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Articolo 675 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Termine d'efficacia del provvedimento

Dispositivo dell'art. 675 Codice di procedura civile

Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia (1) (2) (3).

Note

(1) In dottrina manca un'opinione unanime sul momento a partire dal quale far decorrere il termine dei trenta giorni di cui alla norma in esame. Secondo alcuni autori, tale termine decorre dall'emissione del provvedimento e cioè dal suo deposito in cancelleria, secondo altri invece, decorre dalla data della comunicazione nel caso in cui il provvedimento autorizzativo sia stato pronunciato fuori udienza, o dal momento della sua pronuncia se questa sia avvenuta in udienza. Ad ogni modo, si precisa che, al fine di evitare la perdita di efficacia del provvedimento di sequestro, è necessario avviare l'esecuzione del provvedimento entro trenta giorni, rimanendo ferma la possibilità di compiere in un momento successivo gli ulteriori atti di esecuzione anche dopo lo scadere del predetto termine.
(2) Entro il termine dei trenta giorni deve essere compiuto il primo atto di esecuzione che coincide nel sequestro giudiziario sui beni mobili e immobili con l'accesso il loco da parte dell'ufficiale giudiziario e con la redazione del verbale di sequestro, anche se negativo. Diversamente, nel sequestro conservativo sui beni immobili, l'inizio dell'esecuzione si fa coincidere con la trascrizione del provvedimento autorizzativo presso la Conservatorìa dei Registri Immobiliari del luogo in cui l'immobile è situato. Nel sequestro conservativo sui beni mobili, con l'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario rivolge al sequestrato di astenersi dal compiere qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni sottoposti a sequestro, nel caso di sequestro conservativo su mobili.
(3) Si precisa che, ai sensi dell'art. 669 novies del c.p.c., l'inefficacia del sequestro deve essere dichiarata dallo stesso giudice che lo ha concesso, previo ricorso della parte interessata. La pronuncia del giudice assume la forma dell'ordinanza avente efficacia immediatamente esecutiva nel caso in cui manchino contestazioni. Diversamente, assume la forma della sentenza nell'ipotesi in cui siano sorte contestazioni riguardo alla legittimità della emanata pronuncia di inefficacia.

Spiegazione dell'art. 675 Codice di procedura civile

La norma in esame si preoccupa di disciplinare, sia per il sequestro conservativo che per quello giudiziario nonché per il sequestro ex art. 687, la scansione temporale dell'attività di esecuzione ed attuazione, disponendo che deve essere rispettato un breve termine perentorio entro cui intraprendere le operazioni di esecuzione, a pena di inefficacia del provvedimento autorizzatorio.

La finalità di tale previsione si individua nell'esigenza di garantire un rapido sviluppo all'attività di esecuzione, in tal modo intendendosi evitare che il sequestrato risulti sottoposto alla misura cautelare per un tempo indefinito, conformemente peraltro all'urgenza che sta alla base della concessione della misura, i cui effetti conservativi si producono solo con l'attuazione.

E’ stata evidenziata una contraddizione tra la norma in esame e l’art. 669 sexies del c.p.c., norma che, in caso di pronuncia inaudita altera parte, impone di notificare il ricorso ed il decreto entro otto giorni dalla pronuncia; in questo modo, infatti, si fa rilevare che il termine per l'attuazione si ridurrebbe a soli otto giorni, in quanto, dopo la notifica del decreto, il sequestrante andrebbe incontro al rischio di vedere vanificata l'attuazione del provvedimento.

Per quanto concerne la natura del termine, si ritiene che si tratti di termine perentorio, con la conseguenza che il suo inutile decorso, sebbene non impedisca la successiva riproposizione dell’istanza cautelare, rende comunque inefficace l'atto processuale.
La giurisprudenza ha a tal proposito affrontato il problema dell’attività necessaria ad impedire la perenzione, ritenendo sufficiente che sia compiuto, entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia del sequestro, il primo atto di esecuzione.
E’ stato comunque precisato che la notifica dell’avviso di rilascio non può qui considerarsi come primo atto esecutivo, idoneo ad impedire l'inefficacia del sequestro, e ciò perché tale formalità non sempre è richiesta dalla legge ed, in particolare, è omessa nel caso in cui custode sia una persona diversa dal detentore.
Iniziata l’esecuzione entro il termine di trenta giorni, non sussiste più alcuna preclusione né al completamento delle operazioni intraprese né al compimento di nuovi e distinti atti di esecuzione.
E’ stato considerato idoneo ad impedire la perenzione anche un atto esecutivo infruttuoso, purché risulti formalizzato in un verbale negativo dell'ufficiale giudiziario.

Il termine di trenta giorni decorre dal momento della pronuncia del provvedimento di sequestro, ovvero dal deposito dello stesso nel caso in cui il giudice si sia riservato sull’istanza (non rileva la data di comunicazione).
Nel caso in cui nel provvedimento che ha autorizzato il sequestro manchi la nomina del custode, poiché si rende necessario, al fine di rendere eseguibile la misura cautelare, provvedere alla sua integrazione, il termine di trenta gironi non potrà che farsi decorrere dal deposito del provvedimento di integrazione.

Circa il problema del giudice competente a dichiarare l'inefficacia per mancato rispetto del termine previsto dalla norma in esame, nonché a disporre l'eventuale ripristino dello status quo ante, si ritiene che debba trovare applicazione l’art. 669 novies del c.p.c., sebbene si tratti di ipotesi non espressamente prevista; in particolare si è ritenuto applicabile il secondo comma di tale norma, considerate le peculiarità delle ipotesi previste dal terzo comma.

Massime relative all'art. 675 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 13775/2007

Ai fini dell'osservanza del termine perentorio di trenta giorni, stabilito nell'art. 675 cod. proc. civ. entro il quale deve essere iniziata l'esecuzione del sequestro giudiziario di bene immobile, non può ritenersi primo atto esecutivo la notificazione dell'avviso di rilascio, essendo tale formalità espressamente omessa, ai sensi dell'art. 677 primo comma cod. proc. civ., quando il custode non sia persona diversa dal detentore; conseguentemente la misura cautelare diviene inefficace se, decorsi trenta giorni dall'emissione o dal deposito del provvedimento si sia provveduto solo alla notificazione dell'avviso, trattandosi di un adempimento non richiesto dalla legge. (Rigetta, App. Messina, 17 Aprile 2002).

Cass. civ. n. 4187/2004

Al provvedimento di sequestro giudiziario emesso dal commissario liquidatore degli usi civici devono considerarsi applicabili, non dettando le norme in tema di esercizio di funzioni giurisdizionali da parte di tale organo (artt. 29, 30, 31 legge n. 1766 del 1927) una disciplina specifica delle misure cautelari, le disposizioni al riguardo poste dal c.p.c.. Ne consegue che, ove il provvedimento di sequestro giudiziario non sia stato attuato entro i 30 giorni dalla pronunzia, l'interessato può chiedere al Commissario di emettere (con decreto) declaratoria di relativa perdita di efficacia, venendo a tale stregua meno l'ostacolo all'esecuzione forzata della sentenza di condanna al rilascio del medesimo immobile, costituito dal detto provvedimento di sequestro giudiziario (in ragione del conflitto che si instaura tra la situazione determinata dal sequestro, con affidamento del bene ad un custode, e lo spossessamento del detentore - nel caso coincidente con il custode - cui tende l'esercizio di rilascio avente ad oggetto il medesimo bene), atteso che l'affermata prevalenza dell'applicazione ne postula l'effettiva e concreta attuazione; con possibilità di farsi quindi luogo all'esecuzione forzata prima impedita.

La precedente sottoposizione a sequestro giudiziario di un immobile costituisce impedimento all'esecuzione forzata della sentenza di condanna al rilascio del medesimo immobile, in ragione del conflitto che si instaura tra la situazione determinata dal detto provvedimento cautelare — con affidamento del bene ad un custode — e lo spossessamento del detentore (nel caso coincidente con il custode) cui tende l'esercizio di rilascio avente ad oggetto il medesimo bene. Tale ostacolo viene peraltro meno a seguito di declaratoria giudiziale (su istanza dell'interessato e da adottarsi con decreto) di perdita di efficacia del sequestro per non essere stato esso attuato nei 30 giorni dalla pronunzia ai sensi dell'art. 675 c.p.c., atteso che l'affermata prevalenza dell'applicazione ne postula l'effettiva e concreta attuazione; con conseguente possibilità di farsi quindi luogo all'esecuzione forzata prima impedita.

Cass. civ. n. 8679/1990

L'art. 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742 esclude dalla disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale i procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), tra i quali sono compresi i procedimenti cautelari nella fase sommaria ed esecutiva. L'anzidetta sospensione non si applica, pertanto, al termine di efficacia del sequestro di trenta giorni (decorrenti dalla pronuncia del provvedimento) di cui all'art. 675 c.p.c.

Cass. civ. n. 2672/1983

Al fine di evitare l'inefficacia del sequestro, sancita dall'art. 675 c.p.c. ove esso non sia eseguito nel termine di trenta giorni dalla pronuncia, il sequestrante deve, nel termine suddetto, dare inizio all'esecuzione del sequestro, ma non necessariamente esaurirla, essendogli consentito di completare le operazioni intraprese, o di compiere nuovi e distinti atti di esecuzione volti a realizzare appieno la cautela, anche successivamente, fino al momento della chiusura dell'istruttoria del giudizio di convalida; ad escludere l'inefficacia è idoneo anche un atto esecutivo infruttuoso, nel caso in cui il sequestrante, pur avendo fatto quanto necessario per mandare ad attuazione il provvedimento, non vi sia riuscito perché non è stato materialmente possibile apprendere alcun bene, dovendo la convalida essere negata, (per mancanza dell'oggetto materiale della cautela e non per l'inefficacia del provvedimento autorizzatorio) soltanto se tale situazione permanga anche alla data della chiusura dell'istruttoria.

Cass. civ. n. 1998/1976

Ai sensi dell'art. 675 c.p.c., il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia se non viene eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia. Per indagare sul rispetto o meno di detto termine, nel caso di sequestro giudiziario di bene immobile, deve prendersi in considerazione il giorno dell'accesso «in loco» dell'ufficiale giudiziario procedente, quale momento iniziale delle operazioni esecutive, anche se l'immissione in possesso del custode si verifichi in epoca successiva. Al fine indicato, non può darsi rilievo alla data di notificazione di un eventuale preavviso di rilascio, perché l'art. 677 c.p.c., nel richiamare per l'esecuzione del sequestro giudiziario le norme dettate per l'esecuzione per consegna di rilascio, esclude l'obbligo di preavviso di cui all'art. 608 primo comma c.p.c., e perché comunque, anche nell'ordinaria esecuzione per rilascio, il predetto preavviso non costituisce il primo atto di esecuzione.

Cass. civ. n. 710/1971

Il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 675 c.p.c., per la esecuzione del sequestro decorre dalla emissione del provvedimento (decreto o ordinanza) col quale il sequestro medesimo è stato autorizzato e non già dalla sua comunicazione alla parte interessata.

Cass. civ. n. 3054/1962

L'ordinanza di sequestro può essere compresa tra i titoli esecutivi di cui all'art. 474 c.p.c., non va, però, munita di formula esecutiva. Legittimato ad agire per l'esecuzione del sequestro è il custode della cosa sequestrata. L'esecuzione del sequestro, già iniziata entro il termine dell'art. 675 c.p.c., può essere continuata anche dopo la scadenza di detto termine.

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Anonimo chiede
venerdì 09/03/2018 - Lazio
“Spett.le Redazione,
Vi pongo il mio quesito che vi prego di NON pubblicare online:
Sono socio al 50% di una srl; in qualità di socio ho promosso azione di responsabilità contro i 2 amministratori che sono anche i soci del restante 50%;
Nelle more ho richiesto ed ottenuto in qualità di socio, un sequestro conservativo per il valore accertato in ATP;
Ho quindi sequestrato entro 10 giorni le quote di proprietà degli amministratori in altre società; purtroppo però L' agenzia di servizi quando ha iscritto L' atto ha indicato come beneficiario la mia persona fisica invece che scrivere il nome della società di quale io sono sostituto processuale;
quindi oggi L' atto trascritto è quello corretto ma il nominativo che appare come beneficiario facendo una visura è il mio nome personale;
I convenuti ora (dopo un anno dal sequestro e dall iscrizione avvenuta subito dopo) chiedono che il sequestro venga annullato perché non è stato eseguito entro 30 giorni perché sebbene sia stato trascritto immediatamente, la trascrizione è nulla e, non essendoci altri beni sequestrati in modo corretto, tutto il sequestro va dichiarato nullo perché è come se non fosse stato eseguito,
Che ne pensate?
Potete inviarmi delle sentenze di cassazione chiare su questo punto?
Molte grazie per L' aiuto che ogni volta mi date”
Consulenza legale i 16/03/2018
Secondo l’art. 675 c.p.c. il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia.
Ai sensi dell’art. 678 c.p.c., il sequestro conservativo sui beni mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi.
Il sequestro conservativo sugli immobili, invece, ai sensi dell’art. 679 c.p.c., si esegue con la trascrizione del provvedimento presso l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati.
Nella fattispecie in esame, trattandosi di sequestro di quote sociali, occorrerà fare riferimento all’art. 2471 c.c., il quale stabilisce che il pignoramento della partecipazione si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese.
Nel nostro caso il cliente riferisce di aver richiesto ed ottenuto, in qualità di socio di una s.r.l., un sequestro conservativo nei confronti degli amministratori (presumibilmente in corso di causa avendo promosso azione di responsabilità), e di aver quindi tempestivamente provveduto all’esecuzione dello stesso.
Ora, sembra a chi scrive che nel caso in esame la trascrizione del sequestro sia stata correttamente eseguita in favore del socio, il quale riferisce di essere la parte che ha richiesto ed ottenuto il sequestro conservativo. Né si comprende a quale titolo egli sostenga di essere “sostituto processuale” della società.
Non è chiara, pertanto, la riferita motivazione della richiesta, avanzata da controparte, di caducazione del sequestro stesso (va precisato che la mancata esecuzione determina l’inefficacia del sequestro e non la sua nullità o annullabilità).
Tuttavia, solo la lettura dei relativi atti processuali consentirebbe di fornire risposta più dettagliata.

Antonella chiede
sabato 13/11/2010

“Non è stato possibile eseguire il sequestro in quanto non si sapeva dove fossero depositati gli assegni da sequestrare. Nel frattempo sono scaduti i trenta giorni per l'esecuzione: è possibile richiedere al giudice la proroga per l'esecuzione del sequestro, ora che si sa dove sono?”

Consulenza legale i 01/12/2010

Ai sensi dell'art. 675 del c.p.c. il sequestro deve essere eseguito nel termine perentorio di trenta giorni dalla pronuncia, a pena di inefficacia.
La norma, tuttavia, non richiede che entro il termine sia conclusa l'esecuzione, bensì che essa sia avviata, ottenendo che l'ufficiale giudiziario compia e verbalizzi un primo accesso, con esito positivo o anche negativo, sul luogo in cui dovrebbe trovarsi il bene da sequestrare (Cass. civ. 11789/1993: "Per evitare la perdita di efficacia del sequestro conservativo, ai sensi dell'art. 675 c.p.c., è sufficiente dare inizio all'esecuzione entro il termine di trenta giorni, e ciò anche se l'esito è infruttuoso, e venga quindi redatto un verbale negativo di sequestro. Ferma, dunque, la possibilità di compiere ulteriori atti di esecuzione anche dopo lo scadere del termine, il sequestro non può però essere convalidato, per mancanza dell'oggetto materiale della cautela, qualora al momento della chiusura della fase istruttoria del giudizio di convalida non risulti ancora sequestrato alcun bene").

In ogni caso, è bene ricordare che il termine di cui all'art. 675 c.p.c. rientra nella categoria della perenzione: l'inutile scadenza dei trenta giorni non dà luogo né a prescrizione, né a decadenza, ed è sempre possibile riproporre l'istanza di sequestro (Cass. pen. 2835/2009, ad esempio, ben descrive la natura del termine in esame: "nel sequestro conservativo disciplinato dal c.p.c. la disposizione dell'art. 675 c.p.c., si spiega con il rilievo che la misura cautelare non ha più ragion d'essere se lo stesso creditore dimostra, con la propria inerzia, di non avervi più interesse").