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Articolo 715 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Impedimento a comparire dell'interdicendo o dell'inabilitando

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 715 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.

[Se per legittimo impedimento (1) l'interdicendo o l'inabilitando non può presentarsi davanti al giudice istruttore, questi, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova (2).]

Note

(1) Viene annoverato tra le ipotesi di legittimo impedimento il rifiuto a comparire dell'interdicendo o dell'inabilitando nel caso in cui sia il frutto dell'alterazione psicologica del soggetto.
(2) Vista l'importanza dell'esame dell'interdicendo o inabilitando, quando questi non possano presenziare all'udienza sarà il giudice a recarsi da loro e dovrà procedere personalmente all'esame non essendo ammissibile delega alcuna.

Spiegazione dell'art. 715 Codice di procedura civile

Secondo quanto disposto dall’art. 419 del c.c., non si può pronunciare l'interdizione o l'inabilitazione senza che sia stato compiuto l'esame della persona sottoposta a tali procedimenti.
Normalmente l'esame si svolge in udienza, con la necessaria presenza dell'istruttore e del P.M.
Qualora non sia possibile l'espletamento in udienza dell'esame per legittimo impedimento a comparire del soggetto, il giudice istruttore, con l'intervento del P.M., provvede all'assunzione della prova recandosi nel luogo in cui si trova l'esaminando.
Dell'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando va redatto processo verbale, in quanto tale mezzo di prova è destinato ad assumere un ruolo decisivo dinanzi al collegio; se necessario, l’esame può essere anche ripetuto (ad esempio, se sussistono dubbi sulla necessità dell'interdizione sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall'esaminato).
Affinché il giudice effettui l'esame nel luogo in cui si trova l'interdicendo o l'inabilitando la norma in esame richiede un "legittimo" impedimento (è tale, ad esempio, la forza maggiore o la degenza per diagnosi o cura presso specifici presidi psichiatrici); non potrà dunque aversi un accompagnamento coattivo in caso di rifiuto illegittimo, potendo in ogni caso il giudice fondare il proprio convincimento su altre fonti.
Lo stesso vale anche nell'ipotesi di irreperibilità originaria o sopravvenuta e di rifiuto di farsi esaminare in seguito a trasferta del giudice.

Massime relative all'art. 715 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 4650/1979

Poiché l'esame diretto, ad opera del giudice, dell'interdicendo o dell'inabilitando costituisce un presupposto necessario per la pronuncia d'interdizione o d'inabilitazione, il «legittimo impedimento» dell'interdicendo o dell'inabilitando, che, a norma dell'art. 715 c.p.c., impone al giudice istruttore di recarsi, con l'intervento del P.M., a sentire tali soggetti nel luogo in cui si trovano, non è da valutare con criteri formalistici e può identificarsi anche con una ripulsa a comparire che sia in relazione con la malattia mentale degli esaminandi medesimi. Pertanto, anche nel caso che l'esame predetto non abbia avuto luogo per il reiterato rifiuto dell'interdicendo a comparire innanzi il giudice istruttore, questi ha sempre l'obbligo di recarsi, con il P.M., a sentirlo nel luogo in cui si trova e, solo se il soggetto insiste ancora nel rifiuto di farsi esaminare, soltanto allora il giudice — dato atto, nel verbale, del comportamento dell'interdicendo — può ritenersi sciolto dall'obbligo di procedere all'espletamento del mezzo istruttorio.

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