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Articolo 716 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 716 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.

[L'interdicendo o l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni (1), anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del c.c. (2) (3).]

Note

(1) Si precisa che l'attribuzione della capacità processuale all'interdicendo o all'inabilitando anche in caso di nomina del tutore o curatore provvisorio, rappresenta una disposizione eccezionale che, come tale, non contrasta con il generale principio di cui all'art. 75. La sua ratio si riscontra infatti nella necessità di consentire al soggetto nei cui confronti è promossa l'azione di interdizione o di inabilitazione, di difendere personalmente il proprio diritto alla conservazione della capacità di agire, in contraddittorio con la parte ricorrente.
(2) Si precisa che l'art. 420 c.c. è stato abrogato dalla l. 13-5-1978, n. 180 (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori).
(3) Le attività processuali compiute dall'interdicendo o inabilitando e dal tutore o curatore sono del tutto autonome tra loro e la loro eventuale conflittualità non incide sulla sentenza. Inoltre, data la capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando, tutore e curatore provvisorio non assumono la veste di parte necessaria del processo. Pertanto, la mancata notificazione dell'impugnazione ai suddetti tutore e curatore provvisorio, non incide sull'ammissibilità dell'impugnazione stessa.

Ratio Legis

La eccezionale attribuzione della capacità processuale al soggetto sottoposto al procedimento deriva dal particolare oggetto del giudizio che, come in precedenza accennato, consiste nella attribuzione di uno status. Il legislatore ha voluto attribuire all'interdicendo o inabilitando la possibilità di perorare di persona il suo interesse alla affermazione della propria capacità di agire. Dalla particolare previsione legislativa taluni hanno desunto la natura contenziosa del procedimento. La Cassazione ha, peraltro, sostenuto che i poteri di legale rappresentanza dell'interdicendo prima della nomina di un tutore appartengono esclusivamente al tutore provvisorio; l'interdicendo, però, non perde la capacità di agire fino alla pubblicazione della sentenza di interdizione.

Spiegazione dell'art. 716 Codice di procedura civile

Il riconoscimento della capacità processuale in favore dell'interdicendo o inabilitando ha come finalità quella di consentire al soggetto di tutelare personalmente il proprio diritto alla capacità di agire, quindi la possibilità del soggetto di contestare liberamente la domanda proposta nei suoi confronti.
La norma riconosce piena capacità a tali soggetti anche qualora sia stato loro nominato un tutore o un curatore provvisorio ex art. 419 del c.c..

Interdicendo o inabilitando, indipendentemente dall'eventuale nomina di un tutore o curatore provvisorio, possono stare in giudizio e compiere tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, avvalendosi del ministero di un procuratore
Tuttavia, si esclude che possa essere riconosciuta la capacità processuale all'interdicendo o all'inabilitando la cui infermità sia tale da escludere in toto la capacità naturale, ciò che può dedursi dalla stessa incapacità del soggetto di conferire valida procura al difensore.

Massime relative all'art. 716 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 17003/2007

Nel giudizio avente ad oggetto la revoca dell'interdizione e l'eventuale pronuncia dell'inabilitazione, il curatore provvisorio, nominato all'esito del giudizio di primo grado, non assume la veste di rappresentante processuale dell'interdetta, medio tempore inabilitata; pertanto, correttamente, l'atto di appello del tutore è notificato alla parte personalmente e non al curatore provvisorio.

Cass. civ. n. 1643/1967

Parte del giudizio di interdizione e soltanto l'interdicendo. Nei suoi confronti vanno proposte domande ed impugnazioni e ogni atto compiuto nei confronti del curatore, qualora l'interdicendo sia già inabilitato, non produce alcun effetto nei rapporti con l'interdicendo.

Cass. civ. n. 636/1965

Poiché, ai sensi dell'art. 716 c.p.c. — il quale dispone che l'interdicendo o l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto dagli artt. 419 e 420 c.p.c. — l'interdicendo o l'inabilitando conservano il libero esercizio dei propri diritti processuali, il tutore o il curatore provvisorio non assumono, limitatamente all'ambito del giudizio di interdizione o di inabilitazione, né la veste di parti necessarie in proprio del giudizio, né quella di rappresentanti processuali dell'interdicendo o dell'inabilitando. Da ciò deriva che la notifica al tutore provvisorio o al curatore provvisorio dell'atto di impugnazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 719 c.p.c., avverso la sentenza che ha provveduto sulla interdizione o sulla inabilitazione, non è conseguente ad una ipotesi di litisconsorzio necessario, ma ha la finalità di una mera denuntiatio litis sicché la mancanza di detta notifica non importa la nullità del procedimento.

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