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Articolo 162 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Pronuncia sulla nullità

Dispositivo dell'art. 162 Codice di procedura civile

Il giudice che pronuncia la nullità (1) deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende (2).

Se la nullità degli atti del processo è imputabile al cancelliere, all'ufficiale giudiziario o al difensore, il giudice, col provvedimento col quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico del responsabile e, su istanza di parte, con la sentenza che decide la causa può condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni causati dalla nullità, a norma dell'art. 60, n. 2 (3).

Note

(1) La norma esprime il principio in base al quale le nullità, sia quelle rilevabili su istanza di parte, sia quelle rilevabili d'ufficio, devono essere oggetto di una pronuncia da parte del giudice c.d. pronuncia costitutiva in mancanza della quale l'atto nullo rimane in vita.
(2) La rinnovazione degli atti, sia delle parti che del giudice serve per consentire al processo di proseguire verso il suo esito normale.
(3) Coloro che compiono un atto processuale con dolo o colpa grave sono passibili di essere condannati al risarcimento del danno.

Spiegazione dell'art. 162 Codice di procedura civile

Il primo comma di questa norma lascia intendere che le nullità, sia quelle rilevabili su istanza di parte che quelle rilevabili d’ufficio, devono costituire oggetto di una pronuncia da parte del giudice, in mancanza della quale l’atto nullo rimane in vita.
Si dice, infatti, che tale pronuncia abbia efficacia costitutiva.

La rinnovazione, invece, disposta sempre dal giudice, se ve ne è possibilità, realizza più che la conservazione degli effetti degli atti invalidi, la sostituzione di un elemento viziato del procedimento con uno conforme a legge, ed è tendenzialmente riferibile ad ogni atto del processo.

L’espressione il giudice “deve” disporre lascia intendere che l’organo giudicante abbia un dovere ufficioso di disporre la rinnovazione e che lo stesso non sia autorizzato a chiudere il processo se non dopo aver consentito la sanatoria dell’atto invalido a mezzo di rinnovazione.

Il relativo provvedimento deve essere emesso anche nel caso in cui la causa si trovi già in fase decisoria o in grado di impugnazione e può determinare la regressione dell’intero processo al momento iniziale, rinvenendosi la sua specifica funzione nel salvataggio dell’intero procedimento.

E’ stata anche ritenuta ammissibile una rinnovazione c.d. spontanea, possibile solo se compiuta immediatamente, mentre se il giudizio è proseguito e si trova in una fase in cui l’atto non riuscirebbe da solo ad inserirsi validamente, allora il provvedimento del giudice sarà indispensabile.

Per quanto riguarda l’interpretazione che è stata data all’espressione “quando è possibile” contenuta al primo comma della norma, si ritiene che tale espressione si riferisca principalmente all’eventualità che tra l’atto nullo e la sua rinnovazione sia intervenuto lo spirare di un termine perentorio, ipotesi in cui la decadenza non potrebbe essere superata dall’ordine ufficioso del giudice, in quanto diversamente si ammetterebbe una non consentita rimessione in termini.

Il secondo comma prevede l’addebito diretto delle spese di rinnovazione al cancelliere o all’ufficiale giudiziario, nelle ipotesi in cui si accerti che la nullità degli atti sia ai medesimi imputabile, e rappresenta una deroga eccezionale al principio di cui all’art. 90 del c.p.c. in tema di anticipazione delle spese.
In quanto tale, non può essere estesa al di là dei casi espressamente previsti.
Presupposto di tale responsabilità è la sussistenza del dolo e della colpa grave, oltre ovviamente alla sussistenza di un nesso di causalità tra il danno e la violazione dei doveri che incombono su tali soggetti.

Massime relative all'art. 162 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 19218/2019

Nell'ipotesi in cui venga disposta la rinnovazione della notifica nulla di un atto processuale, ove venga dichiarata l'invalidità anche della notificazione in rinnovazione, non è più possibile ordinare un'ulteriore rinnovazione ai sensi dell'art. 162 c.p.c., perché, quando la nullità è dichiarata la prima volta, il giudice assegna un termine per la rinnovazione, la cui natura perentoria non consente che, per il completamento della medesima attività sia concesso un nuovo termine, atteso che l'art. 153 c.p.c. vieta la proroga dei termini perentori, salvo che sussistano i presupposti per la rimessione in termini.

Cass. civ. n. 5662/1997

La nullità della notificazione può venir sanata, in conformità con quanto disposto della norma di cui all'art. 162 c.p.c. (applicabile anche al giudizio innanzi alla Corte di cassazione), mediante la sua rinnovazione, alla quale, peraltro, non è necessario procedere qualora la parte, nei cui confronti essa dovrebbe venir eseguita, abbia, purtuttavia, ritualmente svolto le proprie difese, così sanando il vizio dell'atto attraverso il raggiungimento dello scopo ad esso proprio, e così impedendo il verificarsi di ogni decadenza in danno della controparte (come nel caso in cui, senza attendere la rinnovazione della notifica nulla, la parte abbia sostenuto, nell'udienza di discussione innanzi alla Corte di legittimità, l'infondatezza nel merito delle tesi avverse).

Cass. civ. n. 2025/1987

Nel giudizio d'appello disciplinato dal nuovo rito del lavoro, qualora la copia del decreto presidenziale, in calce a quella del ricorso introduttivo, consegnata all'appellato in sede di notifica, manchi dell'indicazione della data dell'udienza di discussione, contenuta invece nell'originale dell'atto stesso, si ha, non un'inesistente od invalida proposizione dell'impugnazione, bensì un'irregolare instaurazione del contraddittorio per violazione del principio sancito dall'art. 101 c.p.c., con la conseguente invalidità della dichiarazione di contumacia dell'appellato, il quale, ancorché non si sia tempestivamente attivato per la eliminazione di detti vizi, non avendovi dato causa (art. 157, terzo comma, c.p.c.), può opporre la nullità della chiamata in giudizio, senza che ne resti inficiata la validità dell'impugnazione proposta, con la conseguenza che a norma dell'art. 162, primo comma, c.p.c. deve essere disposto un nuovo procedimento di appello.

Cass. civ. n. 2129/1978

Nel caso in cui nel giudizio di primo grado la produzione di documenti sia avvenuta irritualmente tramite un legale non munito della delega del difensore costituito, la rituale produzione degli stessi documenti nel giudizio di appello importa la rinnovazione del precedente atto istruttorio nullo e, quindi, l'eliminazione della nullità.

Cass. civ. n. 2654/1975

La disposizione dell'art. 291 c.p.c., la quale dispone che, nel caso di nullità della notificazione della citazione, la rinnovazione di essa al convenuto impedisce ogni decadenza, non intacca il principio fondamentale del contraddittorio e non può perciò estendere la sua efficacia convalidante a quelle attività — come l'ammissione e l'espletamento dei mezzi istruttori — rispetto alle quali la parte, avendo ignorato la pendenza del giudizio, non è stata posta in grado di avvalersi delle garanzie predisposte dal rito e di svolgere nel processo le attività consentite a tutela del suo diritto. In tal caso deve ritenersi operante la norma dell'art. 162 c.p.c., la quale non fissa limiti allorché impone al giudice che pronuncia la nullità di disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende e, quindi, anche di quelli attinenti alla prova testimoniale che traggono la loro invalidità dalla notificazione della citazione dichiarata nulla.

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