegazione dell'art. 177 Codice di procedura civile

Il primo comma di questa norma stabilisce un principio fondamentale del processo civile, ossia quello secondo cui le ordinanze istruttorie, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa, e ciò si spiega per il fatto che esse, non avendo efficacia di cosa giudicata, non possono acquistare alcun valore al di fuori del processo né tantomeno possono in alcun modo precludere le ulteriori decisioni che verranno prese nel corso del processo stesso.

Da tale principio ne consegue che, in riferimento ai rapporti tra giudice istruttore e collegio, quest'ultimo può sottoporre a riesame il contenuto dell'ordinanza ed i suoi presupposti come, del resto, può revocare l'ordinanza precedentemente emessa nel corso di quel processo.

Sotto il profilo della concreta applicazione del potere di modifica e revoca delle ordinanze, occorre osservare che non si tratta di un potere del tutto arbitrario, in quanto presuppone che si siano verificati fatti o esigenze processuali nuove, alle quali dover sopperire (si fa a tal proposito l’esempio dell'ordinanza che ammette una prova costituenda, la quale potrebbe venire revocata dalla produzione di un documento che renda tale prova inutile).

Si ritiene consentita anche una revoca implicita, derivante dal solo fatto che il provvedimento successivo si ponga in contrasto con quello precedente, salvo che tale contrasto non sia facilmente intelligibile dalle parti, nel qual caso verrebbe pregiudicato il loro potere di difesa.
Un esempio di revoca implicita ricorre nel caso di una ordinanza con cui viene riaperto il verbale di udienza, già chiuso con la fissazione di altra udienza; in tale ipotesi, infatti, il provvedimento che fissa l’udienza successiva verrebbe implicitamente revocato, rendendosi necessaria la fissazione di una nuova udienza o la conferma di quella già fissata.

Il terzo comma individua delle ipotesi specifiche di ordinanze non revocabili.
In particolare, si qualificano tali le ordinanze pronunciate sull'accordo delle parti, purchè si tratti di accordo preventivo, ossia precedente all'effetto processuale che si intende raggiungere (la loro revoca sarà possibile qualora intervenga lo stesso accordo unanime in tal senso).
Un tale tipo di ordinanza presuppone ovviamente che essa sia relativa a diritti disponibili dalle parti, come ad esempio in materia probatoria (le parti potrebbero così rinunciare all'assunzione di una prova, seppure disposta d'ufficio dal giudice).

L'accordo, che può essere perfezionato con il consenso del difensore della parte, deve riguardare il solo procedimento e non avere implicazioni sull'oggetto della lite (si ritiene che non si possa procedere ad accordi che conducano all’emissione di ordinanze la cui esecuzione possa ritardare la definizione della lite).

Il n. 2 del terzo comma dispone ancora che non sono revocabili le ordinanze dichiarate non impugnabili dalla legge; sono tali, ad esempio, quella prevista dal primo comma dell’art. 181 del c.p.c. e quella di cui all’ultimo comma dell’art. 192 del c.p.c..

Da ultimo, il n. 3 dispone che non sono modificabili né revocabili le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo.
Ciò significa che, laddove sia previsto un mezzo di reclamo, l'ordinanza non è revocabile dal giudice che l'ha pronunciata; tra di esse si possono far rientrare anche le ordinanze che hanno deciso la competenza.

Massime relative all'art. 177 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 25183/2021

La contraddittorietà fra un'ordinanza istruttoria e la successiva sentenza di merito di primo grado non costituisce vizio di attività o di giudizio, ma espressione del principio di cui all'art. 177, comma 1, c.p.c., secondo cui le ordinanze comunque motivate non possono mai pregiudicare la decisione della causa. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/02/2015).

Cass. civ. n. 10957/2019

Non è ammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con cui il giudice disponga la prosecuzione del giudizio, fissando l'udienza per la precisazione delle conclusioni, poiché tale ordinanza non possiede la natura ed i requisiti di una statuizione irretrattabile sulla competenza, suscettibile di pregiudicare la decisione della causa. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/02/2018).

Cass. civ. n. 5733/2019

In tema di procedimento di correzione di errori materiali, l'art. 288 c.p.c., nel disporre che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, appresta uno specifico mezzo di impugnazione, che esclude l'impugnabilità per altra via del provvedimento in base al disposto dell'art. 177, comma 3, n. 3, c.p.c., a tenore del quale non sono modificabili né revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo. Pertanto, il principio di assoluta inimpugnabilità di tale ordinanza, neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., vale anche per quella di rigetto, in quanto il provvedimento comunque reso sull'istanza di correzione di una sentenza all'esito del procedimento regolato dall'art. 288 c.p.c. è sempre privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, poiché funzionale all'eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può toccare il contenuto concettuale della decisione; per questa ragione resta impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se, tramite il surrettizio ricorso al procedimento in esame per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio, sia stato violato il giudicato ormai formatosi. (Rigetta, TRIBUNALE COSENZA, 03/04/2014).

Cass. civ. n. 30161/2018

Le ordinanze con cui il giudice istruttore o il collegio decidono in ordine alle richieste di ammissione delle prove e dispongono in ordine all'istruzione della causa sono di norma revocabili, anche implicitamente, e non pregiudicano il merito della decisione della controversia, non essendo pertanto idonee ad acquistare efficacia di giudicato, né per altro verso spiegano alcun effetto preclusivo, qualsiasi questione potendo essere nuovamente trattata in sede di decisione e diversamente delibata (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva rigettato l'appello avverso la decisione del tribunale contenente la declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale ammessa ed espletata nella precedente fase istruttoria).

Cass. civ. n. 14223/2017

Il regolamento di competenza non è esperibile contro il provvedimento del giudice che, nel disattendere la corrispondente eccezione di parte, affermi la propria competenza - senza rimettere la causa in decisione, invitando previamente le parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito - e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, salvo che il giudice non manifesti, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, la natura decisoria della propria pronuncia, evenienza che ricorre quando risulti, in modo appunto inequivoco ed oggettivo, che egli, nell'esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile ai sensi degli art. 187, comma 3, e 177, comma 1, c.p.c.. (Nella specie, a fronte di una ordinanza che aveva disatteso l'eccezione di incompetenza per territorio avanzata dal convenuto, adottata senza previo invito alle parti a precisare le conclusioni ma confermata, dichiarandola espressamente definitiva sulla questione, con una successiva ordinanza emessa a seguito di remissione sul ruolo ed ulteriore regolare espletamento dell'adempimento omesso, la S.C. ha ritenuto che quanto meno la seconda ordinanza costituisse una decisione definitiva negativa sull'eccezione di incompetenza, che, in quanto non impugnata con il regolamento necessario di incompetenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c., non fosse più revocabile o modificabile con la sentenza definitiva del giudizio). (Regola competenza).

Cass. civ. n. 20608/2016

L'ordinanza con cui il giudice, omettendo la previa rimessione della causa in decisione e l'invito alle parti a precisare le conclusioni anche di merito, disattenda la formulata eccezione di continenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, non è impugnabile con il regolamento necessario di competenza - peraltro inutilizzabile avverso provvedimenti che deneghino l'invocata sospensione del giudizio - salvo che quel giudice, così pronunciando, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta ed oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria decisione ad ivi risolvere definitivamente la suddetta questione. (Regola competenza).

Cass. civ. n. 576/2015

In tema di fallimento, poiché, ai sensi dell'art. 5 legge fall., lo stato d'insolvenza non presuppone il definitivo accertamento del credito in sede giudiziale né l'esecutività del titolo, per poter chiedere il fallimento è sufficiente un'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 186 bis cod. proc. civ., la quale costituisce valido titolo esecutivo per la somma per la quale è emessa, conserva la sua efficacia in caso di estinzione del giudizio e definisce direttamente una parte del merito. (Rigetta, App. Torino, 28/09/2007).

Cass. civ. n. 28021/2013

Le ordinanze che provvedono alla istruzione della causa non vincolano la decisione finale del giudice, il quale (salvo particolari ipotesi legislative) può liberamente modificarle o revocarle con la successiva sentenza, sicché non è configurabile, come "error in procedendo", la contraddittorietà di motivazione tra l'ordinanza e la sentenza in ordine ad un punto controverso, dovendo piuttosto, in tale ipotesi, ritenersi ritualmente modificata o revocata, dal provvedimento decisorio, la parte motiva dell'anteriore provvedimento istruttorio. Ne consegue che, nel processo del lavoro, è consentita la revoca implicita dell'ordinanza con cui sia stata limitata l'assunzione di una prova, mediante l'escussione di un teste sul capitolo non ammesso, potendo il giudice, nonostante il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti, ammettere di ufficio prove dirette a vincere i dubbi residuati dalle risultanze istruttorie, ritualmente acquisite agli atti del giudizio. (Rigetta, App. Firenze, 25/11/2009).

Cass. civ. n. 26937/2013

L'ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., ancorché recante una pronuncia sulla giurisdizione, non può considerarsi come decisione sul merito, essendo soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178, primo comma, c.p.c., sicché non preclude la proponibilità del regolamento di giurisdizione.

Cass. civ. n. 24171/2013

Il contrasto tra le argomentazioni contenute in un'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e quelle della sentenza emessa nello stesso processo a conclusione del giudizio di appello, non configura un vizio di contraddittorietà della motivazione, denunciabile in cassazione, perché la contraddittorietà della motivazione rileva come vizio solo se interna ad una sentenza, e non invece quando emergente nel rapporto tra la sentenza che definisce il processo e l'ordinanza emessa nel corso del medesimo, avendo quest'ultima un'efficacia del tutto provvisoria e priva di alcun effetto preclusivo. (Rigetta, App. Milano, 25/03/2006).

Cass. civ. n. 16205/2013

In tema di procedimento di correzione di errori materiali, l'art. 288 cod. proc. civ., nel disporre che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, appresta uno specifico mezzo di impugnazione, che esclude l'impugnabilità per altra via del provvedimento a lume del disposto dell'art. 177, terzo comma, n. 3, cod. proc. civ., a tenore del quale non sono modificabili né revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo. Pertanto, il principio di assoluta inimpugnabilità di tale ordinanza, neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., vale anche per l'ordinanza di rigetto, in quanto il provvedimento comunque reso sull'istanza di correzione di una sentenza all'esito del procedimento regolato dall'art. 288 cod. proc. civ. è sempre privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, in quanto funzionale all'eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può in alcun modo toccare il contenuto concettuale della decisione. Per questa ragione resta impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se, mercè il surrettizio ricorso al procedimento in esame, sia stato in realtà violato il giudicato ormai formatosi nel caso in cui la correzione sia stata utilizzata per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio. (Dichiara inammissibile, Giud. Pace Salerno, 26/05/2011).

Cass. civ. n. 3409/2011

La norma contenuta nell'art. 177 cod. proc. civ., secondo la quale le ordinanze "latu sensu" istruttorie e quelle destinate a regolare lo svolgimento del processo possono essere modificate o revocate dal giudice che le ha emesse, salvo i casi previsti dal terzo comma della stessa norma, è applicabile anche al giudizio di cassazione, unitamente al principio secondo cui tali ordinanze comunque motivate non possono pregiudicare la decisione della causa. Ne consegue che l'ordinanza interlocutoria con la quale la Corte di Cassazione abbia ritenuto che non ricorressero i presupposti per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ. non impedisce la successiva declaratoria d'inammissibilità del ricorso per gli stessi motivi che avevano indotto la trattazione camerale, potendo la scelta della pubblica udienza essere giustificata da altre condizioni, quali la produzione di memorie, che, per la loro complessità, siano incompatibili la trattazione abbreviata. (Rigetta, App. Milano, 10/10/2006).

Cass. civ. n. 23943/2010

L'ordinanza con cui il giudice abbia disposto la prosecuzione del giudizio, fissando l'udienza per la precisazione delle conclusioni, non possiede la natura ed i requisiti di una statuizione irretrattabile sulla competenza, suscettibile di pregiudicare la decisione della causa, onde, avverso una simile ordinanza, non è ammissibile la richiesta di regolamento di competenza, in mancanza, appunto, di una esplicita pronuncia sulla competenza stessa, la quale non risulta configurabile neppure implicitamente. (Dichiara inammissibile il regolamento di competenza, Trib. Bolzano, 20/02/2009).

Cass. civ. n. 11036/2009

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso l'ordinanza adottata in sede di reclamo dal collegio del tribunale e relativa ad un provvedimento del giudice dell'esecuzione con il quale sia stata respinta l'istanza di revoca di un precedente provvedimento ordinatorio del procedimento esecutivo adottato dallo stesso giudice, trattandosi di provvedimento sprovvisto di carattere decisorio ed inidoneo ad incidere in via definitiva sulla posizione sostanziale della parte reclamante. (Dichiara inammissibile, Trib. Venezia, 22/07/2004).

Cass. civ. n. 8932/2006

Le ordinanze con cui il giudice istruttore o il collegio decidono in ordine alle richieste di ammissione delle prove e dispongono in ordine all'istruzione della causa sono di norma revocabili, anche implicitamente, e non pregiudicano il merito della decisione della controversia, non essendo pertanto idonee ad acquistare efficacia di giudicato, né per altro verso spiegano alcun effetto preclusivo, qualsiasi questione potendo essere nuovamente trattata in sede di decisione: è, difatti, consentito al giudice, in sede di valutazione delle prove ai fini del giudizio, considerare irrilevante anche l'oggetto di una prova testimoniale in precedenza ammessa ed espletata.

Cass. civ. n. 8294/2005

In tema di pronuncia sulla competenza da parte del giudice di pace, poichè – come dispone l'art 177, primo comma, c.p.c. – le ordinanze comunque motivate non possono mai pregiudicare la decisione della causa, il fatto che il giudice si sia pronunciato sulla sua competenza, esplicitamente o implicitamente, mediante ordinanza (nella specie, di sospensione della sanzione amministrativa in via cautelare), non gli preclude di dichiararsi successivamente incompetente con sentenza, soggetta al ricorso ordinario per cassazione (non potendo essere oggetto di regolamento di competenza ex art. 46 c.p.c.).

Cass. civ. n. 14104/2001

I provvedimenti tipicamente ordinatori, con funzione strumentale e preparatoria rispetto alla futura definizione della controversia, privi come tali di qualunque efficacia decisoria, non sono suscettibili di impugnazione davanti al giudice superiore, e tanto meno di ricorso per cassazione (nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza con cui era stato dichiarato inammissibile il reclamo del provvedimento con cui, su comune richiesta delle parti, il giudice aveva rinviato ad altra udienza per discutere sulle questioni preliminari sollevate dalle parti medesime).

Cass. civ. n. 3601/2001

L'ordinanza istruttoria relativa all'ammissione di una prova, anche quando prenda in esame questioni attinenti a presupposti, condizioni processuali o profili di merito, è provvedimento tipicamente ordinatorio, con funzione strumentale e preparatoria rispetto alla futura definizione della controversia, priva come tale di qualsiasi efficacia decisoria e quindi insuscettibile di impugnazione davanti al giudice superiore e, tanto meno, di ricorso per cassazione.

Cass. civ. n. 2602/2001

È inammissibile il ricorso per Cassazione, benché proposto formalmente contro una sentenza che tenda nella sostanza ad ottenere l'annullamento di una ordinanza di ammissione di prova. Un tale provvedimento, infatti, non è in grado di pregiudicare direttamente la decisione della causa, avuto riguardo alla possibilità di essere revocato o modificato dallo stesso giudice che ebbe ad emetterlo, al suo carattere del tutto mediato e strumentale rispetto alla successiva decisione di merito ed al fatto che in quest'ultima rimangono assorbite le violazioni di legge e gli errori eventualmente commessi in istruttoria. Peraltro, una volta che il mezzo di prova sia stato ammesso non può essere posto in discussione il giudizio sulla sua rilevanza e decisività emesso nel corpo della pregressa attività istruttoria, poiché ogni critica o censura concernente quella valutazione non può che dirigersi contro la motivazione della sentenza, investendo l'apprezzamento dei fatti oggetto di prova compiuto dal giudice nel decidere la controversia.

Cass. civ. n. 11183/2000

Le ordinanze emesse nel corso del giudizio oltre che revocabili e modificabili, anche implicitamente, hanno efficacia del tutto provvisoria e non comportano alcun effetto preclusivo, con la conseguenza che il giudice del merito, pur in presenza di tali ordinanze, può fondare il proprio convincimento su motivi sopravvenuti. (Fattispecie relativa ad ordinanza ammissiva di consulenza tecnica).

Cass. civ. n. 2911/1999

La norma dell'art. 177 c.p.c., secondo cui le ordinanze “latu sensu” istruttorie, comprese quelle destinate a disciplinare lo svolgimento del processo, possono — tranne i casi previsti dal terzo comma dello stesso articolo — essere modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate, è applicabile anche al giudizio di cassazione.

Cass. civ. n. 11999/1997

La regola della non revocabilità delle ordinanze pronunciate sull'accordo delle parti opera solo con riferimento alle materie su cui le parti possono disporre (art. 177, terzo comma, n. 1, c.p.c.) e quindi non può trovare applicazione riguardo all'ammissione di mezzi di prova nel processo del lavoro, in cui la deduzione dei mezzi di prova, ispirata a rigorosi criteri e sottoposta a specifici termini la cui inosservanza è sanzionata da decadenza, costituisce materia non disponibile.

Cass. civ. n. 2744/1997

Le ordinanze emesse dal giudice istruttore nel corso del processo divengono inefficaci nell'ipotesi di successiva pronunzia che disponga in tal senso, in modo esplicito (come nel caso della loro modifica da parte dello stesso giudice istruttore ovvero della loro revoca da parte sua o del collegio secondo le previsioni degli articoli 177, comma secondo, e 178 c.p.c.) o implicito (come nel caso in cui il collegio definisca il merito della controversia) mentre esse mantengono la loro efficacia (eventualmente, in relazione al loro contenuto, anche di titolo esecutivo) nel caso in cui il giudizio nel corso del quale vengono emesse si concluda con una sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito.

Cass. civ. n. 9729/1996

L'art. 177, secondo comma, c.p.c., nel disporre che le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate, attribuisce allo stesso un potere discrezionale, il cui esercizio può essere sollecitato con una istanza della parte, alla quale legittimamente può non darsi seguito. Pertanto il G.I. al quale venga rivolta istanza per la revoca della ordinanza con la quale è stato ammesso un mezzo di prova, non essendo vincolato al suo esame, può limitarsi a respingere detta istanza osservando che esiste lo specifico mezzo di impugnazione di cui all'art. 178 c.p.c., senza entrare nel merito, esercitando in tal modo il potere discrezionale che gli compete.

Cass. civ. n. 5738/1992

Le ordinanze con cui il giudice istruttore o il collegio decidono in ordine alle richieste di ammissione delle prove e dispongono in ordine all'istruzione della causa non possono mai pregiudicare il merito della decisione della controversia e quindi non sono idonee ad acquistare efficacia di giudicato, né hanno alcun effetto preclusivo, potendo qualsiasi questione essere nuovamente trattata in sede di decisione e diversamente delibata. Ne consegue che, come le dette ordinanze non hanno il contenuto di sentenze e non sono suscettibili di impugnazione immediata dinanzi al giudice di appello, così la sentenza che abbia esaminato e risolto ex novo la questione dell'ammissibilità delle prove — sia pure soltanto implicitamente, accogliendo la domanda della parte sulla base di tali prove — non è suscettibile di gravame per omessa pronunzia al riguardo delle questioni risolte con la pregressa ordinanza istruttoria.

Cass. civ. n. 1309/1990

Contro l'ordinanza del giudice istruttore della causa di separazione personale, con cui sia disposto l'affidamento del figlio minore ad uno dei genitori, all'esito di un'apposita consulenza tecnica di ufficio, non è ammissibile ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., atteso che il detto provvedimento non ha natura di sentenza, essendo esso revocabile e destinato ad essere assorbito e superato dalla successiva sentenza del collegio.

Cass. civ. n. 251/1988

L'art. 177 c.p.c., il quale stabilisce che le ordinanze lato sensu istruttorie comprese quelle destinate a regolare lo svolgimento del processo, possono essere modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate salvo i casi previsti dal terzo comma della stessa norma, è applicabile anche al giudizio di cassazione. Conseguentemente è ammissibile l'istanza volta a sollecitare l'esercizio da parte della Suprema Corte del potere di revoca d'ufficio di un'ordinanza emessa in funzione della sospensione del processo nelle ipotesi indicate nell'art. 295 c.p.c. ovvero in altre ipotesi di sospensione previste dalla legge (v. art. 177 trattato CEE; art. 23, secondo comma, L. 11 marzo 1953, n. 87). (Fattispecie concernente la sospensione del procedimento di cassazione in pendenza dell'istanza di revocazione ex art. 398 c.p.c.).

Cass. civ. n. 3270/1984

Le ordinanze, anche se collegiali, conservano il carattere strumentale insito nella loro natura e funzione processuale pur quando involgono questioni attinenti al merito, sicché non possono produrre effetti preclusivi o altrimenti pregiudizievoli per la decisione della causa e sono sempre modificabili e revocabili pure per implicito (salve le limitazioni ex art. 177 c.p.c.) mediante la successiva sentenza, costituente il definitivo provvedimento decisorio, senza che sia neanche configurabile il vizio di contraddittorietà tra la sentenza e la precedente ordinanza, risolvendosi il relativo contrasto in una semplice revoca di quest'ultima.

Cass. civ. n. 3056/1984

Il potere del giudice istruttore di revoca delle ordinanze, anche se discrezionalmente esercitabile, trova comunque ostacolo nel divieto di riaprire termini già esauriti, né può essere esercitato al fine di cancellare preclusioni già verificatesi; deve, pertanto, ritenersi vietata, anche nel giudizio pretorile, la revoca dell'ordinanza di rimessione della causa per la discussione, disposta al fine di permettere al contumace di costituirsi, né, in ogni caso, può essere consentita la costituzione tardiva del medesimo alla predetta udienza di discussione, per l'inderogabile esigenza di evitare l'indefinito protrarsi delle liti e di coordinare l'attività difensiva delle parti con l'esercizio della funzione decisoria.

Cass. civ. n. 2213/1984

La contraddittorietà fra un'ordinanza istruttoria e la successiva sentenza di merito di primo grado non costituisce vizio di attività o di giudizio, ma espressione del principio di cui all'art. 177, primo comma, c.p.c., secondo cui le ordinanze comunque motivate non possono mai pregiudicare la decisione della causa.

Cass. civ. n. 5812/1982

Il principio di cui all'art. 177 c.p.c. secondo il quale le ordinanze «comunque motivate, non possono pregiudicare la decisione della causa» comporta l'impossibilità di attribuire valore decisorio alla soluzione di una determinata questione affrontata e risolta con il provvedimento ordinatorio, in quanto antecedente logico del provvedimento stesso, rilevante non autonomamente, ma solo ai fini delle disposizioni istruttorie da rendere, quale che sia la consistenza e la diffusione della motivazione per la soluzione adottata.

Cass. civ. n. 1148/1982

Le ordinanze istruttorie, comunque motivate, in quanto adempiono ad una funzione essenzialmente strumentale nei riguardi della decisione definitiva, non possono avere effetti preclusivi nei confronti di questa, che può sempre revocarle o modificarle, anche per implicito, è ciò pure se trattasi di ordinanze irrevocabili ex art. 177, terzo comma, n. 1, c.p.c., le quali non sono mai suscettibili di acquistare autorità di giudicato.

Cass. civ. n. 4982/1981

Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa, per cui esse non possono mai considerarsi come anticipazione della decisione definitiva, ben potendo essere modificate (revocate, esplicitamente o implicitamente), nel corso del procedimento ovvero in sede di decisione.

Cass. civ. n. 2031/1977

Le ordinanze collegiali hanno lo stesso carattere delibativo e provvisorio che hanno le ordinanze del giudice istruttore e, come queste, tendono al solo fine di provvedere alla continuazione dell'istruzione; esse, pertanto, non possono mai pregiudicare il merito della causa, riservato alla fase decisoria, e, salve le limitazioni previste nel capoverso dell'art. 177 c.p.c., possono sempre essere modificate e revocate, esplicitamente o implicitamente, cosicché l'eventuale contrasto tra l'ordinanza collegiale e la sentenza del medesimo giudice comporta solo la revoca implicita dell'ordinanza e non già contraddittorietà di motivazione.

Cass. civ. n. 1836/1969

Le ordinanze collegiali ben possono prendere in esame questioni di rito o di merito, la cui risoluzione presenti carattere preliminare agli effetti della pronuncia di un provvedimento istruttorio, e, pur essendo esse — salve le limitazioni stabilite dal capoverso dell'art. 177 c.p.c. — sempre modificabili e revocabili, tuttavia restano recepite nella sentenza, se il giudice, nel provvedere sul merito della causa, le abbia mantenute ferme.

Cass. civ. n. 467/1968

Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione del merito e possono essere, anche implicitamente, modificate o revocate, cosicché l'eventuale contrasto tra l'ordinanza e la successiva sentenza emessa dallo stesso giudice importa soltanto che la pronuncia di merito costituisca revoca implicita dell'ordinanza e non già contraddittorietà della relativa motivazione; contraddittorietà che, agli effetti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., assume rilievo solo quando si manifesti nell'ambito del processo logico su cui si fonda la pronuncia di merito, sì da evidenziare un contrasto che impedisca la esatta individuazione della ratio decidendi.

Cass. civ. n. 803/1946

Nel sistema del codice di rito civile non esistono ordinanze suscettibili di dar vita ad un giudicato in senso sostanziale, aventi cioè efficacia al di fuori del processo, e preclusive, aventi cioè efficacia nel processo; esistono soltanto ordinanze del giudice istruttore o del collegio che possono essere revocate o modificate con la pronuncia di merito.

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Consulenze legali
relative all'articolo 177 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Anonimo chiede
giovedì 19/10/2017 - Lazio
“Separazione giudiziale – Decorrenza assegno di mantenimento
Buongiorno, in sintesi la situazione ed a seguire il quesito:
1) Udienza Presidenziale del 25 ottobre 2011: nessun provvedimento temporaneo adottato, stante “la reciprocità delle accuse, la mancanza di prole, l’indipendenza economica della resistente (la mia controparte), l’imminente pensionamento del ricorrente (il sottoscritto)”.
2) Sentenza definitiva di separazione del 22 aprile 2015: nessuna della parti ha sufficientemente dimostrato le proprie ragioni, ma viene posto a mio carico un assegno di mantenimento (€ 200/mese) per mera perequazione delle disparità reddituali. La sentenza non menziona affatto l’esito dell’udienza presidenziale e non definisce in esplicito la decorrenza dell’assegno di mantenimento.
Entrambi i documenti su menzionati verranno spediti separatamente al Vs indirizzo di posta elettronica.

Stante quanto sopra, la controparte ha richiesto con atto di precetto del luglio 2015 il versamento degli arretrati dell’assegno di mantenimento dal mese di ottobre 2011, ritenendo che secondo giurisprudenza consolidata, sia di merito sia di legittimità, laddove la sentenza di separazione definitiva non stabilisca un termine specifico per il versamento dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge, esso decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (Cassazione n° 17199 del 11 luglio 2013).

In buona sostanza, sulla base di una richiesta originaria ben diversa di € 1.200/mese formalizzata all’atto della comparsa a premessa dell’udienza presidenziale (ottobre 2011, che ha di fatto non ha accolto tale richiesta), la controparte ritiene legittima una retroattività dell’assegno di mantenimento sia pur nella nuova misura determinata dalla sentenza di separazione definitiva.

A tale atto di precetto è stato opposto ricorso, tuttora in itinere.

QUESITO

Considerato che per ritardi e disguidi vari la causa per l’opposizione al precetto è stata ulteriormente rinviata e proprio ieri, 18 ottobre, il Giudice della IV Sezione Civile del Tribunale di Roma ha riaperto i termini per le note e le conclusioni (giorni 60 + 20), gradirei conoscere se nel frattempo siano intervenute nuove sentenze e/o orientamenti della Suprema Corte che possano rimettere in discussione le pretese della controparte.
Inoltre, ferma restando la facoltà del G.I. di modificare/revocare le risultanze dell’udienza presidenziale, non dovrebbe tale volontà trovare esplicita menzione nella sentenza di separazione definitiva ? Vero è che l’assegno di mantenimento è stato ridimensionato rispetto alla richiesta originale (da € 1.200/mese a € 200/mese), ma il fatto che in sede presidenziale alcun provvedimento temporaneo sia stato adottato non costituisce precedente tombale sul pregresso ?

Grazie”
Consulenza legale i 26/10/2017
Va doverosamente premesso che la risposta al quesito è stata fornita esclusivamente sulla base dei dati offerti: per poter fornire un parere esaustivo, infatti, occorrerebbe esaminare atti e documenti nello specifico.
La circostanza che nell’ordinanza presidenziale emessa ai sensi dell’art. 708 cpc non siano stati emanati provvedimenti temporanei in merito agli aspetti economici non ha alcuna rilevanza riguardo la decorrenza e l’ammontare dell’assegno di mantenimento né rappresenta, tanto meno, “un precedente tombale sul pregresso”.
L’ordinanza presidenziale infatti, pur costituendo titolo esecutivo (art. 189 disp.att c.p.c), non ha natura di sentenza avendo una efficacia meramente provvisoria. Sul punto, è sufficiente far riferimento a quanto dispone l’art. 177 del codice di rito:“Le ordinanze comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa e (...) possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate.”
Ciò significa che l’ordinanza non determina alcuna preclusione all'interno del processo e la sentenza - come nel caso in esame - può anche non tener conto di ordinanze precedentemente emesse.

In sostanza, dunque, l’ordinanza presidenziale viene “superata” dalla sentenza che ha definito il giudizio di separazione ed è a quest’ultima che occorre far riferimento: dato che in essa non è specificato alcun termine di decorrenza questa si intende dalla domanda e cioè dal deposito del ricorso per la separazione nella Cancelleria del Tribunale.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è costante (si veda, ad esempio, sentenza Cass.Civ. n. 3348 depositata il 19 febbraio 2015) e, ad oggi, non vi è stata una modifica di tale orientamento giurisprudenziale.


Marco B. chiede
giovedì 14/04/2016 - Puglia
“In una causa civile per il ristoro dei danni psicofisici riportati e
riconosciuti da CIM-Ospedale Militare e dimostrate in corso di causa,a conclusione dell'istruttoria è stata ribadita richiesta,cosi come invocata negli atti dell'attore,la CTU medica.
La controparte,per conto del Ministero Difesa avvocatura dello Stato,si è opposta a tale reiterata richiesta.Con provvedimento dello stesso Tribunale è stata accolto il diniego della avvocatura dello Stato,in quanto a dire del Giudice titolare la causa è matura per la decisione e conclusione,senza motivazione alcuna.
Come noto,l'immotivato rifiuto del Giudice ad ammettere una consulenza tecnica d'ufficio è una grave violazione al diritto di difesa ed è valido motivo di ricorso per Cassazione. Lo ha sottolineato la Corte di Cassazione (sentenza n. 4172 del 02.03.2015) che ha così "bocciato" una sentenza della Corte d'Appello di Ancona che aveva respinto le richieste di un lavoratore ritenendo inutile l'espletamento di una CTU. Il quesito è questo:per adire il ricorso è necessario attendere l'esito del processo oppure già da adesso va contestato il provvedimento del Giudice? Quanto tempo deve intercorrere dal diniego all'eventuale presentazione del ricorso?.Grazie.”
Consulenza legale i 22/04/2016
In primo luogo occorre rilevare che il Giudice non ha l'obbligo di ammettere la consulenza tecnica richiesta da una delle parti, purché motivi adeguatamente il rigetto dell'istanza; nel caso di specie viene evidenziato come il Giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, non abbia adeguatamente motivato il rigetto dell'istanza.
La Giurisprudenza ha precisato che, laddove il Giudice rifiuti una istanza istruttoria motivata e documentata senza evidenziare i presupposti che hanno condotto a tale diniego, si potrà certamente lamentare tale "mancanza" anche dinanzi alla Corte di Cassazione, appellandosi al vizio di motivazione (che, nella attuale versione dell'art. 360, comma 1, n. 5, del c.p.c., corrisponde più precisamente all' "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti").
La Giurisprudenza della Corte di Cassazione ha dichiarato che: "la decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare. Pertanto, nelle controversie che, per il loro contenuto, richiedono si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento di una consulenza medico-legale, specie a fronte di una domanda di parte in tal senso (nella specie, documentata attraverso l'allegazione di un certificato medico indicativo del nesso di causalità tra la sindrome depressiva lamentata e la condotta illecita del convenuto), costituisce una grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza" (cfr. Cassazione Civile, Sez. I, 1 settembre 2015, n. 17399).
Nello stesso senso, si veda anche Cassazione Civile, Sez. II, 3 gennaio 2011, n. 72: "Il principio secondo cui il provvedimento che dispone la consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, va contemperato con l'altro principio secondo cui il giudice deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata su una questione tecnica rilevante per la definizione della causa; ne consegue che, quando il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere censurato il mancato esercizio di quel potere, mentre se la soluzione scelta non risulti adeguatamente motivata, è sindacabile in sede di legittimità sotto l'anzidetto profilo".
Va peraltro precisato che, con riferimento al giudizio in questione, in sede di precisazione delle conclusioni, è di fondamentale importanza reiterare l'opposizione al diniego all'istanza istruttoria poiché una parte della Giurisprudenza ritiene che, in assenza di conferma dell'opposizione in sede di precisazione delle conclusioni, il Giudice potrebbe interpretare tale omissione come rinuncia all'eccezione.
In questo senso, cfr. Cassazione Civile, Sez. VI, 27 giugno 2012, n. 10748, la quale afferma che: "avverso le ordinanze di ammissione o rigetto delle prove, rispetto alle quali non sia più previsto il reclamo, le richieste di modifica o di revoca devono essere reiterate in sede di precisazioni delle conclusioni definitive e - in mancanza - le stesse non possono essere riproposte in sede di impugnazione. Tale principio trova applicazione anche quando il giudice istruttore, decidendo sulle istanze istruttorie proposte dalle parti, non ne prenda in considerazione alcune: anche in questo caso la non reiterazione, con l'annessa precisazione delle conclusioni dell'istanza, assume la valenza di rinunzia".
Infatti, l'art. 177, comma 1, del c.p.c. stabilisce che "le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa".
Ciò implica che "le ordinanze emesse nel corso del giudizio oltre che revocabili e modificabili, anche implicitamente, hanno efficacia del tutto provvisoria e non comportano alcun effetto preclusivo, con la conseguenza che il giudice del merito, pur in presenza di tali ordinanze, può fondare il proprio convincimento su motivi sopravvenuti" (cfr. Cassazione Civile, Sez. Lav., 26 agosto 2000, n. 11183).
In ogni caso, nel caso di specie, occorre in primo luogo reiterare l'opposizione al diniego all'istanza istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni; poi, una volta pubblicata la sentenza del giudice di primo grado, occorre proporre l'atto di appello, ai sensi dell'art. 339 del c.p.c., in cui si contesterà, unitamente ad altri eventuali vizi, la mancata nomina del consulente tecnico d'ufficio da parte del Giudice di primo grado; laddove anche la Corte di Appello dovesse negare la nomina del CTU e non dovesse motivare tale diniego nella sentenza, tale vizio potrebbe essere eccepito poi in Cassazione.

Giorgio chiede
venerdì 20/01/2012 - Sicilia
“Il Giudice dell'Esecuzione, sciogliendo la riserva assunta in un procedimento (pignoramento presso terzi), ha disposto procedersi al giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato che non si è presentato in udienza per rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c.; tuttavia, ha assegnato al creditore procedente giorni 120 per riassumere il giudizio dinnanzi al Giudice tabellarmente competente (?!), sospendendo la procedura esecutiva sino alla pronuncia definitiva di accertamento dell'obbligo del terzo. A parere di chi scrive, tale ordinanza è errata, poichè l'art. 548 c.p.c. dispone che <>. Dal tenore letterale della norma si ricava che il creditore procedente deve predisporre un atto di citazione (e non una riassunzione) innanzi al medesimo giudice dell'esecuzione, introducendo un vero e proprio giudizio di cognizione nei confronti del terzo. In questo caso è possibile chiedere, a mezzo istanza da parte del creditore procedente, la revoca dell'ordinanza?
Consulenza legale i 23/01/2012

L'accertamento giudiziale dell'obbligo del terzo, di cui sia mancata o sia contestata la dichiarazione, prende vita con l'istanza prevista dall'art. 548 del c.p.c., da considerare come atto introduttivo del giudizio. Legittimati a proporla sono il pignorante e, tra i creditori intervenuti, solo quelli muniti di titolo.

Se non avviene in udienza, l'istanza assumerà natura di vera e propria citazione, che dovrà essere notificata al terzo non comparso per la corretta attuazione del contraddittorio.

Nel caso di specie, il fatto che il giudice abbia assegnato termine per il creditore procedente per "riassumere" il giudizio dinanzi al giudice tabellarmente competente, può ritenersi mero errore materiale, il quale si realizza quando vi è una difformità tra ciò che appare e ciò che il giudice voleva manifestare. In questo caso, l'errore potrà essere corretto attraverso il deposito di un'istanza ex art. 287 del c.p.c., il quale prevede che qualora il giudice sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo, le sentenze e le ordinanze possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate.


Anna chiede
martedì 08/03/2011 - Puglia

Salve, sono Anna. Vi ringrazio tanto per la vostra risposta. Vorrei solo sapere, adesso, se vale la stessa cosa nel caso in cui l'ordinanza si riferisca ad atti inutilizzabili. Prego soltanto di essere altrettanto celeri in quanto il vostro aiuto purtroppo è urgente. Grazie ancora.”

Consulenza legale i 08/03/2011

Si ritiene che nella situazione descritta, l’unico mezzo esperibile sia l’appello contro la sentenza sfavorevole, in cui articolare un apposito motivo di gravame che evidenzi le ragioni per cui è revocabile un’ordinanza che ha dichiarato inutilizzabili atti processuali. Il giudice dell'appello può procedere alla rinnovazione della prova dichiarata inutilizzabile ex art. 603 del c.p.c..


Anna chiede
lunedì 28/02/2011 - Puglia

“Aperto il dibattimento in un processo penale, dopo la discussione del PM, può la parte della difesa fare richiesta di revoca di un'ordinanza emessa precedentemente dallo stesso Got?”

Consulenza legale i 01/03/2011

La fattispecie riguarda il diritto processuale penale. Se si tratta di istanza di revoca di un'ordinanza in materia istruttoria, il riferimento legislativo è rappresentato dall’art. 495 del c.p.p. il cui 4°comma statuisce che “Nel corso dell'istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilità delle prove. Il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove già escluse”. Tuttavia, chiusa l’istruzione dibattimentale a norma dell’art. 523 del c.p.p. non sembra potersi fare luogo a nuove ipotesi di revoca di ordinanza. La difesa può solo formulare le proprie conclusioni.


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