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Articolo 794 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Provvedimenti del giudice

Dispositivo dell'art. 794 Codice di procedura civile

All'udienza il giudice, accertata la regolarità del deposito e degli atti del procedimento, dispone con ordinanza la cancellazione delle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo dell'acquirente che ha chiesto la liberazione, e quindi provvede alla distribuzione del prezzo a norma degli articoli 596 e seguenti [c.c. 2893] (1)(2).

Note

(1) Il giudice delegato ha il compito di verificare la validità dell'offerta e della sua notificazione, la regolarità della convocazione dei creditori ipotecari e del precedente proprietario, la regolarità e tempestività del deposito della somma offerta dal terzo acquirente. Una volta effettuate tali doverose verifiche il giudice delegato dispone, con ordinanza, la cancellazione delle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo di acquisto del terzo acquirente e provvede a distribuire la somma offerta tra i creditori del precedente proprietario del bene ipotecato.
(2) Secondo l'opinione dottrinale prevalente, l'ordinanza con cui il giudice delegato ordina la cancellazione delle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo di acquisto del terzo acquirente, non è soggetta a reclamo innanzi la Corte d'appello ai sensi dell'art. 739 del c.p.c..

Spiegazione dell'art. 794 Codice di procedura civile

Il tribunale deve innanzitutto verificare la regolarità degli atti del procedimento e accertarsi che il deposito del prezzo sia avvenuto nella misura indicata nella dichiarazione di liberazione e secondo le modalità disposte nel decreto giudiziale.

Altra verifica essenziale è quella relativa alla regolarità del contraddittorio; a tal fine occorre che l'istanza di liberazione sia stata notificata a tutti i creditori iscritti, nonché a tutti i precedenti proprietari che abbiano concesso l’ipoteca.

Qualora dovesse essere accertata la nullità o l'irregolarità della notificazione, il giudice deve disporre la rinnovazione della notifica e da questo momento decorre un nuovo termine di quaranta giorni per consentire a coloro che non hanno ricevuto la precedente notifica di proporre l'istanza di vendita.
La spontanea comparizione del creditore iscritto sana l'eventuale mancanza o nullità della notificazione.

Dopo che sia stata accertata la regolarità formale e sostanziale del procedimento, il giudice dispone con ordinanza la cancellazione delle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo dell'acquirente che ha chiesto la liberazione596 e ss. c.p.c. (non rientrano in tale distribuzione i creditori dell'acquirente).
L'ordinanza in esame viene espressamente qualificata come definitiva dall'art. 2884 del c.c., il che induce ad escluderne la sua impugnabilità.

Parte della dottrina, tuttavia, pur escludendo il reclamo alla Corte d'Appello, ritiene ammissibile la revoca e la modifica dell'ordinanza fin quando non sia stata effettuata la cancellazione delle ipoteche ovvero finchè il prezzo non sia stato distribuito.
Secondo un’ulteriore tesi, considerata la natura camerale dell'ordinanza nonché la sua modificabilità o revocabilità sino all'esito delle cancellazioni, si ritiene che sia esperibile il reclamo ex art. 739 del c.p.c. nel caso in cui si debba contestare il provvedimento sulla domanda di liberazione.

Qualora taluno dei creditori iscritti sia stato illegittimamente pretermesso per mancata notificazione dell'istanza di liberazione, non avendo così potuto partecipare alla distribuzione del ricavato, si ritiene che costui possa agire in risarcimento contro i creditori a lui posteriori che siano stati al contrario collocati nello stato di graduazione formato per la distribuzione del prezzo depositato.

Massime relative all'art. 794 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 20396/2018

Il provvedimento emesso a conclusione del giudizio di liberazione degli immobili dalle ipoteche, allorquando vi sia contrasto fra le parti, tanto se di accoglimento, quanto se di rigetto dell'istanza di liberazione, pur essendo decisorio, in quanto derivante da un procedimento contenzioso a carattere sommario su diritti, non può considerarsi definitivo, e, quindi, equiparabile a una sentenza in senso sostanziale, essendo possibile rivalutare, in sede di cognizione piena, mediante domanda di accertamento, positivo o negativo, le condizioni della cancellazione, con la conseguenza che è inammissibile nei suoi confronti la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.

Cass. civ. n. 29742/2011

Il provvedimento emesso a conclusione del processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche, allorquando vi sia contrasto fra le parti, tanto se di accoglimento, quanto se di rigetto dell'istanza di liberazione, pur essendo decisorio, in quanto derivante da un procedimento contenzioso a carattere sommario su diritti, non può considerarsi definitivo, e, quindi, equiparabile ad una sentenza in senso sostanziale, essendo ridiscutibile, in sede di cognizione piena, mediante domanda di accertamento, positivo o negativo, delle condizioni della cancellazione, con la conseguenza che è inammissibile nei suoi confronti la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost.. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso la ricorribilità per cassazione del provvedimento con cui il presidente del tribunale, senza procedere alla designazione del giudice per il procedimento, nonché alla fissazione dell'udienza di comparizione, dovute ai sensi dell'art. 793 c.p.c., aveva dichiarato inammissibile una domanda di liberazione da ipoteche, ritenendo che l'irritualità di tale provvedimento di chiusura del procedimento non influisse sul regime ad esso applicabile).

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