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Articolo 795 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Espropriazione

Dispositivo dell'art. 795 Codice di procedura civile

Se è fatta istanza di espropriazione [c.c. 2891, 2898], il giudice, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l'ammissibilità di essa, dispone con decreto che si proceda a norma degli articoli 567 e seguenti (1).

La vendita non può essere fatta che all'incanto a norma degli articoli 576 e seguenti.

L'incanto si apre sul prezzo offerto dal creditore istante.

Alla distribuzione della somma ricavata partecipano, oltre ai creditori privilegiati e ipotecari, i creditori dell'acquirente (2).

Quest'ultimo ha diritto di essere collocato nella graduazione con privilegio per le spese sopportate per la dichiarazione di liberazione (3).

Note

(1) Nei quaranta giorni successivi alla notifica della dichiarazione del terzo acquirente di voler liberare l'immobile dalle ipoteche, ciascuno dei creditori iscritti può proporre istanza di espropriazione al fine di procedere con la vendita coattiva del bene gravato dalla garanzia. La richiesta di espropriazione viene formulata nel caso in cui il creditore iscritto ritenga di poter ottenere dalla vendita dell'immobile all'asta una somma maggiore rispetto a quella offerta dal terzo.
Infine, si precisa che in dottrina si discute in ordine alla natura di tale fase. Secondo alcuni si tratterebbe di un'ipotesi di giurisdizione volontaria, secondo altri invece di una forma particolare di esecuzione giurisdizionale.
(2) Alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita partecipano i creditori privilegiati e ipotecari e i creditori dell'acquirente, ipotecari o chirografari.
Il terzo acquirente ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la procedura di liberazione delle ipoteche con preferenza rispetto agli altri creditori, in quanto il procedimento che si è concluso con la vendita all'asta dell'immobile è stato scaturito dalla procedura di liberazione.
(3) Il procedimento di liberazione delle ipoteche riprende il suo corso nelle ipotesi in cui l'istanza di espropriazione non sia conforme al disposto di cui all'art. 2891 del c.c., o quando il procedimento si estingue o se il creditore istante, d'accordo con gli altri creditori, rinuncia a proseguire l'espropriazione.

Spiegazione dell'art. 795 Codice di procedura civile

Secondo quanto disposto dall’art. 2891 del c.c., sia i creditori iscritti che i fideiussori hanno facoltà di richiedere l'espropriazione dei beni entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione della dichiarazione di liberazione.
Legittimati attivi sono tutti i creditori che hanno iscritto ipoteca sul bene oggetto del procedimento di liberazione.
In particolare, entro il termine di quaranta giorni la parte istante deve provvedere a notificare la richiesta di espropriazione al terzo acquirente nel domicilio eletto nella dichiarazione di liberazione e al precedente proprietario che ha concesso l'ipoteca.

Entro lo stesso termine l'istante deve presentare, a pena di nullità e nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 2891 del c.c., ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui sono situati gli immobili, contenente tra l’altro la dichiarazione del richiedente di aumentare di un decimo il prezzo stipulato o il valore dichiarato.
Il presidente del tribunale procede con decreto alla designazione del giudice per l'espropriazione nonchè alla fissazione dell'udienza per l'audizione delle parti ex art. 569 del c.p.c. (tra queste devono essere compresi anche i creditori diretti del terzo acquirente che hanno diritto a soddisfarsi sul prezzo che residua dopo il soddisfacimento dei creditori iscritti).

Una volta designato, il giudice verifica all'udienza la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di espropriazione ex art. 2891 del c.c.; qualora dovesse essere rilevata l’omissione di alcune delle condizioni del ricorso prescritte dalla legge, ciò determina la nullità del ricorso, con la conseguenza che il procedimento di liberazione prosegue con il deposito del prezzo indicato dal terzo acquirente nell'istanza di liberazione.
Successivamente il giudice dispone con decreto la vendita all'incanto secondo le norme di cui agli artt. 567 e ss. c.p.c.; da tale momento l'eventuale desistenza del creditore istante non impedisce l'espropriazione, a meno che non vi rinunzino tutti i creditori iscritti.

La parte istante ovvero, in sua mancanza, gli altri creditori iscritti, deve, entro il termine di sessanta giorni dal ricorso, provvedere al deposito dei documenti prescritti dal comma 2 dell’art. 567 del c.p.c.; in mancanza, il giudice, su istanza del terzo acquirente, pronuncia ordinanza di inefficacia della richiesta di espropriazione e si riapre il procedimento di liberazione.

L'espropriazione si svolge all'incanto e si apre sul prezzo offerto dal creditore istante.
Il mancato versamento del prezzo da parte del creditore istante o di altro creditore aggiudicatario determina l'inefficacia del procedimento di espropriazione, mentre rimane valida la dichiarazione di liberazione.
Il terzo acquirente può aggiudicarsi il bene all'incanto e ha diritto al rimborso contro l'alienante per quanto eccede il prezzo di vendita (così art. 2897 del c.c.; in questo caso il decreto di trasferimento viene annotato a margine della trascrizione dell'atto di acquisto.

Come si desume dal quarto comma della norma in esame, legittimato passivo dell'espropriazione che s'inserisce nel procedimento di liberazione è il terzo acquirente.
Circa le modalità di distribuzione del prezzo ricavato, malgrado l’assenza di espressa indicazione al riguardo, devono qui intendersi richiamate le disposizioni di cui agli artt. 596 e ss. c.p.c.; pertanto, il prezzo ricavato deve essere distribuito ai creditori privilegiati, ipotecari e ai creditori dell'acquirente. ('acquirente ha in ogni caso diritto di essere collocato nella graduazione con privilegio per le spese sopportate per la dichiarazione di liberazione).

In sede di distribuzione, il terzo acquirente può contestare l'esistenza e l'ammontare dei crediti ipotecari; in caso di contestazioni sorte sulla distribuzione del prezzo, si dovrà procedere ad un giudizio di cognizione ex art. 512 del c.p.c..
Circa gli effetti sostanziali che l'aggiudicazione produce nei confronti del terzo acquirente, occorre fare riferimento agli artt. 2896 e 2897 c.c.
Contro il decreto che ordina la vendita dell'immobile, parte della dottrina ha ritenuto ammissibile l'impugnazione in sede contenziosa, mentre altra tesi ne afferma la reclamabilità al presidente della corte d'appello secondo le forme dei procedimenti in camera di consiglio.

Massime relative all'art. 795 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 19305/2013

In tema di purgazione dalle ipoteche, qualora uno dei creditori eserciti il diritto, previsto dall'art. 2891 c.c., di far vendere il bene ipotecato richiedendone l'espropriazione, il procedimento di volontaria giurisdizione attivato dall'acquirente evolve in processo esecutivo, tanto č vero che, ai sensi dell'art. 795 c.p.c., il giudice al quale l'istanza č proposta, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l'ammissibilitą della richiesta, deve disporre con decreto che si proceda a norma degli artt. 567 e segg. c.p.c. Ne deriva che il provvedimento del tribunale, positivo o negativo che sia, č gią un provvedimento del giudice dell'esecuzione, soggetto al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi e quindi privo dell'attitudine alla definitivitą, derivandone l'inammissibilitą del ricorso straordinario per cassazione.

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