Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 767 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Alterazioni nello stato dei sigilli

Dispositivo dell'art. 767 Codice di procedura civile

L'ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli deve innanzitutto riconoscerne lo stato.

Se trova in essi qualche alterazione (1), deve sospendere ogni operazione ulteriore, facendone immediatamente rapporto al giudice (2), il quale si trasferisce sul luogo per le verificazioni occorrenti e per i provvedimenti necessari anche per la prosecuzione dell'inventario.

Note

(1) E' onere del pubblico ufficiale verificare prima della rimozione dei sigilli che i beni sigillati non abbiano subito alterazioni, ovvero che non abbiano subito mutamenti non autorizzati dall'autorità giudiziaria in ordine allo stato di sigillazione. Infatti, nel caso in cui riscontri che i sigilli siano stati alterati o manomessi, dovrà immediatamente darne notizia al giudice e si dovrà poi procedere penalmente ai sensi dell'art. 349 del c.p..
(2) La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «giudice» ai sensi dell'art. 105, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2-6-1999.

Spiegazione dell'art. 767 Codice di procedura civile

Prima di procedere alla rimozione dei sigilli, il pubblico ufficiale procedente è tenuto a verificarne il loro stato, accertandosi che gli stessi siano intatti.
Qualora dovesse riscontrare alterazioni o la loro manomissione, deve sospendere le operazioni e darne immediata notizia al giudice, il quale si recherà sul luogo per effettuare le verifiche del caso e adottare i provvedimenti utili alla prosecuzione dell'inventario.
L'alterazione dei sigilli, infatti, costituisce comportamento penalmente sanzionabile ex art. 349 del c.p.c..
Il giudice, dopo aver verificato l'eventuale sottrazione di beni sigillati, emana i provvedimenti necessari per procedere, con le dovute cautele, a completare l'attività di rimozione e ad avviare le opportune indagini per individuare l'autore del reato.
L'alterazione dei sigilli, in ogni caso, non impedisce la prosecuzione dell'inventario, la quale può essere ordinata dal giudice.
Di ogni attività compiuta dovrà essere redatto processo verbale.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!