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Articolo 718 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Legittimazione all'impugnazione

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 718 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.

[La sentenza (1) che provvede sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione può essere impugnata (2) da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda [417], anche se non parteciparono al giudizio (3), e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza (4).]

Note

(1) Il provvedimento con cui il giudice dichiara l'interdizione o l'inabilitazione assume la forma della sentenza, nonostante quello in esame sia pur sempre un procedimento di volontaria giurisdizione. Pertanto, la sentenza è sì idonea al passaggio in giudicato ma solamente al giudicato formale, poiché si tratta di un provvedimento pronunciato sulla scorta del principio rebus sic stantibus.
(2) L'impugnazione della sentenza che ha pronunciato l'interdizione o l'inabilitazione deve essere proposta con atto di citazione che va notificato alle persone indicate di cui all'art. 719 del c.p.c., entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza effettuata a tutti coloro che hanno partecipato al giudizio.
(3) Si precisa che i procedimenti relativi all'interdizione e all'inabilitazione, trattandosi di provvedimenti relativi a questioni di stato e capacità, prevedono la partecipazione necessaria del pubblico ministero, il quale deve intervenire nel giudizio o agire a pena di nullità. Pertanto, il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa nel giudizio di interdizione o inabilitazione deve essere notificato al p.m. presso il giudice a quo, al fine di consentirgli il pieno esercizio delle facoltà processuali spettanti alle parti private. Nel caso in cui venga omessa tale notifica, senza che sia disposta l'integrazione del contraddittorio, la conseguenza sarà la pronuncia di dichiarazione dell'inammissibilità del ricorso.
(4) La norma si riferisce al tutore o il curatore provvisorio di cui all'art.717.

Spiegazione dell'art. 718 Codice di procedura civile

Il procedimento di interdizione o di inabilitazione si conclude con sentenza, la quale è soggetta al regime di pubblicità notizia di cui all'art. 423 c.c. (richiesta per la tutela dell'incapace e per l'interesse pubblico di tutela dei terzi).
Tale sentenza può essere:
1) di interdizione o di inabilitazione se il giudice accoglie la domanda;
2) di rigetto se il giudice ritiene che non sussistano i presupposti della domanda;
3) di inabilitazione d'ufficio se non ricorrono i presupposti per una pronuncia di interdizione;
4) di trasmissione degli atti del giudizio al G. tut., al fine di consentirgli di pronunciarsi sulla nomina dell'amministratore di sostegno.

Occorre tenere presente che nel procedimento di interdizione e inabilitazione non trova rigorosa applicazione il principio della domanda, ed è per tale ragione che il procedimento iniziato per ottenere un'interdizione potrebbe concludersi con una pronuncia di inabilitazione e viceversa.

Per quanto concerne il regime delle spese, la legge nulla dice al riguardo; nel dubbio si ritiene che in caso di reciproca soccombenza, o quando sussistano giusti motivi, il giudice possa compensare le spese tra le parti, secondo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 92 del c.p.c..

L’ultima parte della norma, in deroga ai principi generali in tema di impugnazione, conferisce la legittimazione ad impugnare a tutti coloro che avrebbero potuto partecipare al giudizio, anche se ne sono rimasti estranei, nonché al tutore o curatore ed all'interdetto ed inabilitato.
L'appello va proposto con citazione ed il termine per impugnare, anche per chi è rimasto estraneo al giudizio, decorre dalla notifica della sentenza a tutti i partecipanti ad esso.

La sentenza ha natura costitutiva necessaria e produce i suoi effetti dal giorno della pubblicazione, in conformità al disposto di cui all’art. 421 del c.c..
Ai sensi dei commi 1 e 2 dellart. 427 del c.c. gli effetti della sentenza di accoglimento retroagiscono al momento della nomina del tutore o curatore provvisorio, per quanto concerne l'annullabilità degli atti compiuti dall'interdetto o inabilitato anteriormente alla sentenza che li dichiara tali e di quelli compiuti successivamente alla nomina del tutore o curatore provvisorio in presenza di certe condizioni.

La sentenza di rigetto, anche se passata in giudicato, non può essere un ostacolo per instaurare un nuovo processo di interdizione o di inabilitazione, purchè insorgano delle cause che giustifichino una nuova domanda in tal senso.

L'appello deve essere proposto con citazione, sia perché la fase di primo grado del giudizio si conclude con sentenza sia perchè non vi sono disposizioni legislative che impongano una forma speciale rispetto a quella ordinaria.
Nel corso del giudizio d'appello possono essere allegati fatti nuovi, indipendentemente dal momento nel quale si sono verificati.

Massime relative all'art. 718 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 21718/2005

Il procedimento di interdizione, pur presentando numerose peculiarità, essendo caratterizzato dalla coesistenza di diritti soggettivi privati e di profili pubblicistici, dalla natura e non disponibilità degli interessi coinvolti, dalla posizione dei soggetti legittimati a presentare il ricorso, che esercitano un potere di azione, ma non agiscono a tutela di un proprio diritto soggettivo, dagli ampi poteri inquisitori del giudice, dalla particolare pubblicità della sentenza e dalla sua revocabilità, si configura pur sempre come un procedimento contenzioso speciale, il che comporta l'applicazione ad esso di tutte le regole del processo di cognizione, salvo le deroghe previste dalla legge. In particolare, essendo anche in questo caso il regolamento delle spese conseguenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio,la condanna al pagamento delle spese di lite legittimamente può essere emessa, a carico della parte soccombente, anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che risulti che esista una esplicita volontà di quest'ultima di rinunziarvi.

Cass. civ. n. 2692/1974

Le sentenze in materia di interdizione o di inabilitazione possono essere impugnate da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda, anche se non parteciparono al giudizio. A maggior ragione, quindi, la sentenza può essere impugnata da una delle persone legittimate a chiedere l'interdizione o l'inabilitazione, ai sensi dell'art. 417 c.c., la quale sia intervenuta nel relativo giudizio. La competenza per territorio in materia di interdizione si determina in base al luogo di residenza effettiva o di domicilio dell'interdicendo, senza che si possa opporre che il trasferimento del convenuto da una sede all'altra non sia stato denunziato nei modi stabiliti dall'art. 44 c.c.

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