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Articolo 709 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 709 bis Codice di procedura civile

Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.

[All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, e dal quarto al decimo(1). Si applica altresì l'articolo 184. Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio.]

Note

(1) La norma in esame è stata aggiunta dalla L.80/2005.

Spiegazione dell'art. 709 bis Codice di procedura civile

La norma in esame detta la disciplina della fase ordinaria del procedimento di separazione avanti il giudice istruttore, riportandola nei binari del giudizio ordinario, stabilendo che in tale fase trovano applicazione gli artt. 180, [[n183]] commi 1 e 2 e dal 4° al 10°, 184 c.p.c.

Nel corso della prima udienza dinanzi al giudice istruttore, dunque, il ricorrente può, ex art. 183 del c.p.c., proporre le domande e le eccezioni che siano la conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni del resistente.
In particolare, con riferimento alla domanda di addebito della separazione, prevale in giurisprudenza la tesi del suo carattere autonomo, con la conseguenza che la stessa non rappresenta, sotto il profilo processuale, una mera deduzione difensiva o un semplice sviluppo logico della controversia instaurata con la domanda di separazione; pertanto, se proposta dal ricorrente deve essere inserita nell'atto introduttivo del giudizio, esorbitando dalla semplice emendatio libelli consentita in corso di causa, mentre, se proposta dalla convenuta, è soggetta ai tempi ed ai modi della riconvenzionale.
In quella stessa sede le parti potranno precisare e modificare le rispettive domande ed eccezioni.

Infine, si prevede espressamente che, qualora il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale è tenuto ad emettere sentenza non definitiva di separazione, avverso la quale è ammesso solo appello immediato.
L'appello è deciso in camera di consiglio, e pertanto l'impugnativa sarà soggetta al rito camerale e deve proporsi con ricorso.


Massime relative all'art. 709 bis Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 403/2019

In tema di impugnazione della sentenza di separazione personale tra coniugi, l'art. 23 l. n. 74 del 1987, in forza del quale "l'appello è deciso in camera di consiglio", postula l'applicazione del rito camerale con riferimento all'intero giudizio di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito del relativo ricorso in cancelleria, nel termine perentorio di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., costituendo, per converso, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza un momento meramente esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, funzionale soltanto all'instaurazione del contraddittorio. Nondimeno, ove l'appello sia stato introdotto con atto di citazione e non con ricorso, la nullità dell'impugnazione non risulta predicabile in applicazione del generale principio di conservazione degli atti processuali, sempre che l'atto viziato abbia i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, ed il relativo deposito nella cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i termini perentori fissati dalla legge.

Cass. civ. n. 19002/2014

Ai sensi dell'art. 23 della legge 6 marzo 1987, n. 74, l'appello avverso le sentenze di separazione deve essere trattato con il rito camerale, il quale si applica all'intero procedimento, dall'atto introduttivo - ricorso, anziché citazione - alla decisione in camera di consiglio.

Cass. civ. n. 10718/2013

In tema di separazione personale tra coniugi, la domanda rivolta a richiedere un assegno di natura alimentare costituisce un "minus" ricompreso nella più ampia domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il coniuge. Ne consegue che la relativa istanza - ancorché formulata per la prima volta in appello in conseguenza della dichiarazione di addebito - è ammissibile, non essendo qualificabile come nuova ai sensi dell'art. 345 c.p.c., attesa anche la natura degli interessi ad essa sottostanti.

Cass. civ. n. 10484/2012

La disposizione di cui all'art. 709 bis c.p.c., come definitivamente modificata dall'art. 1, comma 4, della legge 25 dicembre 2005, n. 263, sancisce in maniera esplicita, in materia di pronuncia immediata sullo "status", la già ritenuta equiparazione fra il procedimento di separazione tra i coniugi e quello di divorzio, volendo evitare condotte processuali dilatorie, tali da incidere negativamente sul diritto di una delle parti ad ottenere una pronuncia sollecita in ordine al proprio "status".

Cass. civ. n. 7599/2011

In tema di separazione personale dei coniugi, il convenuto che intenda richiedere l'assegno di mantenimento ha l'onere di formulare la relativa domanda nella memoria di costituzione, con la conseguenza che essa è tardiva, ove proposta - come nella specie - per la prima volta nella memoria di cui all'art. 183 c.p.c..

Cass. civ. n. 2155/2010

Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la proposizione della domanda di annullamento di un accordo transattivo intervenuto tra i coniugi per lo scioglimento della comunione dei beni non consente la trattazione congiunta di entrambe le cause con il rito ordinario, ammessa dall'art. 40, terzo comma, c.p.c. solo nelle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, e non anche nelle ipotesi di cui agli artt. 33 e 104, in cui il cumulo delle domande dipende solo dalla volontà delle parti. Peraltro, nel caso in cui il tribunale non abbia dichiarato l'inammissibilità della domanda di annullamento, decidendola nel merito con il rito speciale previsto per la causa di separazione, la sentenza contiene una statuizione (quanto meno implicita) sulla connessione comunque idonea a determinare, in sede d'impugnazione, l'applicabilità dell'art. 40, terzo comma, cit., trovando applicazione il principio dell'apparenza, in virtù del quale il mezzo d'impugnazione va individuato in base alla qualificazione della domanda compiuta dal giudice "a quo", con la conseguenza che l'appello cumulativo avverso le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado è validamente proposto nelle forme del rito ordinario, anziché in quelle del rito camerale previsto per il giudizio di separazione.

Cass. civ. n. 23051/2007

In tema di separazione tra i coniugi, l'atto di costituzione davanti al giudice istruttore segna il momento in cui si verificano le preclusioni e le decadenze previste a carico del convenuto dagli artt. 166 e 167 c.p.c.; ne consegue la legittimità della valutazione complessiva degli atti acquisiti al procedimento fino a quel momento, al fine di interpretare e qualificare la domanda. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestiva la richiesta di un coniuge volta ad ottenere un contributo al proprio mantenimento, pur non formulata espressamente nella memoria di costituzione in fase presidenziale, ma comunque desumibile dal contenuto sostanziale della pretesa e dalle precisazioni formulate in corso di giudizio fino al limite indicato).

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