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Articolo 714 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Istruzione preliminare

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 714 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.

[All'udienza, il giudice istruttore, con l'intervento del pubblico ministero, procede all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando (1), sente il parere delle altre persone citate (2), interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e può disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell'articolo 419 del c.c.(3).]

Note

(1) Il momento centrale dell'attività svolta dal giudice è l'esame personale dell'interdicendo o dell'inabilitando, condotto dal giudice con l'eventuale assistenza di un consulente tecnico. L'esame rappresenta, infatti, il presupposto necessario per la pronuncia del giudice, rappresentando il mezzo di prova più importante in base al quale il giudice forma il suo convincimento. In ogni caso il giudice dovrà tenere in considerazione anche gli altri elementi raccolti nel processo le testimonianze raccolte e il parere del consulente tecnico. Vista l'importanza dell'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, se la persona da esaminare è impossibilitata a presenziare all'udienza dovrà essere il giudice a recarsi presso la stessa e procedere con l'esame.
(2) Ulteriore elemento peculiare del procedimento in esame è l'intervento del p.m. all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, in ragione delle conseguenze che la decisione finale spiega sullo status giuridico della persona esaminata. Tale intervento costituisce una sorta di atto dovuto così che la sua mancata partecipazione determina la nullità dell'esame, senza però estendersi agli atti processuali antecedenti o a quelli istruttori indipendenti da tale atto. Infatti, nel caso in cui la sentenza sia impugnata per l'invalidità dell'esame, il giudice d'appello dovrà ripetere l'esame e decidere la causa.
Il termine "parere" non è usato in senso tecnico in quanto si tratta, in realtà, di un'audizione dei soggetti interpellati.
(3) La norma si riferisce a poteri istruttori quali l'esame di soggetti distinti da quelli citati, su convocazione anche d'ufficio, l'assunzione delle prove testimoniali o documentali e consulenze tecniche e la riassunzione di prove atipiche precedentemente assunte.

Ratio Legis


Spiegazione dell'art. 714 Codice di procedura civile

All'udienza di comparizione, fissata nel decreto presidenziale, il giudice istruttore, con l'intervento del P.M., effettua l'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando.
L'intervento del P.M. all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando costituisce un atto dovuto per l'ufficio del P.M., la cui mancanza produce una nullità insanabile ex art. 158 del c.p.c. dell'esame stesso, che, tuttavia, non colpisce né gli atti processuali antecedenti, né quelli istruttori successivi indipendenti da tale atto.

La disposizione contiene un espresso richiamo ai poteri istruttori concessi al giudice dall'art. 419 del c.c.; in particolare il codice civile prevede che il giudice possa avvalersi di un consulente tecnico e che, d'ufficio, possa disporre dei mezzi istruttori che ritiene più opportuni, dal momento che conditio sine qua non della pronuncia in merito all'interdizione è l'esame dell'interdicendo.
Da quanto emerge dal combinato disposto degli artt. 419 c.c. e 714 c.p.c. si evince che l'esame diretto e personale dell'interdicendo o dell'inabilitando costituisce la principale fonte di convincimento del giudice, il che rileva il carattere fortemente inquisitorio di questo procedimento.
Occorre precisare che l'esame in questione non è assimilabile all'interrogatorio formale, ma può piuttosto assimilarsi all'ispezione di persone accompagnata da un interrogatorio.

Altre fonti di convincimento del giudice possono essere l'interrogatorio delle persone citate in base al decreto presidenziale ex art. 713 del c.p.c. (al fine di acquisirne il parere) e l'assunzione, sempre d'ufficio, di altre informazioni, mediante la convocazione di ulteriori persone rispetto a quelle menzionate.
L'interrogatorio è privo di formalità e non è richiesto, pertanto, né il giuramento né la costituzione in giudizio.

Massime relative all'art. 714 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 11175/2003

L'intervento del pubblico ministero all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando costituisce — in considerazione delle conseguenze che il procedimento è diretto ad avere, a tutela degli interessi dell'interdicendo o dell'inabilitando, con possibile incidenza sullo status della persona e sui suoi diritti fondamentali — un atto dovuto per l'ufficio del pubblico ministero, e nessun margine di discrezionalità gli è attribuito al riguardo, stante la previsione di cui agli artt. 714 e 715 c.p.c.; con la conseguenza che, ove la sua partecipazione non abbia luogo, si verifica una nullità insanabile a norma dell'art. 158 c.p.c., il quale, comminando tale nullità in relazione ai vizi relativi all'intervento del pubblico ministero, rende nullo l'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando. Peraltro, detto vizio non colpisce né gli atti processuali antecedenti, né gli atti istruttori successivi indipendenti da tale atto; cosicché, quantunque la sentenza di interdizione o di inabilitazione vada annullata per essere stata emessa senza il valido compimento dell'esame, il giudice del gravame deve procedere alla rinnovazione di tale atto, ai sensi dell'art. 354, ultimo comma c.p.c., e decidere la causa nel merito.

Cass. civ. n. 15346/2000

Nel giudizio di interdizione, la mancata partecipazione del pubblico ministero all'esame personale dell'interdicendo non determina la nullità della sentenza, una volta che siano state osservate le norme che ne impongono a pena di nullità l'intervento necessario. La reiterata previsione di intervento personale, di cui agli artt. 714 e 715 c.p.c., non può essere letta come introduttiva di una imposizione di presenza condizionante la stessa validità del rapporto processuale ma solo come previsione di una presenza - tanto nell'aula di udienza quanto in ambiente esterno - qualificata dall'interesse pubblico ed autorizzata alla partecipazione attiva all'indagine personale quand'anche la partecipazione al processo non si sia (ancora) tradotta in una comparsa di costituzione.

Cass. civ. n. 1206/1984

L'esame dell'interdicendo da parte del giudice istruttore che procede all'istruzione preliminare nel giudizio di interdizione ha, nei limiti delle conoscenze medico-legali richieste al giudice, solo funzione orientativa per il giudice stesso, ai fini della istruttoria e della valutazione dell'opportunità di provvedere alla nomina di un tutore provvisorio all'interdicendo e, quali che ne siano i risultati, rimane superato dalle statuizioni della sentenza che, all'esito delle valutazioni cliniche specialistiche di consulenti tecnici ritenute necessarie e senza omettere la specifica e diretta valutazione di quanto sia risultato dall'esame diretto dell'interdicendo, dichiari l'interdizione.

Cass. civ. n. 2078/1971

L'esame diretto dell'inabilitando da parte del giudice istruttore costituisce un presupposto per la pronuncia ed il mezzo di prova più importante e rilevante, tanto che il giudice può trarre anche solo da esso gli elementi utili per la propria decisione.

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