Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 83 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Procura alle liti

Dispositivo dell'art. 83 Codice di procedura civile

Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura [125] (1) (2).

La procura alle liti può essere generale (3) o speciale (4), e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso[370], della comparsa di risposta [167, 416] o d'intervento[267], del precetto [480] o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato [499, 525, 551, 563]. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore (5). La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.

La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa(6).

Note

(1) Accanto ai casi in cui il difensore è munito di procura per volontà della parte, vi sono dei casi in cui è la stessa legge a designare il difensore. Si pensi al caso dell'amministrazione dello Stato che viene difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato (artt. 1-3 r.d. 30-10-1933, n. 1611 sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), oppure al caso del gratuito patrocinio, in cui il difensore viene nominato da un'apposita commissione.
(2) Generalmente, il rilascio della procura deve precedere il compimento degli atti processuali. Tuttavia, il codice prevede che l'attore possa rilasciare la procura al difensore anche successivamente alla notificazione dell'atto, essendo sufficiente per sanare l'originario difetto di rappresentanza, che sia la procura venga conferita anteriormente alla costituzione della parte rappresentata (si cfr. l'art. 125, II comma).
(3) La procura può essere generale o speciale. Si definisce generale quando viene conferito al difensore il potere di rappresentare il cliente, come attore e convenuto, in tutte le cause in cui sarà parte. Diversamente, la procura si dice speciale quando si conferisce la rappresentanza soltanto per una o più liti, determinate o meno. Ad esempio il ricorso diretto alla Corte di Cassazione e la citazione con la quale si propone la revocazione delle sentenze devono essere necessariamente sottoscritti da un difensore munito di procura speciale (artt.365 e 398, 3).
(4) Si parla invece di procura complessa nel caso della procedura fallimentare, la quale si perfeziona con tre distinti atti, che devono essere compiuti nel seguente ordine: autorizzazione a stare in giudizio concessa dal giudice delegato al curatore fallimentare, nomina da parte del giudice delegato dell'avvocato del fallimento, rilascio da parte del curatore della procura al difensore designato dal giudice.
(5) Al momento della sottoscrizione della procura da parte del cliente, il difensore assume la veste di pubblico ufficiale, il quale certifica che la firma è stata apposta da quel determinato soggetto. Pertanto, sia la sottoscrizione del cliente che la certificazione fatta dal difensore fanno piena prova fino a querela di falso (si cfr. l'art.221).
(6) Di norma si ritiene che ogni impugnazione rappresenti un grado del processo. Se però il conferimento in primo grado della procura alle liti avviene mediante frasi come «nella presente procedura» o «nel presente giudizio» (processo, controversia etc.) senza specificazioni ulteriori, deve intendersi riferito all'intero giudizio, che si sviluppa nei suoi diversi gradi. Pertanto, l'effetto è quello di produrre l'estensione della procura ad un successivo grado, abilitando quindi il difensore alla proposizione dell'appello.

Ratio Legis

Secondo la giurisprudenza prevalente l'elencazione di cui alla norma in analisi deve ritenersi tassativa, diversamente la dottrina esclude tale tassatività ritenendo che la legge richiede solo che la procura venga apposta su un atto da depositarsi prima della costituzione. Tuttavia, non mancano orientamenti giurisprudenziali in base ai quali la procura conferita su un atto diverso da quelli elencati che venga depositata all'atto della costituzione è ugualmente valida purchè la controparte non sollevi specifiche contestazioni.
Ai sensi della l. 141/1997 la procura può essere rilasciata su foglio separato e viene considerata come apposta in calce.

Brocardi

Procurator

Spiegazione dell'art. 83 Codice di procedura civile

E’ difensore colui che, comparendo dinanzi al giudice, compie gli atti del processo in nome della parte, in virtù di un atto che gli attribuisce tale potere: la procura.

La procura alle liti può essere di due tipi:
  1. generale: la parte conferisce all’avvocato il potere di difesa in tutti i processi che andrà a proporre o che saranno contro di essa proposti;
  2. speciale: la parte conferisce all’avvocato il potere di difesa solo in un determinato giudizio.
Mentre la prima deve esser conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, quella speciale può anche essere apposta a margine o in calce all’atto processuale e lo stesso difensore ne certifica l’autografia.

La norma in esame trova applicazione per le procure rilasciate e autenticate nel territorio dello Stato italiano, anche se la parte abbia il domicilio o la residenza fuori dal territorio della Repubblica; se manca l'indicazione del luogo del rilascio della procura stessa e della sua autenticazione, si deve presumere che l'uno e l'altro siano avvenuti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria posta a carico della parte che contesta tali circostanze.
La procura alle liti per un processo italiano rilasciata all'estero deve avere, sulla base di quanto disposto dall'art. 12, L. 31.5.1995, n. 218, forma di atto pubblico o scrittura autenticata, mentre il soggetto autorizzato ad attribuire pubblica fede all'atto deve essere individuato in base alla legge dello stato in cui lo stesso atto è formato.

La riforma del 2009 ha tra l’altro aggiunto che la procura alle liti può essere apposta sulla memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta od in sostituzione del difensore originariamente designato, e che può essere conferita su un documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia.

Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.

Il rilascio della procura in calce o a margine dell'atto non richiede espressioni solenni, essendo sufficiente che sia deducibile la volontà di conferire ai difensori i relativi poteri o facoltà.
Il ruolo che il difensore ha nel certificare l'autografia della sottoscrizione della parte, ai sensi degli artt. 83 e art. 125 del c.p.c., pur trovando la sua base in un negozio giuridico di diritto privato (mandato), ha natura essenzialmente pubblicistica, atteso che la dichiarazione della parte, con la quale questa assume su di sé gli effetti degli atti processuali che il difensore è legittimato a compiere, è destinata a dispiegare i suoi effetti nell'ambito del processo.
Ne consegue che il difensore, con la sottoscrizione dell'atto processuale e con l'autentica della procura riferita allo stesso, compie un negozio di diritto pubblico e riveste la qualità di pubblico ufficiale, la cui certificazione può essere contestata soltanto con la querela di falso.
Ai fini della validità della certificazione dell'autografia, prevista dal terzo comma della norma, sono necessarie la firma, l'indicazione dell'identità del soggetto che l'ha apposta e la certificazione della sua riferibilità a tale soggetto.
La procura speciale sottoscritta con forma illeggibile è stata ritenuta nulla soltanto qualora dall'intestazione, o dal contesto dell'atto, o dalla procura stessa non emerga il nome del mandante, in quanto, se questa indicazione emerge, l'atto è comunque da ritenere idoneo a realizzare il suo scopo tipico, che è quello di fornire alla controparte la certezza giuridica della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al sottoscrittore.

Ai fini della validità della procura alle liti rilasciata da chi si qualifichi legale rappresentante della persona giuridica, è sufficiente che nell'intestazione dell'atto al quale la procura si riferisce siano indicati i poteri rappresentativi di colui che la sottoscrive, essendo onere della parte che contesta tale qualità allegare tempestivamente e fornire la prova dell'inesistenza del rapporto organico o della carenza dei poteri dichiarati. Se si viene a verificare un mutamento dell'organo investito della rappresentanza processuale della persona giuridica, tale mutamento sarà irrilevante rispetto alla regolarità del procedimento iniziato in forza della procura rilasciata dal precedente rappresentante.

Può accadere che il mandato (con rappresentanza speciale processuale) conferito al difensore si estingua per morte del mandante anteriormente alla costituzione in giudizio; tale situazione determina nullità dell’atto sotto il profilo del mandante deceduto, mentre non assume alcuna rilevanza nei confronti delle altre parti che hanno, contestualmente, rilasciato il mandato allo stesso difensore nel medesimo atto processuale.

Sussistono, peraltro, casi in cui la nomina del difensore non dipenda dalla volontà della parte di scegliere quel determinato avvocato, ma sia imposta dalla legge, come avviene per la Pubblica Amministrazione, la quale va sempre difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Per quanto specificamente attiene al procedimento arbitrale, si è affermato il principio in forza del quale, considerata la natura privatistica dell'arbitrato (scaturente dal potere delle parti di disporre liberamente dei propri diritti e non riconducibile, pertanto, alla giurisdizione), deve ritenersi che la disciplina della procura ad litem contenuta nel codice di procedura civile non sia estensibile automaticamente a tale procedimento, a meno che le parti non manifestino espressamente una diversa volontà nell'atto di conferimento del potere agli arbitri.
Qualora manchi tale esplicito richiamo, l'atto introduttivo del giudizio arbitrale può essere effettuato, in conformità a quanto previsto nell'apposita clausola compromissoria, anche tramite lettera raccomandata proveniente dall'avvocato di una delle parti sfornito di procura alle liti.

Un’attenzione particolare va dedicata al caso della procura speciale rilasciata su un foglio separato.
La dottrina ha suscitato l'intervento del legislatore sul punto in quanto, nella prassi, era in uso l'utilizzo del rilascio della procura su foglio separato, prassi che aveva causato numerosi casi di nullità di atti processuali per non essere stato redatto il mandato speciale con le formule sacramentali.
Proprio in riferimento a tale pratica, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione si erano delineati due diversi indirizzi, e precisamente:
  1. secondo un primo orientamento, qualora la procura fosse rilasciata con un atto diverso da quelli indicati dall'art. 83, ma ugualmente dotato di forma scritta e depositato al momento della costituzione in giudizio della parte della cui rappresentanza si trattava, e senza che fossero state al riguardo sollevate contestazioni ad opera della controparte, non sarebbe stata ravvisabile la nullità della procura rilasciata su foglio separato, stante il raggiungimento dello scopo perseguito dal legislatore con la citata norma, in relazione alle esigenze di certezza sia dell'esistenza sia della tempestività della procura stessa.
  2. secondo un altro orientamento, invece, doveva escludersi la validità di una procura ad litem, con sottoscrizione autenticata del difensore, ma apposta su un foglio separato, argomentando dal rilievo secondo cui i requisiti di certezza circa l'esistenza e la tempestività del rilascio della procura non potevano essere integrati con elementi esterni dell'atto, dovendo essi risultare, al contrario, dal contesto stesso dell'atto, in modo da essere immediatamente percepiti dalla controparte e dal giudice.

Le Sezioni unite ritennero preferibile questo secondo orientamento in quanto, anche se escludeva la validità di procura rilasciata e depositata su foglio separato (foglio staccato dall'atto processuale cui accede e ad esso legato), non escludeva la validità della procura rilasciata su foglio separato che tuttavia presentasse elementi certi di riferimento all'atto e vi fosse stata unita prima del deposito (foglio allegato facente corpo con l'atto mediante timbri di congiunzione, numerazione progressiva dei fogli, interlineatura degli spazi bianchi intermedi, ecc.).

Fu proprio per mettere ordine all'interno di tale incerto quadro giurisprudenziale che la L. 27.5.1997, n. 141 ha disposto che la procura rilasciata su foglio separato, ma che sia congiunta materialmente all'atto cui si riferisce, si considera apposta in calce.
La citata disposizione legislativa è stata interpretata in maniera contrastante dalle sezioni lavoro della Cassazione, a distanza di soli tre mesi; di recente, il tema è stato oggetto di nuove pronunce giurisprudenziali, le quali concordano tutte nello stabilire che la procura rilasciata su foglio separato è valida, purché sia materialmente congiunta all'atto cui si riferisce, non solo mediante spillatura, ma anche in altri modi.

L’ultimo comma della norma in esame statuisce che la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non sia espressa volontà diversa.
Tale disposizione ha fatto sorgere un’annosa questione in ordine ai limiti oggettivi della procura alle liti, con riferimento alla sua efficacia oltre il grado di giudizio per il quale risulta rilasciata; a tal proposito di particolare rilievo è la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 5528/1991, in cui si stabilisce che la procura ad litem, conferita per il giudizio di primo grado con la formula “per il presente giudizio” (o usando altri sinonimi quali "processo", "procedimento", "lite", "causa", "controversia"), ha efficacia anche per il secondo grado, ove dal contesto dell'atto non risulti l'esistenza di ulteriori elementi limitativi.

Occorre precisare che, per la totalità della giurisprudenza, l'interpretazione della procura di primo grado riferita anche al secondo può applicarsi pure ai rapporti tra fase cautelare ante causam e giudizio di merito, estendendo i poteri conferiti con la procura nel procedimento cautelare anche al successivo giudizio di merito. Nonostante la piena autonomia della fase cautelare rispetto a quella di merito, infatti, la procura rilasciata per la fase cautelare, ove contenga un riferimento esplicito alla fase successiva o al suo contenuto, deve ritenersi rilasciata anche per la successiva fase di merito.

La dottrina si dimostra, invece, critica sulla piena trasposizione al processo cautelare del principio enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza sopra citata, argomentando dalla considerazione secondo cui processo cautelare e giudizio di merito, sebbene collegati, sono due processi distinti.
Una cosa è infatti il processo cautelare (che si conclude necessariamente o con la concessione di un provvedimento o con il suo rigetto), un'altra cosa è invece il giudizio di merito, avente ad oggetto l'accertamento e la tutela piena del diritto tutelato nel primo solo in via cautelare.

Va comunque precisato che, in ogni caso, la verifica dell'effettiva estensione della procura rilasciata al difensore costituisce un obbligo del giudice, a garanzia non tanto delle controparti quanto della stessa parte che l'ha rilasciata, affinché la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in un'ulteriore controversia non voluta, in ragione dell'autonoma iniziativa del proprio difensore.

Resta inteso che la regola dell'art. 83, 4° co., vale per la procura alle liti e non si estende alla procura sostanziale a gestire l'affare altrui, quest'ultima essendo disciplinata dall'art. 1387 del c.c. e ss..
In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione (da ciò se ne è fatto conseguire che è ammissibile la notificazione dell'appello presso il procuratore della parte costituita in primo grado e deceduta successivamente).

Per quanto concerne i rapporti tra rilascio della procura e diritto a richiedere il compenso professionale, si è precisato che soggetto obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore per l'opera professionale richiesta, se ed in quanto la stessa sia stata espletata, non è necessariamente colui che ha rilasciato la procura ad litem, potendo essere anche colui che ha affidato al legale il mandato di patrocinio, anche se questo sia stato richiesto e si sia svolto nell'interesse di un terzo.
Infatti, si osserva che, mentre la procura ad litem è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio è un negozio bilaterale col quale il professionista viene incaricato di svolgere la sua opera secondo lo schema del mandato.

La mancanza della procura alle liti in capo all'avvocato non rileva ai fini del diritto al compenso, in quanto, per la differente funzione svolta dalla procura alle liti e dal mandato professionale, ciò che rileva, è lo svolgimento di una determinata attività processuale da parte del professionista.
Va, tuttavia, segnalato che, in tal caso, l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio.
E’ stato poi chiarito che la nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sé sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo procuratore; in tale ipotesi deve, invece, presumersi che sia stato aggiunto al primo un secondo procuratore e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte.

Il principio secondo il quale la volontà di revocare il precedente mandato deve essere espressa, costituisce un corollario interpretativo dell'art. 1716 del c.c., relativo alla natura tipicamente disgiunta del mandato ed alla conseguente necessità di provarne in concreto il carattere congiunto.
Tale presunzione non può essere superata dalla designazione di un nuovo procuratore, non potendo tale atto essere ritenuto una manifestazione tacita della volontà di revoca.

Massime relative all'art. 83 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 190/2022

Il principio di ultrattività del mandato alla lite, in forza del quale il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento estintivo non si fosse verificato, si applica anche quando, avvenuta la cancellazione della società dal registro delle imprese in data successiva alla pubblicazione della sentenza di appello ed in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, non ne sia possibile, per tale ragione, la declaratoria, ed il procuratore della società estinta non abbia inteso notificare l'evento stesso alla controparte, sicchè quest'ultima, legittimamente, può notificare alla società, pur cancellata ed estinta, il ricorso per cassazione presso il domicilio del suddetto difensore. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/05/2016).

Cass. civ. n. 38735/2021

La falsità materiale della procura alle liti non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi disciplinate dall'art. 182 c.p.c., in quanto comporta l'invalidità assoluta, rilevabile anche d'ufficio, di un elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell'atto introduttivo del giudizio, che incide sulla validità dell'instaurazione del rapporto processuale, impedendo la produzione di qualsiasi effetto giuridico, senza alcuna possibilità di sanatoria. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/12/2018).

Cass. civ. n. 25794/2021

Nel ricorso per cassazione proposto da persona giuridica, l'indicazione nella procura delle generalità della persona fisica che assume di esserne il rappresentante non è sufficiente, dovendo essere indicata anche la qualifica attributiva del potere di rappresentanza legale dell'ente, ovvero il titolo (nella specie, procura notarile rilasciata a favore del funzionario responsabile dell'ufficio contenzioso di Equitalia, menzionata nel ricorso e depositata nelle more del giudizio di legittimità) conferente alla medesima il potere di rappresentanza processuale dell'ente; in difetto di tali indicazioni, il ricorso proposto deve ritenersi inammissibile per mancanza di una idonea procura alle liti. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 31/01/2014).

Cass. civ. n. 24893/2021

Qualora la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una società venga rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, all'impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l'inammissibilità del ricorso. (Nella specie, la S.C., nel dichiarare inammissibile l'impugnazione, ha ritenuto irrilevante l'avvenuto deposito, come allegato alla memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c., della visura storica della società ricorrente, dalla quale risultava la nomina a suo procuratore, per il compimento di alcuni atti, del soggetto indicato come tale nel ricorso per cassazione, poiché detta visura non era stata notificata al controricorrente ai sensi dell'art. 372 c.p.c. e, in relazione a siffatto deposito, non si era formato il contraddittorio, atteso che il medesimo controricorrente non aveva presentato memorie e che il suo difensore non era intervenuto all'udienza di discussione, essendo stata trattata la controversia in udienza camerale). (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/03/2019).

Cass. civ. n. 12183/2021

In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; ne consegue che, una volta ricevuta la notifica della impugnazione principale, il procuratore è abilitato a svolgere il ministero costituendosi con comparsa di costituzione ed eventualmente proponendo appello incidentale in nome e per conto della parte deceduta, senza che in mancanza di costituzione, la mera dichiarazione o notifica dell'evento interruttivo impedisca l'operare delle preclusioni già maturate a carico di quest'ultima. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la statuizione di inammissibilità dell'appello incidentale, da ritenersi tardivamente proposto in seguito alla riassunzione da parte degli eredi, in quanto il difensore si era costituito irregolarmente, senza depositare comparsa di risposta, limitandosi ad indicare nella prima udienza di comparizione l'avvenuto decesso della de cuius). (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/04/2018).

Cass. civ. n. 7765/2021

La certificazione del difensore nel mandato alle liti in calce o a margine di atto processuale riguarda solo l'autografia della sottoscrizione della persona che, conferendo la procura, si fa attrice o della persona che nell'atto si dichiara rappresentante della persona fisica o giuridica che agisce in giudizio, e non altro, con la conseguenza che deve considerarsi essenziale, ai fini della validità della procura stessa, che in essa, o nell'atto processuale al quale accede, risulti indicato il nominativo di colui che ha rilasciato la procura, facendosi attore nel nome proprio o altrui, in modo da rendere possibile alle altre parti e al giudice l'accertamento della sua legittimazione e dello "ius postulandi del difensore. In difetto di queste indicazioni, la procura, ove la firma apposta sia illeggibile, deve considerarsi priva di effetti tutte le volte che il vizio formale abbia determinato l'impossibilità di individuazione della sua provenienza e, perciò, di controllo (anche "aliunde") dell'effettiva titolarità dei poteri spesi. Da ciò consegue che quando la sottoscrizione illeggibile, nel caso di mandato conferito da una società, sia apposta sotto la menzione della carica sociale, in una procura priva dell'indicazione del nominativo del soggetto che la rilascia, e tale nominativo non possa neppure desumersi dall'atto al quale la procura medesima accede, pur ritenendosi che il soggetto astrattamente titolare del potere rappresentativo possa essere indirettamente identificabile attraverso le risultanze del registro delle imprese o con altro mezzo, rimane, in ogni caso, indimostrata l'effettiva provenienza della sottoscrizione dal predetto soggetto, poiché la certificazione dell'autografia, da parte del difensore, non si riferisce - come precisato - anche alla legittimazione e non può di per sé consentire l'individuazione indiretta della persona fisica che ha firmato dichiarandosi dotata del potere di rappresentanza senza indicare il proprio nome, con la configurazione, in definitiva, della nullità dell'atto processuale cui accede siffatta procura. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 26/09/2019).

Cass. civ. n. 5067/2021

In tema di ricorso per cassazione, l'errata indicazione del codice fiscale del ricorrente nella procura speciale rilasciata al difensore non ne provoca la nullità, restando esclusa una insuperabile incertezza sull'identità di colui che abbia conferito il mandato, comunque deducibile dai dati anagrafici riportati nell'atto difensivo e nella stessa procura speciale. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/09/2016).

Cass. civ. n. 10450/2020

La procura speciale rilasciata al difensore, quand'anche a margine o in calce alla citazione, è negozio autonomo rispetto ad essa, e non è con questa in rapporto di dipendenza o subordinazione, sì che ove sia nullo l'atto introduttivo del giudizio discenda, necessariamente, la nullità del mandato alle liti. Ne consegue che la rinnovazione della citazione dichiarata nulla non richiede il rilascio di un nuovo mandato al difensore, che si pone sovente come "prius" temporale ed è sempre un "prius" logico dell'attività svolta dal difensore tecnico, in ragione del conferimento dello "ius postulandi" che esso attribuisce. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/05/2015).

Cass. civ. n. 7037/2020

Nel caso in cui sia stato conferito un incarico ad un avvocato da parte di un altro avvocato ed in favore di un terzo, ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato a corrispondere il compenso al difensore per l'opera professionale richiesta, si deve presumere, in presenza di una procura congiunta, la coincidenza del contratto di patrocinio con la procura alle liti, salvo che venga provato, anche in via indiziaria, il distinto rapporto interno ed extraprocessuale di mandato esistente tra i due professionisti e che la procura rilasciata dal terzo in favore di entrambi era solo lo strumento tecnico necessario all'espletamento della rappresentanza giudiziaria, indipendentemente dal ruolo di "dominus" svolto dall'uno rispetto all'altro nell'esecuzione concreta del mandato. (Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 17/07/2017).

Cass. civ. n. 2087/2020

In tema di giudizio di legittimità, l'ultrattività del mandato in origine conferita al difensore dell'agente della riscossione, nominato e costituito nel giudizio concluso con la sentenza oggetto del ricorso per cassazione, non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso avverso la sentenza pronunciata nei confronti dell'agente della riscossione originariamente parte in causa, poiché la cessazione di questo e l'automatico subentro del successore sono disposti da una norma di legge, quale il d.l. n. 193 del 2016; pertanto, la notifica del ricorso eseguita al suo successore "ex lege", cioè l'Agenzia dell'entrate - Riscossione, nei confronti di detto originario difensore è invalida ma tale invalidità integra una mera nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'agenzia stessa, vuoi a seguito della rinnovazione dell'atto introduttivo del giudizio da ordinarsi - in caso carenza di attività difensiva della parte intimata - ai sensi dell'art. 291 c.p.c. presso la competente avvocatura dello Stato da indentificarsi nell'Avvocatura generale in Roma. (Ordina rinnovazione notifica).

Cass. civ. n. 1143/2020

Nel caso in cui tra due o più parti sussista un conflitto di interessi, è inammissibile la costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore e la violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio. (Nella specie, la S.C., in relazione ad un'opposizione a precetto, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da un avvocato, in proprio, e da un suo cliente, assistito dall'avvocato medesimo, ravvisando conflitto di interessi nel fatto che oggetto della controversia fosse un pagamento asseritamente eseguito in favore del cliente su un conto riferibile al suo difensore). (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/01/2018).

Cass. civ. n. 214/2020

La procura apposta a margine del ricorso per cassazione contenente espressioni generiche, che tuttavia non escludono univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione, deve - nel dubbio - ritenersi "speciale", in applicazione del principio di conservazione dell'atto giuridico, di cui è espressione in materia processuale l'art. 159 c.p.c.. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 09/07/2013).

Cass. civ. n. 34748/2019

La mancata certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della firma del ricorrente, apposta sulla procura speciale in calce o a margine del ricorso per cassazione (e quindi, a maggior ragione, nella copia notificata), costituisce mera irregolarità, che non comporta la nullità della procura "ad litem", perchè tale nullità non è comminata dalla legge, né detta formalità incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto, individuabile nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 01/07/2014).

Cass. civ. n. 34259/2019

Nel caso di procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto cui si riferisce, la mancanza di data non produce nullità della procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene, alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall'intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata, mentre l'anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso.

Cass. civ. n. 32880/2019

La procura generale "ad litem", espressamente prevista dall'art. 83, comma 2, c.p.c., se proveniente dall'organo della società abilitato a conferirla, resta valida ed imputabile all'ente finché non venga revocata, indipendentemente dalle vicende modificative dell'organo che l'ha rilasciata, trattandosi di atto dell'ente e non della persona fisica che lo rappresentava.

Cass. civ. n. 8930/2019

L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio un ente esattamente indicato, non determina nullità dell'atto processuale allorché il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, nonché quando detto nominativo sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa. Solo in assenza di tali condizioni si determina infatti una nullità di carattere relativo, che deve essere eccepita con la prima difesa, facendo così carico alla parte istante di integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante l'illeggibilità della firma in calce alla procura conferita dall'amministratore di un condominio, in quanto il nominativo di quest'ultimo, sebbene non risultante dal testo della procura né dal contenuto dell'atto processuale al cui margine la stessa era stata apposta, era tuttavia desumibile dall'esame di una precedente missiva spedita dal condominio alla controparte e da questa depositata in giudizio).

Cass. civ. n. 28203/2018

Ai fini della validità della procura rilasciata al difensore da parte di una persona giuridica, quale è la società a responsabilità limitata, ove l'atto contenga l'espressa menzione, in capo al firmatario della detta procura, del potere di rappresentanza dell'ente che sta in giudizio, non produce nullità della procura medesima la mancata indicazione della carica ricoperta o della funzione svolta da colui che l'ha sottoscritta quando, almeno nel caso in cui ne sia controverso il potere di rappresentanza, la funzione o la carica siano desumibili con certezza per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese.

Cass. civ. n. 20638/2018

In ragione della natura esclusivamente processuale dell'atto contenente il mandato alle liti, la procura apposta sulla comparsa conclusionale con cui un soggetto, subentrando quale successore alla parte deceduta nel corso del processo, si costituisca in giudizio, è valida quando sia idonea al raggiungimento dello scopo, indipendentemente dall'osservanza delle forme di cui all'art. 83 c.p.c..

Cass. civ. n. 26338/2017

È affetta da mero errore materiale la procura speciale ad impugnare che, sebbene non congiunta materialmente all’atto, individui la pronuncia impugnata, sia corredata di data certa successiva alla stessa e provenga inequivocabilmente dalla parte ricorrente, in quanto l’art. 83, comma 3, c.p.c., non può essere interpretato in modo formalistico, avendo riguardo al dovere del giudice, ex art. 182 c.p.c., di segnalare alle parti i vizi della procura affinché possano porvi rimedio e, più in generale, al diritto di accesso al giudice, sancito dall’art. 6, par. 1, della CEDU, che può essere limitato soltanto nella misura in cui sia necessario per perseguire uno scopo legittimo. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la pronuncia del CNF che aveva ritenuto invalido, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., l’atto di nomina del difensore di fiducia non congiunto materialmente al ricorso, avente data successiva alla decisione impugnata e depositato contestualmente alla stessa ed all’impugnazione).

Cass. civ. n. 20950/2017

Ove più parti abbiano conferito il mandato difensivo al medesimo professionista, la situazione di conflitto d'interessi idonea a provocare l'invalidità del mandato può essere non solo attuale, ma anche potenziale; tale potenzialità, tuttavia, va intesa non come astratta eventualità, bensì in stretta correlazione con il concreto rapporto esistente tra le parti i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione. (Nella specie, relativa a mandato conferito allo stesso difensore dal progettista e dal direttore dei lavori convenuti dal committente nel giudizio di responsabilità per danni strutturali ad un edificio, la S.C. ha escluso la ricorrenza di detto conflitto, essendo in contestazione non già il riparto di responsabilità tra i due professionisti ma, con difese comuni ad entrambi,la fondatezza della pretesa attorea).

Cass. civ. n. 17216/2017

Il mutamento dell'organo investito della rappresentanza processuale della persona giuridica è irrilevante rispetto alla regolarità del procedimento iniziato in forza di procura rilasciata dal precedente rappresentante, e ciò vale ad escludere l'idoneità del mutamento stesso a privare della sua perdurante efficacia un mandato “ad litem” originariamente concesso dall'organo effettivamente investito del potere rappresentativo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante che, al momento della notifica del ricorso per cassazione, il legale rappresentante dell’INPS fosse diverso da quello che aveva conferito la procura).

Cass. civ. n. 16634/2017

La procura speciale alle liti rilasciata, per conto di una società esattamente indicata con la sua denominazione, con sottoscrizione affatto illeggibile, senza che il nome del conferente, di cui si alleghi genericamente la qualità di legale rappresentante, risulti dal testo della stessa, né dall’intestazione dell’atto a margine od in calce al quale sia apposta, ed altresì priva, nell’uno o nell’altra, dell’indicazione di una specifica funzione o carica del soggetto medesimo che lo renda identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese, è affetta da nullità relativa, che la controparte può tempestivamente opporre ex art. 157, comma 2, c.p.c., onerando, così, l’istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell’atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell’autore della suddetta sottoscrizione, difettando la quale, così come in ipotesi di inadeguatezza o tardività di tale integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell’atto cui essa accede.

Cass. civ. n. 14276/2017

In tema di attività professionale svolta da avvocati, mentre la procura "ad litem" è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cd. contratto di patrocinio) con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte; conseguentemente, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura "ad litem", essendo questa richiesta solo per lo svolgimento dell'attività processuale, né rileva il versamento di un fondo spese o di un anticipo sul compenso, atteso che il mandato può essere anche gratuito e che, in ipotesi di mandato oneroso, il compenso ed il rimborso delle spese possono essere richiesti dal professionista durante lo svolgimento del rapporto o al termine dello stesso.

Cass. civ. n. 10937/2017

In virtù del principio di strumentalità delle forme di cui all’art. 156, comma 3, c.p.c. e dell’esigenza di interpretare il mandato alle liti alla luce dell’intestazione del ricorso, è valida la procura conferita da una società e dal suo legale rappresentante in proprio, benchè priva dell’indicazione del nominativo del soggetto conferente, ove in calce alla medesima sia apposto un timbro recante la denominazione della società e l’indicazione “l’amministratore unico”, sulla quale si rinvenga una sottoscrizione per sigla, dovendosi ricondurre detta sottoscrizione al legale rappresentante anche in proprio.

Cass. civ. n. 8821/2017

La procura conferita al difensore dall'amministratore di una società di capitali "per ogni stato e grado della causa" è valida anche per il giudizio di appello, e resta tale anche se l'amministratore, dopo il rilascio della stessa e prima della proposizione dell'impugnazione, sia cessato dalla carica, in conformità al principio secondo cui la sostituzione della persona titolare dell'organo avente il potere di rappresentare in giudizio la persona giuridica non è causa di estinzione dell'efficacia della procura alle liti, la quale continua ad operare a meno che non sia revocata dal nuovo rappresentante legale.

Cass. civ. n. 19223/2015

La procura alle liti conferisce al difensore il potere di proporre tutte le domande che non eccedano l'ambito della lite originaria, sicché il procuratore del convenuto ha la facoltà di chiamare un terzo in causa, quale corresponsabile o responsabile esclusivo dell'evento dannoso ovvero di altra situazione collegata con la domanda originaria nel suo ambito oggettivo.

Cass. civ. n. 15538/2015

L'art. 83, comma 3, cod. proc. civ., nell'attribuire alla parte la facoltà di apporre la procura in calce o a margine di specifici e tipici atti del processo, fonda la presunzione che il mandato così conferito abbia effettiva attinenza al grado o alla fase del giudizio cui l'atto che lo contiene inerisce, per cui la procura per il giudizio di cassazione rilasciata in calce o a margine del ricorso, in quanto corpo unico con tale atto, garantisce il requisito della specialità del mandato al difensore, al quale, quando privo di data, deve intendersi estesa quella del ricorso stesso, senza che rilevi l'eventuale formulazione genericamente omnicomprensiva (ma contenente comunque il riferimento anche alla fase di cassazione) dei poteri attribuiti al difensore, tanto più ove il collegamento tra la procura e il ricorso per cassazione sia reso esplicito attraverso il richiamo ad essa nell'intestazione dell'atto di gravame.

Cass. civ. n. 14634/2015

Qualora la difesa di due parti, tra loro in conflitto anche solo potenziale di interessi, sia stata affidata allo stesso avvocato, la parte che abbia conferito per seconda la procura a quest'ultimo deve ritenersi non costituita in giudizio, perché un difensore non può assumere il patrocinio di due parti che si trovino o possono trovarsi in posizione di contrasto.

Cass. civ. n. 11165/2015

La procura speciale alle liti rilasciata all'estero, sia pur esente dall'onere di legalizzazione da parte dell'autorità consolare italiana, nonché dalla cd. "apostille", in conformità alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ovvero ad apposita convenzione bilaterale, è nulla, agli effetti dell'art 12 della legge 31 maggio 1995, n. 218, relativo alla legge regolatrice del processo, ove non sia allegata la traduzione dell'attività certificativa svolta dal notaio, e cioè l'attestazione che la firma sia stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, vigendo pure per gli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto.

Cass. civ. n. 8489/2015

La procura rilasciata al difensore da una persona giuridica è valida quando nell'intestazione dell'atto processuale, nonché nel testo del mandato a suo margine, siano indicate le persone che rappresentano l'ente, la sottoscrizione delle quali risulti autenticata dal legale, ancorché non sia fatta menzione della fonte dei loro poteri di rappresentanza, potendo il destinatario dell'atto verificare, dal registro delle imprese, l'effettiva spettanza di tali poteri ai soggetti conferenti il mandato difensivo.

Cass. civ. n. 7179/2015

L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con cui sta in giudizio una società, esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa, dalla certificazione d'autografia resa dal difensore o dal testo dell'atto o anche quando sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese.

Cass. civ. n. 2460/2015

Nel giudizio di cassazione, la procura speciale al difensore può essere apposta, ai sensi dell'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., solo a margine o in calce degli atti ivi indicati (ossia del ricorso e del controricorso, nonché della memoria di nomina del nuovo difensore) in aggiunta o - per i giudizi instaurati successivamente alla novella di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69 - in sostituzione del difensore originariamente designato. Ne consegue che, fuori da tali ipotesi, la procura deve essere rilasciata, ai sensi dell'art. 83, secondo comma, cod. proc. civ., con atto pubblico o scrittura privata autenticata, nel quale debbono essere indicati gli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata.

Cass. civ. n. 27548/2014

La decifrabilità della sottoscrizione della procura alle liti non è requisito di validità dell'atto ove l'autore sia identificabile, con nome e cognome, dal contesto dell'atto medesimo.

Cass. civ. n. 25797/2014

Nel caso di mandato alle liti conferito in favore di una pluralità di difensori, deve presumersi, in difetto di un'espressa ed inequivoca volontà dei mandanti, la pienezza ed autonomia dei poteri di rappresentanza processuale disgiunta ad entrambi i difensori. Ne consegue che è irrilevante, ai fini del venir meno di tali poteri, il conferimento, per la chiamata in causa di un terzo, di una nuova e non necessaria procura ad uno solo dei difensori medesimi.

Cass. civ. n. 23390/2014

Qualora la procura alle liti sia apposta a margine di un atto processuale si presume - sino a prova contraria - che il luogo e la data di rilascio coincidano con quelli indicati sull'atto.

Cass. civ. n. 21840/2014

La nullità della delega professionale priva di forma scritta può essere rilevata d'ufficio dal giudice o eccepita dalla controparte soltanto prima del compimento dell'atto demandato al sostituto, mentre, successivamente ad esso, può essere dedotta solo dalla parte nel cui interesse è previsto il requisito di forma, ossia da quella il cui procuratore sia stato irregolarmente sostituito.

Cass. civ. n. 21018/2014

La procura "ad litem" in cui manchi il nome del difensore non è nulla quando, per i riferimenti in essa contenuti ed il contesto in cui è inserita, non possa sorgere alcun ragionevole dubbio sulla individuazione del difensore e sulla legittimazione alle attività processuali da lui compiute, così come nell'ipotesi in cui l'avvocato si qualifichi difensore in forza della procura, la cui sottoscrizione sia da lui autenticata e che sia posta a margine dell'atto difensivo.

Cass. civ. n. 20563/2014

In tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, colui che conferisce la procura alle liti ha l'obbligo di indicare la fonte del proprio potere rappresentativo e, ove tale potere derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, la controparte che lo contesti è tenuta a provare l'irregolarità dell'atto di conferimento, mentre, in caso contrario, spetta a chi ha rilasciato la procura dimostrare la validità e l'efficacia del proprio operato.

Cass. civ. n. 19331/2014

La revoca della procura alle liti può avvenire anche "per facta concludentia" come nel caso in cui la parte, che abbia la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore, decida di costituirsi in giudizio personalmente, nonostante abbia in precedenza conferito mandato alle liti ad altro difensore

Cass. civ. n. 16366/2014

L'illeggibilità della sottoscrizione della procura alle liti e la mancata indicazione del nome del sindaco che l'ha conferita non comportano la nullità della procura e la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione (o, come nella specie, del controricorso con ricorso incidentale), atteso che l'indicazione della persona fisica che riveste "pro tempore" la qualità di sindaco del comune costituisce un dato di pubblico dominio, accertabile senza difficoltà presso lo stesso ente, sicchè spetta alla controparte l'onere di contestare che la firma in calce alla procura provenga dalla persona del sindaco in carica.

Cass. civ. n. 986/2014

La procura del difensore del Comune rilasciata dal sindaco e autenticata dal segretario comunale del medesimo ente, è valida atteso che a norma dell'art. 83, secondo comma, cod. proc. civ., la procura alle liti può essere rilasciata anche con scrittura privata autenticata e l'art. 97, comma 4, lettera c), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in tema di funzioni dei segretari comunali e provinciali, prevede che il segretario «può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente».

Cass. civ. n. 26060/2013

Nel caso in cui sia stato conferito un incarico ad un avvocato da parte di un altro avvocato ed in favore di un terzo, ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato a corrispondere il compenso al difensore per l'opera professionale richiesta, si deve presumere, in presenza di una procura congiunta, la coincidenza del contratto di patrocinio con la procura alle liti, salvo che venga provato, anche in via indiziaria, il distinto rapporto interno ed extraprocessuale di mandato esistente tra i due professionisti e che la procura rilasciata dal terzo in favore di entrambi era solo lo strumento tecnico necessario all'espletamento della rappresentanza giudiziaria.

Cass. civ. n. 25036/2013

La procura speciale alle liti rilasciata, per conto di una società esattamente indicata con la sua denominazione, con sottoscrizione affatto illeggibile, senza che il nome del conferente, di cui si alleghi genericamente la qualità di legale rappresentante, risulti dal testo della stessa, né dall'intestazione dell'atto a margine od in calce al quale sia apposta, ed altresì priva, nell'uno o nell'altra, dell'indicazione di una specifica funzione o carica del soggetto medesimo che lo renda identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese, è affetta da nullità relativa, che la controparte può tempestivamente opporre ex art. 157, secondo comma, c.p.c., onerando, così, l'istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della suddetta sottoscrizione, difettando la quale, così come in ipotesi di inadeguatezza o tardività di tale integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui essa accede.

Cass. civ. n. 19966/2013

È nulla la procura speciale alle liti conferita mediante scrittura privata con firma autenticata dall'ufficiale dell'anagrafe del Comune, non potendosi ricavare dal sistema normativo un potere dell'incaricato comunale di autenticare la sottoscrizione di atti negoziali.

Cass. civ. n. 17697/2013

La ratifica degli atti compiuti dal "falsus procurator" non opera nel campo processuale, né, fuori dal caso previsto dall'art. 125 cod. proc. civ., in caso di procura alle liti, e, pertanto, non comporta la sanatoria delle decadenze nel frattempo intervenute.

Cass. civ. n. 16881/2013

La regola dell'art. 83, quarto comma, c.p.c., secondo cui la procura si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, vale per la procura alle liti e non si estende alla procura sostanziale a gestire l'affare altrui, quest'ultima essendo disciplinata dagli artt. 1387 e seguenti c.c..

Cass. civ. n. 6712/2013

Ai fini della validità della procura al difensore da parte di una persona giuridica, quando nelle premesse dell'atto è fatta menzione del potere rappresentativo dell'ente che sta in giudizio (nella specie con indicazione dell'amministratore delegato), non è necessario che di esso si faccia menzione anche nella procura sottoscritta per lo stesso ente, come pure non produce nullità della procura la mancata indicazione del nominativo della persona che l'ha sottoscritta, ove non ne sia controverso il potere di rappresentanza, né l'illegibilità della firma, se questa possieda una precisa individualità propria e sia stata autenticata dal difensore.

Cass. civ. n. 798/2013

Se venga eccepito soltanto nella comparsa conclusionale il difetto del potere rappresentativo in capo alla persona che, per conto di una società di capitali, ha conferito il mandato alle liti, quest'ultima può legittimamente indicare la fonte del proprio potere di rappresentanza nella memoria di replica ed allegarvi i documenti giustificativi.

Cass. civ. n. 18915/2012

La mancanza di data non produce nullità della procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene, alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall'intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata, mentre l'anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso.

Cass. civ. n. 13204/2012

L'attività processuale posta in essere da un difensore in conflitto di interesse col proprio assistito è nulla ed il relativo vizio è rilevabile d'ufficio, investendo la validità della procura e, quindi, il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente tutelati.

Cass. civ. n. 6497/2012

Nel caso in cui il sottoscrittore della procura a margine di un atto (nella specie, atto d'appello) formato a nome di una società non risulti indicato - né nel testo della procura, né nell'epigrafe dell'atto - come legale rappresentante della società, o come titolare di una funzione, o carica, implicante la rappresentanza della società, si configura la nullità della procura e l'inammissibilità dell'atto cui questa accede, giacchè, non essendo noto neppure in quale veste la procura sia stata conferita, l'effettività della sussistenza dei poteri rappresentativi in capo all'ignoto sottoscrittore non potrebbe risultare neanche dalla consultazione del registro delle imprese. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito, ritenendone carente la motivazione, laddove dichiarava identificabile il nominativo del conferente la procura a margine, senza tuttavia esplicitare, neppure "per relationem", il nominativo che asseriva leggibile).

Cass. civ. n. 6337/2012

L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce o a margine dell'atto col quale sta in giudizio l'INAIL, è irrilevante qualora l'atto stesso, unitariamente inteso, enunci trattarsi del direttore della sede provinciale dell'Istituto, atteso che, per un verso, è agevole riscontrare quale persona fisica abbia la carica di direttore di una sede dell'INAIL in un determinato periodo e che, per altro verso, il dirigente dell'ufficio periferico, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 748 del 1972 e dell'art. 2 della legge n. 72 del 1985, applicabili "ratione temporis", ha la rappresentanza giuridica dell'amministrazione nell'ambito delle proprie attribuzioni.

Cass. civ. n. 6282/2012

La procura alle liti conferita all'avvocato per l'esercizio dell'azione revocatoria può legittimare il difensore (se conferita "per ogni fase del giudizio") ad agire "in executivis" nei confronti dei soli soggetti che hanno partecipato al giudizio intrapreso dal creditore ai sensi degli artt. 2901 e segg. cod. civ. Se, invece, l'esecuzione deve essere promossa nei confronti del terzo, che, nelle more del giudizio di revocazione, abbia subacquistato il bene oggetto dell'atto revocato e che non abbia partecipato a detto giudizio, sarà necessaria una nuova procura al difensore, a nulla rilevando che la sentenza sia opponibile anche al terzo proprietario, siccome trascritta prima della trascrizione del subacquisto da parte di quest'ultimo.

Cass. civ. n. 4345/2012

La procura conferita per un determinato grado del giudizio di merito, ove non escluda espressamente, o comunque in modo inequivocabile, la facoltà di proporre eventualmente istanza di regolamento di competenza, abilita il difensore alla proposizione di detta istanza, prevalendo, sulla presunzione di conferimento della procura per un determinato grado di giudizio, stabilita dall'ultimo comma dell'art. 83 c.p.c., la norma speciale di cui all'art. 47, primo comma, dello stesso codice, con la conseguenza che questa può essere validamente sottoscritta dal difensore che rappresenti la parte nel giudizio di merito, ancorchè non iscritto all'albo degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle Magistrature Superiori.

Cass. civ. n. 4199/2012

L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società, che sia stata esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante e ciò non soltanto quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa, dalla certificazione d'autografia resa dal difensore o dal testo dell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di "legale rappresentante", si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 c.p.c., facendo così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede.

Cass. civ. n. 28839/2011

Ai sensi dell'art. 83 c.p.c., come modificato dall'art. 1 della legge n. 141 del 1997, la procura si considera apposta in calce al ricorso con il quale venga introdotto il giudizio (nella specie, avanti alla corte d'appello ai sensi della legge n. 89 del 2001), anche se, rilasciata su foglio separato congiunto materialmente a tale atto, non vi sia alcun riferimento alla sentenza da impugnare e manchino la data ed altresì l'indicazione del giudice adito; la collocazione materiale della procura, in seguito alla citata novella, fa invero ritenere certa la provenienza del potere di rappresentanza e dà luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui accede, mentre l'introduzione del giudizio con ricorso vale ad attribuire coincidenza tra la data di conferimento e quella di deposito.

Cass. civ. n. 27340/2011

In tema di capacità processuale delle persone giuridiche, la circostanza che la persona fisica titolare della rappresentanza della società che agisce in giudizio abbia, nel sottoscrivere la procura a margine della citazione, omesso di menzionare la sua qualità di rappresentante, non è causa d'invalidità della procura stessa, ove del potere rappresentativo sia stata fatta menzione nelle premesse dell'atto introduttivo.

Cass. civ. n. 23777/2011

La procura alle liti apposta su foglio materialmente congiunto all'atto introduttivo è valida, avendo l'art. 1 della legge n. 141 del 1997, che ha modificato l'art. 83, terzo comma, c.p.c., parificato tale procura a quella in calce, la quale, come quella a margine, è sempre speciale, riferendosi comunque al processo cui accede, non rilevando la diversità dei caratteri a stampa dei due atti, né altri requisiti di forma nessuno dei quali è prescritto a pena di nullità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato la nullità della procura per la natura seriale del ricorso, per equa riparazione, cui accedeva, simile ad altri cui poteva riferirsi il conferimento dei poteri, valutando in particolare anche altri elementi quali lo spazio in bianco prima della congiunzione materiale, l'omessa numerazione progressiva, la mancanza di data).

Cass. civ. n. 21399/2011

La procura alle liti conferita dagli organi di un consorzio (nella specie, azienda consortile di gestione del servizio idrico) continua a produrre effetti anche per il soggetto (società per azioni) nel quale il consorzio preesistente, non estintosi, si è trasformato, ex art. 60 della legge n. 142 del 1990, con conseguente validità della procura al difensore e legittimazione sostanziale ad agire ed impugnare anche per conto della società.

Cass. civ. n. 19027/2011

In materia di difesa della P.A., qualora l'autorità amministrativa sia rappresentata in giudizio da un funzionario delegato, non sono applicabili la disciplina della procura al difensore e i relativi principi, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini della regolarità della costituzione del delegato, la sottoscrizione del ricorso e la sua espressa dichiarazione di stare in giudizio in tale sua qualità. Ciò in conformità del principio secondo cui la investitura dei pubblici funzionari nei poteri che dichiarano di esercitare nel compimento degli atti inerenti il loro uffici si presume, costituendo un aspetto della presunzione di legittimità degli atti amministrativi. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, c.p.c.).

Cass. civ. n. 17693/2011

L'elencazione degli atti sui quali può essere conferita, a norma dell'art. 83 c.p.c., la procura "ad litem" riguarda l'instaurazione del rapporto processuale e non anche il successivo svolgimento del processo, sicchè la nomina di un nuovo difensore nel corso del giudizio, in aggiunta ad altro, può essere effettuata - in ragione della diversa e più ampia portata dell'attività difensiva rispetto al momento iniziale del giudizio e delle finalità che in tale fase la procura alla lite deve assolvere - anche su un atto diverso da quelli indicati in detta norma, che determini l'ingresso della parte in giudizio, ossia in un atto "lato sensu" processuale, purchè da esso risulti la volontà inequivoca della parte di conferire il mandato e la controparte non abbia tempestivamente sollevato specifiche contestazioni sulla regolarità della procura. (Fattispecie relativa a procura a nuovo difensore apposta in calce alla comparsa conclusionale depositata nel giudizio di appello).

Cass. civ. n. 665/2011

Al cittadino straniero che agisca davanti al giudice italiano è consentito il rilascio del mandato "ad litem" nella forma prevista dall'art. 83 c.p.c., dovendosi presumere la presenza di esso nello stato italiano, che costituisce il presupposto per la validità della procura medesima, dall'attestazione del procuratore che ne autentica la sottoscrizione. Ne consegue che chi ha interesse a fornire la prova contraria può deferire alla controparte l'interrogatorio formale sulla circostanza dell'avvenuto rilascio della procura non in Italia e, in caso di mancata risposta, il giudice, tenuto conto di altri elementi di giudizio integrativi di segno negativo (nella specie, la residenza dell'estero della parte onerata), può ritenere che sia stata fornita la prova contraria al rilascio in Italia della detta procura.

Cass. civ. n. 25157/2010

È valida ed efficace la procura alle liti conferita dal liquidatore di una società (nella specie società a responsabilità limitata), munito di potere rappresentativo, a nulla rilevando che egli abbia dichiarato di agire nella veste di "amministratore" della società (carica ricoperta prima dell'apertura della fase di liquidazione). Ai fini di stabilire la legittimazione processuale del soggetto che rappresenta la società, infatti, occorre fare riferimento non alla qualità dichiarata, ma a quella effettiva di colui il quale svolge funzioni di amministratore o di liquidatore.

Cass. civ. n. 23261/2010

In tema di rappresentanza processuale del Comune, la causa d'impedimento del sindaco a firmare direttamente la procura alle liti si presume esistente, in virtù della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, restando a carico dell'interessato l'onere di dedurre e di provare l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi; pertanto, è valida la procura conferita dal vice-sindaco, sebbene in essa sia stata omessa l'indicazione delle ragioni di assenza o impedimento del sindaco.

Cass. civ. n. 10813/2010

La procura "ad litem" al difensore (nella specie per l'assistenza tecnica davanti al giudice tributario), rilasciata in primo grado impiegando l'espressione "per il presente giudizio", o altra equivalente, vale ad abilitare il difensore medesimo altresì alla proposizione dell'appello, senza necessità del conferimento di un'ulteriore delega, quando dal contesto dell'atto non risulti l'esistenza di elementi limitativi.

Cass. civ. n. 8903/2010

La mancanza del nome del difensore nella procura "ad litem" non determina la nullità dell'atto quando, avuto riguardo agli altri riferimenti in esso contenuti ed al contesto in cui esso è inserito, non possa sorgere alcun ragionevole dubbio sulla individuazione del difensore e sulla legittimazione del medesimo alle attività processuali da lui compiute. (Nella specie la S.C. ha considerato valida la procura apposta nella copia notificata di un decreto ingiuntivo, priva dell'indicazione del difensore, ritenendo quest'ultimo fosse chiaramente individuabile nel nominativo dell'avvocato che aveva autenticato la sottoscrizione della procura, contenente l'elezione di domicilio presso il suo studio, e che, successivamente, si era effettivamente costituito in giudizio, depositando tale copia notificata munita della procura).

Cass. civ. n. 7331/2010

L'illeggibilità della firma della persona fisica che ha conferito la procura alla lite, apposta in calce o a margine dell'atto introduttivo del giudizio promosso da una società in accomandita semplice, non incide sulla validità della procura, in quanto essa si presume apposta, fino a comprovata smentita, dal socio accomandatario, che è il legale rappresentante dell'ente, esattamente indicato con nome e cognome nella denominazione sociale.

Cass. civ. n. 19867/2009

Il ricorso previsto dall'art. 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi spettanti al consulente tecnico d'ufficio, può essere proposto dal difensore che assiste la parte nel giudizio nel cui ambito la consulenza è stata disposta, senza necessità di una specifica procura: il mandato "ad litem", infatti, attribuisce al difensore la facoltà di proporre tutte le domande che siano comunque ricollegabili all'originario oggetto della causa, ivi compresa quella di verifica della correttezza della liquidazione, la quale è innegabilmente collegata alla domanda per la cui valutazione è stata disposta la consulenza.

Cass. civ. n. 16392/2009

Ogni questione relativa all'esistenza e alla validità della procura rilasciata al difensore deve essere delibata dal giudice competente secondo le regole fissate nel codice di rito; ne consegue che, proposta dal convenuto, davanti al giudice di pace, una domanda riconvenzionale di competenza del tribunale, tale da imporre, per ragioni di connessione, la rimessione a favore di quest'ultimo, la circostanza che il difensore del convenuto sia privo di "ius postulandi" non è idonea a far venire meno la competenza del tribunale anche in ordine alla domanda principale, ancorchè quella riconvenzionale debba ritenersi come non proposta per l'eccepita mancanza di procura.

Cass. civ. n. 3362/2009

Qualora la firma del conferente la procura alle liti, apposta in calce o a margine dell'atto con cui sta in giudizio una persona giuridica, sia leggibile, spetta alla controparte contestare, con valide e specifiche ragioni e prove, che la firma sia quella del soggetto cui compete la rappresentanza processuale, imponendo il principio del giusto processo, come introdotto dal novellato art. 111, primo comma, Cost., di discostarsi da interpretazioni suscettibili di ledere il diritto di difesa della parte ovvero ispirate ad un formalismo funzionale non già alla tutela dell'interesse della controparte ma piuttosto a frustrare lo scopo stesso del processo, che è quello di consentire che si pervenga ad una decisione di merito.

Cass. civ. n. 28942/2008

Il mancato reperimento della procura alle liti non impone al giudice di disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria e, in caso di insuccesso, concedere un termine per la ricostruzione del proprio fascicolo. Tale criterio, infatti, valido per la documentazione inclusa nel fascicolo di parte, non appare riferibile automaticamente alla procura, la quale deve preesistere alla costituzione della parte. Il giudice potrà concedere il termine nell'unico caso in cui la procura alle liti sia stata rilasciata per atto notarile, di cui può essere agevole produrre una copia. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello, la quale aveva ritenuto che la presunzione di esistenza e tempestività della procura, derivante dall'accettazione degli atti da parte della cancelleria, dovesse considerarsi superata in virtù della mancata apposizione della procura medesima sulla comparsa di costituzione ovvero sulla copia dell'appello notificata dalla controparte, accompagnata dall'assenza di una procura idonea al conferimento di poteri rappresentativi anche al giudizio di appello nell'atto di citazione allegato al fascicolo di primo grado).

Cass. civ. n. 28662/2008

In tema di rappresentanza processuale degli enti locali, l'indicazione, nella procura rilasciata dal sindaco, dell'esistenza di una delibera e dei suoi estremi, deve ritenersi sufficiente ai fini della legittimazione, senza che tale delibera debba essere esaminata, divenendo ciò necessario solo nell'ipotesi in cui sia esplicitamente e specificatamente contestata l'esistenza di essa o la sua validità e la contestazione sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine alla effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante e dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa.

Cass. civ. n. 27282/2008

La sottoscrizione della procura alle liti rilasciata all'estero non deve essere semplicemente legalizzata, ma autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede ; essa, pertanto, non può essere autenticata dal difensore italiano della parte, giacché tale potere di autenticazione non si estende oltre i limiti del territorio nazionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva considerato valida l'autenticazione, compiuta da un avvocato italiano, della firma apposta nell'intestazione dell'atto di impugnazione dai ricorrenti in California, già autenticata da notaio statunitense con atto mancante, però, dell'indispensabile formalità della apostille ).

Cass. civ. n. 26935/2008

Il principio della irrilevanza del mutamento dell'organo investito della rappresentanza processuale della persona giuridica, sulla regolarità del procedimento iniziato in forza di procura rilasciata dal precedente rappresentante, trova applicazione anche quando il mutamento avvenga dopo che la procura sia stata rilasciata, ma prima che il processo (o il grado del processo) sia attivato con il deposito in cancelleria o con la notificazione dell'atto.

Cass. civ. n. 20061/2008

La procura alle liti esige, per la sua validità, l'indicazione del nome dell'avvocato cui viene conferita, od almeno che tale nominativo sia desumibile dal contesto dell'atto, come allorché sia apposta in margine od in calce all'atto introduttivo del giudizio. Quando, invece, la procura sia apposta in calce alla copia notificata di un atto ex adverso l'omessa indicazione del nome dell'avvocato cui viene conferita è causa di nullità, a nulla rilevando che la sottoscrizione della procura risulti autenticata dal difensore.

Cass. civ. n. 3410/2008

Per il disposto dell'art. 12 della legge 31 maggio 1995, n. 218, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, tuttavia, nella parte in cui consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicché in tali evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della lex loci occorrendo, però, che il diritto straniero conosca, quantomeno, i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell'ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell'identità del sottoscrittore. (Nella specie, le S.U., sulla scorta dell'enunciato principio, hanno accolto l'eccezione di inammissibilità del controricorso per nullità della procura speciale rilasciata in Panama e autenticata in Lussemburgo da un notaio in data successiva).

Cass. civ. n. 24743/2007

Poiché l'atto con il quale è conferita la procura alle liti ha natura processuale, l'inosservanza delle forme stabilite dall'art. 83 c.p.c. non comporta, a norma dell'art. 156 dello stesso codice di rito, nullità ove sia ugualmente raggiunto lo scopo per il quale le forme stesse sono prescritte e, cioè, il controllo della certezza, provenienza e tempestività della procura medesima. Ne consegue che la procura al difensore per il giudizio di appello è validamente conferita in calce o a margine della copia notificata della sentenza impugnata, purché sia depositata al momento della costituzione in giudizio.

Cass. civ. n. 23724/2007

Ai fini della validità della procura alle liti rilasciata da chi si qualifichi legale rappresentante della persona giuridica è sufficiente che nell'intestazione dell'atto al quale la procura si riferisce siano indicati i poteri rappresentativi di colui che la sottoscrive, essendo onere della parte che contesta tale qualità allegare tempestivamente e fornire la prova dell'inesistenza del rapporto organico o della carenza dei poteri dichiarati.

Cass. civ. n. 18187/2007

La procura al difensore per il giudizio di appello deve ritenersi validamente conferita, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., in calce o a margine della copia notificata della sentenza impugnata, quando il deposito del documento – per la cui attestazione è sufficiente il timbro e la sottoscrizione del cancelliere in calce all'indice dei documenti contenuto nel fascicolo di parte – sia avvenuto al momento della costituzione in giudizio; da tale circostanza risulta provato altresì il requisito della certezza dell'autografia della parte e della posteriorità della data del mandato rispetto sia alla sentenza impugnata che alla notifica dell'impugnazione.

Cass. civ. n. 14749/2007

Nel giudizio di cassazione, la procura speciale (espressamente prevista dall'art. 365 c.p.c.) che deve essere conferita al difensore iscritto nell'apposito albo in epoca anteriore alla notificazione del ricorso (o del controricorso) investendo espressamente lo stesso patrocinatore del potere di proporre impugnazione per cassazione contro un provvedimento determinato, non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell'art. 83, comma terzo, c.p.c., che implica la necessaria esclusione dell'utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma del suddetto art. 83, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata. In difetto dell'osservanza di una di tali necessarie forme consegue l'inammissibilità del ricorso (come nella specie, in cui la procura era risultata conferita in calce alla sentenza di appello allegata al precetto successivamente intimato e notificato).

Cass. civ. n. 5840/2007

Quando l'autentica della sottoscrizione sia stata effettuata da un difensore esercente in Italia, il rilascio del mandato e l'autentica della sottoscrizione del mandante devono presumersi avvenuti nel territorio dello Stato, anche qualora il mandante risieda all'estero, in difetto di prova contraria da parte di chi ne contesti la validità. (Nella specie la procura speciale del ricorso per cassazione proposto da un cittadino svizzero non recava l'indicazione del luogo in cui essa era stata conferita; sulla base dell'enunciato principio la Suprema Corte ha rigettato l'eccezione di inammissibilità formulata dalla società controricorrente).

Cass. civ. n. 15879/2006

La procura apposta a margine o in calce all'atto di citazione resta travolta dalla nullità dell'atto medesimo, del quale costituisce parte inscindibile per lo stretto collegamento funzionale esistente tra la «vocatio in ius» e la procura speciale apposta a margine o in calce, sicché la rinnovazione della citazione richiede il rilascio da parte dell'attore di un altro mandato al difensore, restando esclusa la possibilità di un mero richiamo al mandato in precedenza conferito.

Cass. civ. n. 13018/2006

La certificazione del difensore nel mandato alle liti in calce o a margine di atto processuale riguarda solo l'autografia della sottoscrizione della persona che, conferendo la procura, si fa attrice o della persona che nell'atto si dichiara rappresentante della persona fisica o giuridica che agisce in giudizio, e non altro, con la conseguenza che deve considerarsi essenziale, ai fini della validità della procura stessa, che in essa, o nell'atto processuale al quale accede, risulti indicato il nominativo di colui che ha rilasciato la procura, facendosi attore nel nome proprio o altrui, in modo da rendere possibile alle altre parti e al giudice l'accertamento della sua legittimazione e dello ius postulandi del difensore. In difetto di queste indicazioni, la procura, ove la firma apposta sia illeggibile, deve considerarsi priva di effetti tutte le volte che il vizio formale abbia determinato l'impossibilità di individuazione della sua provenienza e, perciò, di controllo (anche aliunde) dell'effettiva titolarità dei poteri spesi. Da ciò consegue che quando la sottoscrizione illeggibile, nel caso di mandato conferito da una società, sia apposta sotto la menzione della carica sociale, in una procura priva dell'indicazione del nominativo del soggetto che la rilascia, e tale nominativo non possa neppure desumersi dall'atto al quale la procura medesima accede, pur ritenendosi che il soggetto astrattamente titolare del potere rappresentativo possa essere indirettamente identificabile attraverso le risultanze del registro delle imprese o con altro mezzo, rimane, in ogni caso, indimostrata l'effettiva provenienza della sottoscrizione dal predetto soggetto, poiché la certificazione dell'autografia, da parte del difensore, non si riferisce – come precisato – anche alla legittimazione e non può di per sé consentire l'individuazione indiretta della persona fisica che ha firmato dichiarandosi dotata del potere di rappresentanza senza indicare il proprio nome, con la configurazione, in definitiva, della nullità dell'atto processuale cui accede siffatta procura.

Cass. civ. n. 10312/2006

Per il disposto dell'art. 12 della legge 31 maggio 1995, n. 218, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, tuttavia, nella parte in cui consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicché in tali evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della lex loci, occorrendo, però, che il diritto straniero conosca, quantomeno, i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell'ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell'identità del sottoscrittore. (Nella specie, le S.U., sulla scorta dell'enunciato principio, hanno rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso per nullità della procura, rilevando che quest'ultima era stata validamente conferita con atto redatto in conformità alla lex loci nel Regno unito, da un notaio con forme equivalenti, nella forma e nell'efficacia, a quelle previste dalla legge italiana di diritto processuale, essendo stato, in particolare, riscontrato, in funzione della verifica del rispetto del precetto della lex fori italiana, che dall'autenticazione notarile era chiaramente desumibile che la sottoscrizione dei mandanti era stata apposta alla presenza del notaio e che questi aveva accertato l'identità dei sottoscrittori, anche se poi era risultato – ma irrilevantemente ai fini della ritualità del rilascio della procura – che tale autenticazione non era stata redatta nello stesso giorno in cui era avvenuta la sottoscrizione, bensì successivamente).

Cass. civ. n. 5505/2006

L'incertezza sulla identità di colui che sottoscrive la procura di una persona giuridica, pur pregiudicando l'avversario, in quanto gli preclude in radice il controllo sulla sussistenza del potere rappresentativo del soggetto che sta in giudizio in nome e per conto della società, non rientra tra le nullità assolute ma fra quelle relative, le quali, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., sono opponibili soltanto dal destinatario dell'atto, con la prima istanza o difesa successiva. Ne consegue che tale nullità non è eccepibile per la prima volta in appello se il vizio riguardi una procura contestualmente rilasciata sia per il primo grado che per l'appello, senza che con la prima difesa la nullità sia stata opposta.

Cass. civ. n. 5134/2006

La decifrabilità della sottoscrizione della procura alle liti non è requisito di validità dell'atto, ove l'autore sia identificabile, con nome e cognome, dal contesto dell'atto medesimo, in quanto ciò consente di affermare, pur in presenza di firma illeggibile, la riferibilità della procura alla persona, come effetto dell'autenticazione compiuta dal procuratore.

Cass. civ. n. 21350/2005

Nel caso in cui tra due o più parti sussista conflitto di interessi – attuale, ovvero anche virtuale, nel senso che appaia potenzialmente insisto nel rapporto tra le medesime, i cui interessi risultino, in astratto, suscettibili di contrapposizione – è inammissibile la loro costituzione in giudizio a mezzo di uno stesso procuratore, al quale sia stato conferito mandato con un unico atto, e ciò anche in ipotesi di simultaneus processus dato che il difensore non può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, essendo siffatta violazione rilevabile di ufficio, anche in sede di appello, in quanto investe il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti; peraltro, il carattere dell'attualità del conflitto può anche venire meno, ma a detto fine è necessario che dalle risultanze processuali emerga che la contrapposizione di interessi è stata effettivamente superata, come accade nel caso in cui una delle parti abbia rinunciato alle proprie pretese, in conflitto con quelle vantate dalla parte rappresentata dallo stesso difensore. (In applicazione di siffatto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato improcedibile l'appello proposto da uno stesso difensore per più parti che versavano in una situazione di conflitto di interessi).

Cass. civ. n. 12741/2005

In tema di procedimento civile, se è vero che la costituzione in giudizio di più parti, per mezzo di uno stesso procuratore, cui sia stato conferito mandato con unico atto dalle medesime parti sottoscritto, è valida solo quando fra le stesse non vi sia conflitto di interessi (il quale può essere non solo attuale ma anche virtuale), è altrettanto vero che la potenzialità del conflitto medesimo va ricostruita non come mera eventualità, bensì in correlazione stretta con il concreto rapporto esistente fra le parti, i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione. (Nella specie è stata esclusa l'esistenza di un reale conflitto di interessi, avendo le parti – legate da stretti vincoli di parentela e dalla sopravvenuta comunanza di interessi – precisato in sede di gravame le conclusioni con subordinazione della domanda dell'una rispetto a quella, potenzialmente contrapposta, delle altre, tenuto conto che le domande stesse avevano avuto ad oggetto la rivendicazione del medesimo immobile).

Cass. civ. n. 9719/2005

La procura al difensore apposta su un atto diverso da quelli indicati nell'art. 83 c.p.c. (nel caso di specie sull'ordinanza – ingiunzione) resta valida, in quanto diretta al fine di proporre opposizione a tale atto, se la controparte non sollevi con la prima difesa specifiche contestazioni circa la sua esistenza e tempestività (nella specie le contestazioni sono state sollevate solo davanti alla Corte Cass.).

Cass. civ. n. 4814/2005

L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. In assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 c.p.c., facendo così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non piú rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede.

Cass. civ. n. 3872/2005

Il rilascio della procura alle liti da parte di soggetto privo del potere di rappresentanza di una persona giuridica determina l'inesistenza soltanto di tale atto, ma non anche dell'atto di citazione (del quale la procura non costituisce requisito essenziale), con la conseguenza che quest'ultimo è idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere-dovere del giudice di decidere. Ne deriva ulteriormente che la sentenza conclusiva del processo è nulla per carenza di un presupposto necessario ai fini della valida costituzione del processo stesso, ma non inesistente, e che essa, per effetto del principio della conversione dei motivi di nullità in motivi di gravame, è suscettibile di passaggio in giudicato in caso di mancata tempestiva impugnazione nell'ambito dello stesso processo (non essendo esperibili i rimedi dell'actio o dell'exceptio nullitatis consentiti soltanto nel caso di inesistenza della sentenza).

Cass. civ. n. 561/2005

L'elezione di domicilio – atto giuridico unilaterale recettizio – è ontologicamente distinto alla procura cui accede e non è pertanto, requisito di validità del mandato ad litem

Cass. civ. n. 22285/2004

Per la validità della procura al difensore conferita con un atto separato da quelli indicati dall'art. 83, terzo comma, c.p.c. – in quanto l'art. 125, secondo comma, c.p.c. consente il conferimento della procura con atto successivo alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di merito, purchè anteriore alla costituzione della parte rappresentata in giudizio – è necessario che l'autografia della firma di quest'ultima sia attestata dal notaio, pubblico ufficiale all'uopo autorizzato, mentre è inidonea l'attestazione del difensore, perchè tale potere gli spetta soltanto se la procura gli è conferita al momento, e quindi in uno degli atti indicati dell'art. 83, terzo comma, c.p.c.

Cass. civ. n. 16266/2004

Una procura alle liti rilasciata con atto separato aggiunto all'atto giudiziale e sottoscritta con crocesegno non è suscettibile di autenticazione da parte di un impiegato comunale, sia perché la sottoscrizione, essendo indispensabile ai fini dell'individuazione dell'autore del documento e costituendo un elemento essenziale dello stesso, deve risultare da segni grafici che indichino, anche in forma abbreviata, le generalità del soggetto che conferisce la procura, sia perché, comunque, un impiegato comunale non può validamente autenticare sottoscrizioni di atti – come la procura alle liti – diversi da quelli rivolti alla pubblica amministrazione per ottenere un provvedimento amministrativo né, a maggior ragione, redigere un atto pubblico contenente una manifestazione di volontà negoziale resa da una persona incapace di sottoscrivere.

Cass. civ. n. 12821/2004

Per il disposto dell'art. 12 della legge 31 maggio 1995, n. 218, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale tuttavia, nella parte in cui consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicché in tali evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della lex loci occorre però che il diritto straniero quanto meno conosca i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell'ordinamento italiano e che consistono, per la scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione in relazione al quale la procura speciale, rilasciata in Francia, non era stata autenticata validamente, sia perché la sottoscrizione della procura era anteriore di quattro giorni alla certificazione apposta in calce da un notaio, sia perché, in generale, il diritto francese non conosce l'istituto dell'autenticazione, non essendo riconducibile a questa la c.d. «autentica minore» consistente in una certificazione diversa, per natura ed efficacia, dalla vera e propria autenticazione).

Cass. civ. n. 11326/2004

La procura è atto geneticamente sostanziale con rilevanza processuale (quale presupposto per la valida costituzione del rapporto processuale, da valutarsi con esclusivo riferimento all'atto introduttivo del giudizio, non potendo l'eventuale relativo iniziale difetto essere sanato mediante successiva ratifica), che va interpretato – secondo i criteri ermeneutici stabiliti per gli atti di parte dal combinato disposto di cui agli artt. 1367 c.c. e 159 c.p.c. nel rispetto in particolare del principio di relativa conservazione – in relazione al contesto dell'atto cui essa accede, rimanendo sotto tale profilo censurabile in ordine alle eventuali omissioni ed incongruità argomentative, e non anche mediante la mera denunzia dell'ingiustificatezza del risultato interpretativo raggiunto, prospettante invero un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 10913/2004

Con riguardo all'attività degli avvocati dipendenti da enti pubblici, abilitati unicamente al patrocinio per le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro attività, il rilascio della procura ha effetto esclusivamente per la durata del sottostante rapporto di pubblico impiego e viene meno col cessare di questo, senza alcuna ultrattività, determinando il venir meno altresì della elezione di domicilio, con conseguente ritualità della notifica dell'impugnazione fatta alla parte personalmente.

Cass. civ. n. 7731/2004

Il requisito, posto dall'art. 83, terzo comma, c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 1 della legge 27 maggio 1997, n. 141), della materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale la procura sia stata rilasciata, e l'atto cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi; ne consegue che, ai fini della validità della procura, non è richiesto che il rilascio di essa su fuglio separato sia reso necessario dal totale riempimento dell'ultima pagina dell'atto cui accede, né che la procura, sia stata redatta nelle prime righe del foglio separato.

Cass. civ. n. 5463/2004

In base al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, ferma rimanendo la esclusiva spettanza al sindaco – e non anche ai dirigenti dell'ente – del potere di rappresentanza processuale del Comune, deve ritenersi legittimo il rilascio della procura alle liti al difensore da parte di un dirigente comunale (nella fattispecie, il funzionario titolare dell'«ufficio tributi») in virtù di delega sindacale all'esercizio del suddetto potere, allorché la delega contenga la specificazione, attraverso il richiamo ai soli affari di competenza dell'ufficio di cui il dirigente sia responsabile in ordine ai quali è perciò dotato dei poteri di rappresentanza sostanziale chiaramente attribuitigli dall'art. 107 del citato D.L.vo n. 267 del 2000 – dei rapporti cui deve intendersi riferito il conferimento dei poteri di rappresentanza processuale: ciò consente, infatti, di escludere sia che sussistano elementi di indeterminatezza della delega sindacale, sia che si sia realizzata una surrettizia sostituzione del legale rappresentante dell'ente.

Cass. civ. n. 17873/2003

In tema di procedimento civile, la nomina di un nuovo difensore in sostituzione di un altro in corso di causa, pur potendo essere effettuata anche su un atto diverso da quelli indicati nell'art. 83, terzo comma c.p.c. (purché evidenzi inequivocabilmente la volontà della parte di conferire la procura), deve porsi in essere in un atto determinante l'ingresso della parte in giudizio, ossia in un atto lato sensu processuale, atteso che la natura processuale dello stesso ne rivela l'inerenza allo specifico processo per il quale la procura è stata rilasciata.

Cass. civ. n. 16991/2003

Nel giudizio di merito, la procura alle liti conferita da una persona giuridica, di cui non è stato indicato, così nella procura come nell'atto di citazione cui essa accede, né l'organo titolare del potere di rappresentanze, né il nome della persona fisica titolare del relativo ufficio, la cui sottoscrizione risulta illeggibile, è affetta da nullità assoluta, la quale non è sanabile né attraverso l'esercizio dei poteri istruttori (peraltro di natura discrezionale) conferiti al giudice dall'art. 182 c.p.c., né mediante la produzione documentale prevista dall'art. 372 dello stesso codice per il giudizio di legittimità (norma, in ogni caso, non estensibile al giudizio di merito).

Cass. civ. n. 16103/2003

Il principio secondo cui la persona fisica che, nella sua qualità di legale rappresentante della persona giuridica, abbia conferito mandato al difensore, non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, spettando invece alla parte che contesta la sussistenza di detta qualità fornire la relativa prova negativa, con la conseguenza che, ove manchi tale contestazione la rappresentanza processuale si stabilizza e la relativa questione non è più proponibile in cassazione, trova applicazione anche nel caso in cui la persona giuridica sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, sempreché l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale la sentenza impugnata veniva censurata deducendosi per la prima volta che il legale rappresentante delle FF.SS. Spa non avesse il potere di nominare un procuratore speciale).

Cass. civ. n. 12131/2003

In tema di procura alle liti rilasciata nell'interesse di società per azioni, ove la controparte eccepisca il difetto di rappresentanza della società in capo al soggetto che abbia conferito la procura, è onere della società medesima fornire la documentazione idonea a provare detta titolarità, e ciò indipendentemente dal riferimento, contenuto nella procura ad litem a margine del ricorso introduttivo, all'atto notarile, come dall'apposizione della firma per autenticazione da parte del difensore.

Cass. civ. n. 12080/2003

Ai sensi dell'art. 83, c.p.c. come modificato dall'art. 1, legge n. 141 del 1997, la procura si considera apposta in calce al ricorso con il quale, nel rito del lavoro, venga proposto appello, anche se rilasciata su foglio separato congiunto materialmente a tale atto (nella specie, mediante “spillatura”), non incidendo sulla sua validità la circostanza che nella stessa non vi sia alcun riferimento alla sentenza da impugnare, in quanto il nuovo testo dell'art. 83, cit., interpretato alla luce dei criteri letterale, teleologico e sistematico, fa ritenere che la posizione topografica della procura è idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede, essendo altresì irrilevante la mancanza della data, in quanto nei giudizi introdotti mediante ricorso, con procura rilasciata a margine o in calce, ma priva della data del suo conferimento, nessuna sanzione di inesistenza è legittimamente predicabile, dovendosi necessariamente presumere la coincidenza della data di conferimento dell'atto de quo con quella del deposito del ricorso.

Cass. civ. n. 7772/2003

L'interpretazione della procura alle liti di cui all'art. 83 c.p.c. (e, cioè di un atto di parte) è soggetta al principio ermeneutico stabilito per gli atti di parte dagli artt. 1367 c.c. e 159 c.p.c., e pertanto deve essere compiuta nel rispetto della regola della conservazione del negozio, sicché la procura alle liti conferita per il giudizio di cognizione, nel quale si è formato il titolo esecutivo, e per il successivo giudizio di esecuzione vale anche per tutti i gradi del giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a quel titolo.

Cass. civ. n. 444/2003

In materia di procedimento civile, l'espressione “atto cui si riferisce” contemplata nel periodo (introdotto dall'art. 1 legge n. 141 del 1997) recato dal terzo comma dell'art. 83 c.p.c. (secondo cui la “La procura si considera apposto in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce”) va intesa con riferimento ad uno qualsiasi degli atti elencati dalla prima parte dello stesso comma dell'articolo modificato, senza che sia possibile restringerne la portata ai soli atti formati dal procuratore cui il potere di rappresentanza processuale sia stato conferito (con il negozio contenuto su foglio separato).

Cass. civ. n. 17550/2002

Nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, competente a conferire al difensore del comune la procura alle liti è il sindaco, non essendo necessaria l'autorizzazione della giunta municipale, atteso che al sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente, mentre la giunta comunale ha una competenza residuale, sussistente cioè soltanto nei limiti in cui norme legislative o statutarie non la riservino al sindaco.

Cass. civ. n. 13761/2002

In tema di procura alle liti rilasciata da persona giuridica, la procura con firma illeggibile di soggetto che si qualifica, nella stessa procura o nel contesto dell'atto cui questa accede, come legale rappresentante di persona giuridica privata, si presume validamente rilasciata dalla persona fisica investita, secondo lo statuto, del necessario potere rappresentativo, e spetta alla controparte non semplicemente dedurre l'illeggibilità della firma, ma contestare, con valide e specifiche ragioni e prove, che la firma sia quella del soggetto cui compete la rappresentanza processuale della persona giuridica.

Cass. civ. n. 9252/2002

La carenza di mandato, da parte del convenuto, al professionista che in giudizio si presenti, falsamente, come suo procuratore non incide sulla regolarità del contraddittorio, che è validamente instaurato con la regolare notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma vizia soltanto la costituzione del convenuto medesimo, senza che l'eventuale mancanza della dichiarazione di contumacia di quest'ultimo invalidi la successiva pronunzia della sentenza, quando non si siano verificate violazioni delle norme dettate a tutela della posizione del contumace.

Cass. civ. n. 7186/2002

La procura al difensore, mancante della sottoscrizione della parte – ovvero con sottoscrizione falsa – determina l'inesistenza di tale atto, non dell'atto di citazione, di cui non costituisce requisito essenziale, e pertanto questo è idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere-dovere del giudice di decidere, con la conseguenza che l'atto conclusivo del processo, ossia la sentenza, è nulla per carenza di un presupposto processuale per la valida costituzione del processo, ma non inesistente ed è perciò suscettibile di passaggio in giudicato in caso di mancata tempestiva impugnazione, non essendo esperibili i rimedi dell'actio e dell'exceptio nullitatis, consentiti nel diverso caso di inesistenza della sentenza.

Cass. civ. n. 5136/2002

La persona fisica che, nella qualità di organo della persona giuridica, abbia conferito mandato al difensore, non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità allorché la controparte, non avendo eccepito o contestato alcunché al riguardo, abbia impostato un sistema difensivo fondato su circostanze logicamente incompatibili con il disconoscimento del potere rappresentativo; né, in tal caso, il giudice – il quale deve rilevare d'ufficio il difetto di legittimazione processuale delle parti – è tenuto a svolgere di sua iniziativa alcun accertamento sull'effettiva esistenza di detta qualità, a meno che dagli atti prodotti risultino elementi che valgano a convincerlo dell'assenza del potere rappresentativo.

Cass. civ. n. 3279/2002

Ai sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c., l'illeggibilità del nome della persona fisica, legale rappresentante di un ente collettivo, che conferisce la procura alle liti, rende invalida la procura stessa, salvo che sia idoneamente documentato, mediante la produzione di atti già esistenti al momento del conferimento, il riferimento dalla già indicata qualità di “legale rappresentante” ad una ben individuata persona fisica.

Cass. civ. n. 3116/2002

Non sussiste incertezza sulla persona fisica che ha conferito la procura nella qualità di legale rappresentante di una persona giuridica – incertezza che renderebbe invalida la procura stessa e inammissibile l'atto introduttivo del giudizio (nella specie, atto di citazione in primo grado dinanzi al tribunale) – allorché risulti idoneamente documentato, mediante la produzione di atti già esistenti al momento del conferimento, il riferimento di tale qualità ad una ben individuata persona fisica, tenendo anche conto che l'eventuale illeggibilità della firma non inficia la validità della procura stessa allorché detta firma sia identica a quella risultante da atti già esistenti al momento del conferimento e ritualmente prodotti dalla parte.

Cass. civ. n. 15977/2001

La procura costituisce il presupposto della valida costituzione del rapporto processuale per cui l'attività processuale posta in essere dal difensore privo di una valida procura è inesistente; pertanto, la nullità della procura, in quanto inidonea al raggiungimento dello scopo cui è destinata, è rilevabile d'ufficio dal giudice e tale pronuncia non è censurabile sotto il profilo del vizio dell'ultrapetizione.

Cass. civ. n. 6815/2001

Il potere certificativo, attribuito al difensore dall'art. 83, terzo comma, c.p.c., dell'autografia della sottoscrizione della parte, non si estende alla legittimazione, ai poteri e alla capacità della persona fisica che conferisce la procura in qualità di legale rappresentante di una persona giuridica e, pertanto, se la firma è illeggibile e il nome del conferente non è desumibile né dall'atto cui si riferisce né dalla procura medesima, è rilevabile d'ufficio la nullità insanabile di quest'ultima, come se la sottoscrizione non fosse stata apposta, per l'impossibilità di controllare il collegamento dell'ignoto firmatorio con l'ente, in rappresentanza del quale dichiara di agire in giudizio, e sulla fonte del potere di rappresentanza. Né tale nullità è ovviabile dal giudice con l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 182 c.p.c. non essendovi mancanza originaria della procura, sì che è consentito soltanto alla parte di produrre la necessaria documentazione, anche in Cassazione, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., purché però i documenti siano preesistenti alla data del conferimento della procura speciale ai sensi dell'art. 365 c.p.c.

Cass. civ. n. 5252/2001

Nel caso di costituzione in giudizio in base a procura generale alle liti per atto notarile, richiamata negli atti difensivi ma non prodotta, senza che l'avversario abbia sollevato eccezioni o contestazioni nel corso del giudizio di merito accettando senza riserve l'attività difensiva di controparte, deve ritenersi sussistente lo jus postulandi del difensore.

Cass. civ. n. 3757/2001

La mancata autenticazione da parte del notaio, o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 2703 c.c., della scrittura privata con la quale sia stata conferita la procura ad un difensore ne esclude la validità, senza che la disciplina formale dell'atto possa essere influenzata dalla circostanza del raggiungimento dello scopo, che la nullità della procura di per sé impedisce di conseguire. Detta nullità è rilevabile d'ufficio, attenendo alla valida costituzione del rapporto.

Cass. civ. n. 3089/2001

La procura apposta dal creditore sull'atto di precetto, con cui viene attribuito al difensore il potere di compiere tutte le attività necessarie per far conseguire alla parte rappresentata la soddisfazione del credito (procura “sino al soddisfo”), abilita lo stesso difensore a compiere, oltre che gli atti del processo esecutivo in senso stretto, anche quelli inerenti agli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra la pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito, non solo limitatamente al primo grado ma anche per l'appello, in tal caso restando superata la presunzione di cui all'art. 83, quarto comma, c.p.c., secondo cui la procura speciale si presume conferita per un determinato grado del processo se non è espressa una volontà diversa.

Cass. civ. n. 2218/2001

Quando la procura sia apposta su un atto diverso da quelli previsti dall'art. 83, secondo comma, c.p.c. l'ambito del mandato al difensore va determinato, in mancanza di una diversa manifestazione di volontà, con riferimento all'atto sul quale è apposto; sicché, in caso di procura rilasciata in calce alla copia notificata dell'atto di appello, il mandato al difensore deve ritenersi limitato a contrastare le doglianze dell'appellante e non può, in linea di principio, estendersi alla proposizione dell'appello incidentale.

Cass. civ. n. 15549/2000

In caso di mandato alle liti da conferirsi a difensore italiano da parte di cliente straniero residente all'estero, con relazione incorporata all'atto defensionale necessario per la costituzione davanti al giudice italiano, è rituale ed efficace l'autentica della firma del mandante da parte dell'autorità (quale il notaio) preposta a tale funzione nel luogo di residenza di questi all'estero, potendo essa ritenersi equipollente a quella del difensore italiano, privo del potere di certificazione nel caso suddetto. Ad un tal riguardo, poi, ove il mandante abbia nazionalità tedesca, soccorre, quanto alle esigenze di certezza, l'art. 1, n. 4 della Convenzione Italo-tedesca 7 giugno 1969, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 12 aprile 1973, n. 176, che consente, per tali autentiche, di prescindere dalla formalità della legalizzazione, altrimenti necessaria.

Cass. civ. n. 14720/2000

Non è valida la procura a proporre appello rilasciata al difensore non in calce all'atto di impugnazione, bensì in calce al precetto pedissequo alla sentenza impugnata, atteso che, pur rientrando il precetto tra gli atti in calce ai quali, a norma dell'art. 83 c.p.c., può essere posta procura, la previsione deve intendersi riferita al processo esecutivo e non a quello di cognizione.

Cass. civ. n. 11689/2000

Ai sensi dell'art. 82, terzo comma, c.p.c., le parti – salvo che nel giudizio davanti al giudice di pace, nei limiti di cui ai commi precedenti dello stesso articolo – devono stare in giudizio col ministero di un avvocato regolarmente esercente, condizione che si realizza quando il difensore è munito di procura da indicare, secondo quanto stabilito dall'art. 163 c.p.c. Ne consegue che la mancanza di procura ad litem (situazione che comprende sia l'ipotesi della procura invalida, sia l'ipotesi della mancanza di prova che una procura sia stata rilasciata) produce la nullità dell'attività processuale compiuta, da considerare tuttavia pur sempre quale attività posta in essere da una «parte» (costituita in giudizio senza il ministero del difensore). Le relative sanzioni processuali – quali la nullità o l'inammissibilità dell'impugnazione e così via – sono conseguenti alla mancanza dell'atto che assicura alla parte il necessario patrocinio del difensore tecnico e non sono certamente previste per il fatto che, fuori dalle ipotesi consentite dalla legge, sia stato fatto valere nel processo un diritto altrui in nome proprio. Del resto, è principio generale dell'ordinamento quello secondo cui non può mai assumere la qualità di parte di un atto il soggetto che agisce nella veste di rappresentante pur non avendone i poteri. Pertanto, in base agli artt. 91 e 92 c.p.c., il destinatario della pronuncia sulle spese, nell'ipotesi considerata, non può essere l'avvocato che, appunto, non assume la qualità di parte del processo.

Cass. civ. n. 10821/2000

In caso di mancata indicazione sulla copia del ricorso per cassazione notificato degli estremi della procura speciale rilasciata dal ricorrente al difensore, il rilievo che in tal modo non è consentita la verifica dell'anteriorità del rilascio della procura rispetto alla notificazione non rende il ricorso inammissibile. Infatti, dal combinato disposto degli artt. 360, primo comma, n. 5 e 369, secondo comma, n. 3 si ricava, con argomento a contrario, che siffatta carenza non costituisce causa d'inammissibilità del ricorso nel caso in cui la procura stessa sia stata rilasciata anziché con atto separato, con dichiarazione a margine o in calce al ricorso.

Cass. civ. n. 8806/2000

L'impiego della espressione «per il presente giudizio» od altra equivalente nella procura ad litem resa in primo grado vale ad abilitare il difensore alla proposizione dell'appello senza necessità del rilascio di una ulteriore delega, quando dal contesto dell'atto non risulti l'esistenza di ulteriori elementi limitativi.

Cass. civ. n. 7002/2000

I dati contenuti nell'intestazione del ricorso integrano la sottoscrizione della procura alla lite apposta a margine del ricorso stesso; pertanto la sottoscrizione senza spendita della denominazione sociale, da parte di una persona fisica che sia indiscutibilmente il legale rappresentante della società, comporta il valido conferimento della procura da parte della società stessa; sempre che questa sia l'unico soggetto coinvolto nel processo.

Cass. civ. n. 29/2000

La mancanza della firma dell'avvocato e della autenticazione della sottoscrizione della parte nella copia notificata non determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione qualora la copia contenga elementi idonei ad evidenziare la provenienza dell'atto dal difensore munito di mandato speciale.

Cass. civ. n. 289/1999

La delega conferita dal difensore ad un collega, perché lo sostituisca in udienza, rappresenta un atto tipico di esercizio dell'attività professionale, indirizzato all'espletamento dell'incarico ricevuto dal cliente, poiché il sostituto, nell'eseguire la delega intervenendo nel processo in forza di essa e senza avere ricevuto direttamente alcun mandato dal cliente del sostituito, opera solo quale “longa manus” di quest'ultimo e l'attività processuale da lui svolta è pertanto riconducibile soltanto all'esercizio professionale del sostituito ed è come se fosse svolta dallo stesso. Ne consegue che deve essere considerato indebito esercizio dell'attività professionale il comportamento di un professionista legale che, trovandosi in situazione di sospensione disciplinare da detta attività, abbia conferito delega ad un collega e si sia fatto sostituire in una causa.

Cass. civ. n. 4718/1999

La tradizionale bipartizione tra le funzioni di procuratore ed avvocato – le une dirette ad assicurare la rappresentanza della parte in giudizio, le altre a garantirne la difesa tecnica e professionale –, normativamente individuate dalle locuzioni rispettive di “ministero di difensore” e di “assistenza di difensore”, che figurano nel codice di rito, non è stata superata dall'art. 6 della legge n. 27 del 1997, che, abrogando l'art. 5 del R.D.L. 1578 del 1933, convertito nella legge n. 36 del 1934, ed abolendo la distinzione professionale tra avvocato e procuratore, ha solo eliminato la regola della cosiddetta esclusività territoriale della rappresentanza processuale, ferma restando la necessità della procura, ex art. 83, primo comma c.p.c., per il conferimento del ministero di difensore. Pertanto, in caso di dubbio sulla effettiva portata della procura, su di essa va necessariamente condotta un'indagine, da espletarsi comunque secondo il principio della conservazione dell'atto, di cui è espressione l'art. 159 c.p.c., attribuendo, cioè, alla parte la volontà che consenta all'atto di procura di produrre i suoi effetti. (Alla stregua di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione della Corte di merito, la quale aveva ritenuto affetto da nullità l'atto introduttivo del giudizio, in quanto esso non contemplava il potere di rappresentanza processuale della parte, ed il mandato rilasciato a margine dello stesso recava la locuzione “nomino difensori”, in tal modo riferendosi, secondo la erronea opinione della Corte d'appello, esclusivamente all'incarico della difesa, che, invece, non richiede l'espresso conferimento della procura; sicché alla citata locuzione non poteva che attribuirsi il valore di conferimento del ministero di difensore).

Cass. civ. n. 10782/1998

Ogniqualvolta il difensore deve esser munito di procura speciale, il conferimento di essa si presume – anche per il principio di conservazione – avvenuto per quel determinato giudizio a cui l'atto si riferisce, se è stata apposta a margine o in calce ad esso, salvo che dal suo testo non si rilevi il contrario.

Cass. civ. n. 10494/1998

La mancata certificazione, da parte del difensore, dell'autenticità della firma apposta per procura sull'atto di citazione non è causa di nullità, non essendo l'invalidità dell'atto comminata dalla legge, né incidendo la predetta formalità sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto (consistente nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato), sempre che la controparte non contesti, con valide e specifiche motivazioni, l'autografia della firma non autenticata.

Cass. civ. n. 146/1998

La mancata riproduzione della procura al difensore nella copia dell'atto d'appello notificato alla controparte non incide sulla validità dell'atto, essendo sufficiente che l'originale della procura sia contenuto in uno degli atti depositati dei quali la controparte abbia possibilità di prendere visione al fine di verificare la tempestività del rilascio e il contenuto della procura.

Cass. civ. n. 10569/1997

Poiché nelle società per azioni il potere di rappresentanza, salve eventuali esclusioni o limitazioni, spetta solo agli amministratori, la procura alle liti rilasciata da un soggetto diverso da quelli aventi per legge la rappresentanza della società e per il quale non risulti dimostrato il conferimento di tale potere – in forza di specifiche previsioni statutarie o di deliberazioni degli organi deliberanti competenti – non è idonea a rendere ammissibile la costituzione in giudizio, tanto nei gradi di merito che nel giudizio di cassazione.

Cass. civ. n. 8388/1997

La procura alle liti, come atto interamente disciplinato dalla legge processuale, è insensibile alla sorte del contratto di patrocinio, soggetto alla disciplina sostanziale relativa al mandato; la nullità del contratto di patrocinio, pertanto, non toglie al difensore lo ius postulandi attribuito con la procura. (Nella specie, la Suprema Corte, in applicazione del suesposto principio, ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal difensore di un ente pubblico per essere il procuratore sfornito della capacità di rappresentare l'ente, dovendo ritenersi nullo il contratto di conferimento dell'incarico professionale sottoscritto senza la previa acquisizione dell'autocertificazione cosiddetta «antimafia»).

Cass. civ. n. 8347/1997

Entrata in vigore la legge 27 maggio 1997, n. 141 – che ha aggiunto alla fine del terzo comma dell'art. 83 c.p.c. la disposizione per cui «la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce» – deve riconoscersi la validità di procura ad litem rilasciata da più lavoratori appellanti su più fogli separati, tutti uniti all'atto di appello per mezzo di punti metallici, sebbene non contengano alcuna porzione di quest'atto e non rechino alcun riferimento riguardo al soggetto nei cui confronti viene proposto il gravame.

Cass. civ. n. 7397/1997

L'elencazione degli atti in calce o a margine dei quali può essere apposta, a norma dell'art. 83 c.p.c., la procura alle liti non può ritenersi tassativa, tuttavia deve trattarsi pur sempre di atti determinanti l'ingresso della parte in giudizio, ossia di atti latu sensu processuali, atteso che la natura processuale degli stessi ne rivela l'inerenza allo specifico processo per il quale la procura è rilasciata, divenendo componente essenziale di essa. Ne consegue che deve ritenersi nulla la procura rilasciata in calce al decreto col quale il presidente dell'istituto per l'edilizia abitativa agevolata della Provincia di Bolzano disponeva la revoca dell'assegnazione di un alloggio e la risoluzione del relativo contratto di locazione, posto che il suddetto decreto, ancorché idoneo a produrre effetti di diritto sostanziale (la risoluzione del contratto di locazione), non ha natura processuale neppure in senso lato, trattandosi di atto amministrativo adottato dal legale rappresentante di un ente nell'esercizio delle sue attribuzioni; tale nullità non può essere sanata neppure se l'atto sia stato depositato contestualmente alla costituzione in giudizio e la controparte non abbia sollevato specifiche contestazioni.

Cass. civ. n. 8162/1996

Alla stregua del combinato disposto degli artt. 82, 83 c.p.c. e 5 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 la procura alle liti, la quale autorizzi il procuratore extra districtum a rilasciare a sua volta procura ad altro procuratore, che potrebbe legittimamente assumere la rappresentanza processuale della parte, perché «legalmente esercente» nell'ambito del distretto in cui è compreso il giudice che deve essere adito, può essere rilasciata solo mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e non anche in calce o a margine degli atti indicati nel terzo comma dell'art. 83 c.p.c., dato che in tal caso manca un soggetto abilitato dalla legge a certificare l'autografia della sottoscrizione della parte, restando escluso che tale autografia possa essere validamente certificata dal procuratore esercente extra districtum.

Cass. civ. n. 5711/1996

Per la contestazione dell'autografia della sottoscrizione apposta dal difensore per autenticare una procura speciale rilasciata in calce o a margine dell'atto introduttivo del giudizio è necessaria la querela di falso, attesa la natura dell'atto di autenticazione che, al pari dell'autenticazione della scrittura privata, mentre rileva, quanto all'effetto, come strumento di attribuzione al documento cui si riferisce della particolare efficacia probatoria prevista dal combinato disposto degli artt. 2702 e 2703, primo comma, c.c., è, quanto alla struttura, un atto pubblico risultante, in coerenza con la definizione dell'art. 2699 c.c., da un documento redatto da un pubblico ufficiale che, in quanto autorizzato a costituire la descritta certezza in ordine all'atto principale, deve per ciò stesso ritenersi necessariamente dotato di poteri idonei a presidiare di non minore certezza l'atto accessorio destinato a realizzare quel risultato, con la conseguenza che, al pari della pubblica fede concernente l'autenticità della sottoscrizione della procura, anche quella relativa alla provenienza della certificazione dal soggetto che se ne professa autore non può essere rimossa se non attraverso lo speciale procedimento di cui agli artt. 221 ss. c.p.c.

Cass. civ. n. 5087/1996

La procura conferita al difensore per il procedimento per decreto ingiuntivo si estende anche al pignoramento, essendo quest'ultimo un atto concretamente e strettamente connesso con il precetto. (Nella specie, si trattava di una procura del seguente tenore: «deleghiamo a rappresentarci ed assisterci... in ogni grado e fase del giudizio, con tutte le facoltà di legge, ivi comprese quelle di transigere, quietanzare, rinunciare ed accettare rinuncia agli atti, farsi sostituire, chiamare terzi in giudizio, sottoscrivere atto di precetto, ... l'avv. ...»).

Cass. civ. n. 2493/1996

Perché il procuratore abbia il potere di rilasciare, in nome del dominus, la procura ad un difensore è necessario che gli sia stata conferita una rappresentanza sostanziale (procura ad negotia generale o relativa al rapporto dedotto in giudizio) e che egli sia munito anche di rappresentanza processuale.

Cass. civ. n. 2329/1996

La procura al difensore apposta su un atto diverso da quelli elencati nell'art. 83 c.p.c. deve ritenersi valida, e quindi idonea all'instaurazione del rapporto processuale, quando risulti depositata al momento della costituzione in giudizio e non vengano sollevate specifiche contestazioni circa la sua esistenza e la sua tempestività, sicché detta riferibilità non possa essere posta in dubbio.

Cass. civ. n. 264/1996

Il rilascio della procura alla lite, che conferisce la rappresentanza tecnica in giudizio o ius postulandi, è soggetto alla legge italiana, con la conseguenza che è inefficace in Italia una procura alla lite rilasciata con scrittura privata priva di autenticazione, non potendosi tale requisito ritenere adempiuto in conseguenza della successiva legalizzazione dell'atto, in quanto questa consiste soltanto nell'attestazione dell'autenticità e della provenienza di una firma, apposta da un pubblico ufficiale o funzionario o da un esercente un servizio pubblico, su un atto dallo stesso formato, mentre l'autenticazione riguarda l'attestazione in ordine alla firma di un soggetto che, previa dimostrazione della propria identità, ha sottoscritto in presenza del pubblico ufficiale; con l'ulteriore conseguenza che è irrilevante ed inefficace nell'ordinamento italiano anche la indicata legalizzazione, non riferendosi, nell'ipotesi, ad un valido atto formato all'estero. L'indicata scrittura privata, priva di autenticazione, non può essere considerata valida neanche al limitato fine del conferimento, all'avvocato indicato come mandatario, del potere di nominare altri avvocati, in nome e per conto del mandante, per la sottoscrizione del ricorso per cassazione (art. 365 c.p.c.), in quanto, pur trattandosi di mandato sostanziale formato all'estero, la validità formale dello stesso deve valutarsi alla stregua dell'art. 1392 c.c. – secondo cui la procura va conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere – che trova applicazione quando la forma della procura estera non risponda ai requisiti ritenuti imprescindibili dall'ordinamento giuridico nazionale per motivi di ordine pubblico (art. 31 preleggi e, ora, art. 16, L. n. 218 del 1995), rappresentati, nell'ipotesi, dalla salvaguardia del principio dell'ordinamento processuale interno circa le rigorose formalità previste per il rilascio della procura alle liti (art. 83 c.p.c.).

Cass. civ. n. 8969/1995

Nel conferimento della procura alle liti ai sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c., la certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della sottoscrizione del conferente postula che ne sia accertata l'identità ed esige, per ciò, che ne sia indicato il nome. Pertanto, quando né nell'intestazione del ricorso per cassazione proposto da una società o da altro ente collettivo, né nella procura risulti il nome della persona fisica che l'ha conferita (perché non vi è nominativamente indicata e la firma è illeggibile), l'incertezza sulla persona del confidente, preclusiva della successiva indagine sull'esistenza in capo a lui dei necessari poteri rappresentativi, rende invalida la procura ed inammissibile il ricorso, a meno che entro i limiti di cui all'art. 372 c.p.c., sia idoneamente documentato, mediante la produzione della già indicata qualità di “legale rappresentante” ad una ben individuata persona fisica. (Nella specie la S.C. – nel ribadire il principio di cui sopra – ha anche considerato irrilevante la presenza in atti dell'autorizzazione a ricorrere, ancorché se ne potesse desumere il nome del legale rappresentante all'epoca del rilascio della stessa autorizzazione, osservando che nella procura non era affermata la provenienza della sottoscrizione da parte del suddetto legale rappresentante, facendosene invece menzione nella sola intestazione del ricorso, e quindi, fuori del contesto del conferimento della procura stessa, nel cui ambito soltanto il difensore è ex art. 83 c.p.c. eccezionalmente abilitato all'attestazione di autenticità).

Cass. civ. n. 7277/1995

La procura rilasciata al difensore perché rappresenti un comune con un riferimento al «presente giudizio», si intende estesa anche al giudizio di appello, quale ulteriore grado in cui si articola l'unico giudizio, e, conseguentemente, la delibera della giunta comunale che autorizzi il sindaco a proporre impugnazione contro la sentenza di primo grado non comporta il conferimento di un nuovo mandato al difensore, il quale resta investito dei suoi poteri di rappresentanza processuale in forza della originaria procura, rispetto alla quale la deliberazione della giunta comunale che autorizza la proposizione del gravame esprime unicamente una scelta di convenienza e opportunità in ordine alla prosecuzione del giudizio ad opera dell'originario difensore.

Cass. civ. n. 6520/1995

Ai fini della validità della procura alle liti rilasciata dal legale rappresentante di una persona giuridica (nella specie amministratore delegato di una società per azioni) ove l'atto al quale la procura si riferisce rechi nell'intestazione l'enunciazione della qualità da cui deriva il potere di rappresentanza di colui che lo sottoscrive non è necessario che della suddetta qualità venga fatta nuovamente menzione in sede di sottoscrizione con firma leggibile, mentre in caso di illeggibilità della firma la procura è egualmente valida sin dall'inizio qualora risulti in corso di causa (anche a seguito dei chiarimenti forniti dalla parte in sede di libero interrogatorio, integrati da idonea prova documentale) che essa è stata effettivamente apposta dalla persona investita del potere di rappresentanza.

Cass. civ. n. 4718/1994

Quando è rilasciata con scrittura privata autenticata, la procura alle liti deve essere sottoscritta dalla parte con segni grafici che ne indichino il nome ed il cognome, sia pure in forma abbreviata, purché decifrabile, perché la sottoscrizione, per la sua funzione di individuazione dell'autore del documento, costituisce un elemento essenziale di ogni scrittura privata; ne consegue che è inesistente, per difetto di forma, la procura alle liti con crocesegno in calce al posto della firma essendo del tutto irrilevante l'autenticazione del difensore, che ha solo lo scopo di attestare la provenienza della sottoscrizione dal suo autore e che presuppone, pertanto, la presenza dei segni grafici propri della sottoscrizione.

Cass. civ. n. 1167/1994

Nel conferimento della procura alle liti ai sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c., la certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della sottoscrizione del conferente postula che ne sia accertata l'identità ed esige, per ciò, che ne sia indicato il nome. Pertanto, quando né nell'intestazione del ricorso per cassazione proposto da una società o da altro ente collettivo, né nella procura risulti il nome della persona fisica che l'ha conferita (perché non vi è nominativamente indicata e la firma è illeggibile), l'incertezza sulla persona del conferente, preclusiva della successiva indagine sull'esistenza in capo a lui dei necessari poteri rappresentativi, rende invalida la procura ed inammissibile il ricorso, a meno che, entro i limiti di cui all'art. 372 c.p.c., sia idoneamente documentato, mediante la produzione di atti già esistenti al momento del conferimento, il riferimento della già indicata qualità di «legale rappresentante» ad una ben individuata persona fisica.

Cass. civ. n. 4992/1993

In caso di mandato alle liti da conferirsi a difensore italiano da parte di cliente straniero residente all'estero, con redazione incorporata all'atto defensionale necessario per la costituzione davanti al giudice italiano, è rituale ed efficace l'autentica della firma del mandante da parte dell'autorità preposta, come il notaio, a tale funzione nel luogo di residenza di questi all'estero, potendo essa ritenersi equipollente a quella del difensore italiano, privo del potere di certificazione nel caso suddetto, con riguardo al quale, poi, ove il mandante abbia nazionalità tedesca, soccorre, quanto alle esigenze di certezza, l'art. 1, n. 4 della Convenzione italo-tedesca 7 giugno 1969, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 12 aprile 1973, n. 176, che consente, per tali autentiche, di prescindere dalla formalità della legalizzazione, altrimenti necessaria.

Cass. civ. n. 782/1993

La costituzione in giudizio di più parti, per mezzo di uno stesso procuratore cui sia stato conferito il mandato con unico atto da tutte sottoscritto è valida solo quando fra le medesime parti non vi sia conflitto di interessi – che può essere non solo attuale, ma anche virtuale, nel senso non della sua mera eventualità, bensì del suo connaturale collegamento al particolare rapporto esistente fra le parti, i cui interessi risultino, in astratto suscettibili di contrapposizione – e non è di per sé preclusa dal disposto dell'art. 103 c.p.c., il quale contempla il simultaneus processus non solo nel caso di litisconsorzio facoltativo proprio (e cioè di connessione per il titolo o per l'oggetto), ma anche quando le varie cause abbiano in comune una o più questioni la cui soluzione sia necessaria per la decisione di tutte. (Nella specie, alla stregua dei principi di cui in massima, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito, ricognitiva della legittimità della costituzione in giudizio con unico procuratore da parte di soggetti diversi, che lamentavano lesione della titolarità di rispettivi marchi per effetto di illegittimo uso da parte di un terzo di altro marchio, similare a ciascuno dei precedenti).

Cass. civ. n. 12863/1992

Con riguardo a procura alla lite rilasciata all'estero, il requisito della legalizzazione da parte di autorità consolare italiana, di cui all'art. 15 della L. 4 gennaio 1958, n. 15, non è richiesto ove la procura medesima sia conferita a mezzo di notaio in Paese aderente alla convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva con legge del 20 dicembre 1966, n. 1253, poiché il relativo atto, di natura sostanziale, rientra tra quelli per i quali detta convenzione ha abolito l'obbligo della ricordata legalizzazione.

Cass. civ. n. 7487/1992

La procura speciale al difensore, rilasciata in primo grado «per il presente giudizio» (o processo, causa, lite ecc.), senza alcuna limitativa indicazione, esprime la volontà della parte di estendere il mandato all'appello, quale ulteriore grado in cui si articola il giudizio stesso, e, quindi, implica il superamento della presunzione di conferimento solo per il detto grado, ai sensi dell'art. 83, ultimo comma c.p.c. Peraltro, la presenza di eventuali indicazioni limitative, interpretabili in senso opposto a quello desumibile da una delle suddette locuzioni usate per il rilascio, costituisce oggetto di apprezzamento riservato al giudice del gravame e non censurabile in sede di legittimità se correttamente e congruamente motivato. (Nella specie, formulando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di appello avevano escluso l'ultrattività del mandato conferito in primo grado con la suddetta formula generica, interpretando come volontà delle parti di limitare il conferimento al solo giudizio pretorile la circostanza dell'espressa menzione della qualità di praticante-procuratore, propria del professionista officiato dell'incarico che aveva conseguito l'iscrizione nell'albo dei procuratori solo dopo la conclusione del detto giudizio).

Cass. civ. n. 2207/1991

Le forme di conferimento della procura alle liti – che consistono nell'atto pubblico o nella scrittura privata autenticata – sono previste tassativamente dall'art. 83, secondo comma, c.p.c. e non possono essere surrogate da presunzioni semplici. Pertanto, l'esistenza della procura non può essere desunta da un qualsiasi atto difensivo nel quale sia indicato come procuratore della parte un determinato legale, essendo tale indicazione idonea a produrre effetti giuridici soltanto ove sia avvalorata da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata, da cui risulti l'attribuzione del potere di rappresentanza processuale.

Cass. civ. n. 5799/1990

La procura a margine del ricorso per cassazione, sebbene priva dell'indicazione delle generalità dei difensori, è validamente rilasciata allorché il dato carente possa senza incertezza desumersi dalla compiuta specificazione dei nomi dei difensori stessi, contenuta nell'intestazione dell'atto, nonché dalla sottoscrizione da essi apposta sia in calce a questo sia per autenticazione della firma della parte che ha rilasciato la procura.

Cass. civ. n. 4285/1986

Il conferimento, in primo grado, di procura speciale alle liti mediante la formula «per il presente giudizio» o «per la presente procedura», senza specificazioni ulteriori, deve intendersi riferito a quel giudizio, articolato nei suoi diversi gradi, ed integra, quindi, quella «volontà espressa» che, vincendo la presunzione legale in senso contrario (art. 83, ultimo comma, c.p.c.), consente di ritenere la procura operante anche per il grado d'appello. Tale principio, peraltro, non può trovare applicazione allorché la procura speciale risulti in primo grado conferita solo mediante esplicito riferimento ad un tipo di giudizio (nella specie, di ammissione tardiva al fallimento) diverso da quello (nella specie, controversia previdenziale) introdotto dal ricorso, valendo in tal caso l'integrazione del contenuto della procura con quello del ricorso al quale essa inerisce soltanto a far ritenere la procura validamente conferita per il primo grado di quel giudizio (nella specie, previdenziale) introdotto da quel ricorso.

Cass. civ. n. 144/1985

Al fine della prova dell'autenticità della procura rilasciata in calce o a margine di uno degli atti indicati nel terzo comma dell'art. 83 c.p.c. è sufficiente che il difensore certifichi l'autografia della sottoscrizione della parte, non essendo necessaria l'attestazione dello stesso che la sottoscrizione sia avvenuta in sua presenza, come è invece richiesto dall'art. 2703 c.c. per l'autentica della scrittura privata da parte del pubblico ufficiale. Ne consegue che per il ricorso per cassazione, la nullità della detta certificazione, per essere eseguita da avvocato non iscritto nell'albo dei patrocinanti in Cassazione, non determina l'inammissibilità del ricorso quando quella procura alle liti sia stata conferita anche ad altro avvocato iscritto nell'apposito albo, e questi abbia sottoscritto il ricorso stesso, nella cui epigrafe sia richiamata la procura in calce o a margine, in quanto in tale ipotesi il difensore abilitato, con la sottoscrizione del ricorso cui è incorporata la procura, ne certifica la sottoscrizione da parte di colui che risulta averla conferita.

Cass. civ. n. 6585/1984

La norma dell'art. 83 c.p.c. la quale enumera gli atti sui quali nel giudizio di merito può essere rilasciata la procura speciale, pur non distinguendo gli atti provenienti dalla stessa parte che conferisce il mandato da quelli provenienti dalla controparte, richiede, tuttavia, la esistenza di un collegamento tra l'atto e la procura speciale, nel senso che questa deve essere necessariamente rilasciata o sull'atto della parte che conferisce il mandato, ovvero sulla copia notificata dell'atto dell'avversario, con la conseguenza che, quando manca tale collegamento, la procura può essere conferita soltanto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. (Nella specie, la C.S. ha confermato la decisione del giudice del merito che aveva ritenuto la nullità della procura rilasciata dall'interveniente volontario sulla copia di ricorso possessorio non proposto nei suoi confronti).

Cass. civ. n. 363/1983

In caso di mandato o procura alle liti rilasciata in corso di causa al difensore nominato in sostituzione di altro, il rilascio stesso è valido anche se avvenuto sull'originario atto di citazione – rilevando ai fini di una valida costituzione il fatto della esistenza della procura che ben può risultare da tale atto, in quanto, non facendosi luogo all'instaurazione di un nuovo procedimento, ma alla prosecuzione, pure dopo l'interruzione, dell'unico procedimento in corso, del quale permangono tutti gli effetti sostanziali e processuali, non appare giustificata la necessità che la costituzione stessa avvenga con deposito di nuova comparsa – o anche con un atto comunque diverso da quelli indicati nell'art. 83 c.p.c., non costituendo tale irregolarità, ove non appaia dubbia la volontà della parte di conferire la procura, una nullità rilevabile di ufficio ed essendo sanabile per acquiescenza, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., mentre il silenzio della sentenza sulla eccezione al riguardo sollevata deve fare presumere che il giudice abbia esercitato l'attività di controllo e constatato la regolare formazione del contraddittorio.

Cass. civ. n. 499/1982

L'elencazione tassativa degli atti sui quali può essere conferita, a norma dell'art. 83 c.p.c., la procura ad litem riguarda l'instaurazione del rapporto processuale e non anche il successivo svolgimento del processo, con la conseguenza che, in quest'ultima ipotesi la procura può conferirsi anche con mandato apposto a margine della comparsa conclusionale, purché non sia dubbia o contestata la volontà della parte di conferire il nuovo mandato alle liti. La procura così rilasciata, pertanto, legittima il procuratore nominato a ricevere le notificazioni e le comunicazioni in corso di causa e la notifica della sentenza di primo grado eseguita presso di lui è idonea a fare decorrere il termine breve per l'impugnazione.

Cass. civ. n. 6438/1981

L'atto di riassunzione della causa, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., può contenere, in calce od a margine, la procura speciale per la nomina di un nuovo procuratore, che affianchi o sostituisca quello già nominato, atteso che la tassatività dell'elencazione degli atti sui quali può essere apposta la procura alla lite, contenuta nell'art. 83, terzo comma, c.p.c., si riferisce al mandato necessario all'instaurazione del rapporto processuale, e non osta, pertanto, al rilascio di un nuovo mandato con gli atti, quale quello di riassunzione, che intervengono nel corso del processo.

Cass. civ. n. 5160/1981

È valida, a norma dell'art. 83 c.p.c., la procura al difensore per un giudizio civile (nella specie: ex art. 314 comma 12 c.c.) rilasciata da un detenuto mediante dichiarazione ricevuta dal direttore dello stabilimento carcerario ed iscritta nel registro previsto dall'art. 80 c.p.p., poiché, da un lato — alla stregua della lettera di tale disposizione e della sua ratio, volta ad evitare che lo stato di privazione legale della libertà del titolare di un diritto si risolva in un pregiudizio per il legittimo esercizio della difesa di esso — deve ritenersi che l'indicata iscrizione attribuisca pubblica fede, relativamente alla provenienza ed alla fedeltà, al contenuto delle dichiarazioni formanti oggetto della medesima, ancorché estranee alla posizione processuale penale del dichiarante, e, dall'altro lato, le modalità e l'efficacia dell'attività di ricezione del direttore del carcere ex art. 80 citato, come ivi configurate, comportano un implicito riconoscimento allo stesso, quale pubblico ufficiale, dell'autorizzazione a redigere atti pubblici ai sensi dell'art. 2699 c.c.

Cass. civ. n. 579/1981

Dal mandato o procura alle liti – consistente nella dichiarazione ex art. 83 c.p.c. della parte (o di chi per essa) che investe della rappresentanza in giudizio il difensore – si distingue il rapporto interno tra quest'ultimo e la parte (o chi per essa), attinente al conferimento dell'incarico, il quale è soggetto alle norme di un ordinario mandato di diritto sostanziale, sicché cliente è, indipendentemente dalla provenienza della procura alle liti, colui che affida il patrocinio al legale e che, avendogli chiesto la prestazione della sua opera, è obbligato direttamente alla corresponsione del relativo compenso.

Cass. civ. n. 4250/1980

A differenza della procura ad litem, che è negozio unilaterale che conferisce al difensore la rappresentanza della parte in giudizio e permette di riferire a quest'ultimo gli effetti dell'attività procuratoria espletata, l'affidamento dell'incarico di svolgere detta attività può provenire anche da persona diversa dalla parte in giudizio — salva la necessità della procura per la riferibilità alla parte dell'attività procuratoria svolta in favore della medesima dal legale incaricato — e si inquadra nello schema del controllo di affidamento dell'incarico di prestazione di opera professionale, con la conseguenza che la conclusione di tale negozio bilaterale legittima il procuratore che ha ricevuto l'incarico a rivolgersi, per il compenso, a colui dal quale è stato officiato. La configurabilità del conferimento di incarico di attività procuratore da avvocato ad altro avvocato fuori del distretto nel quale può esercitare il primo professionista non è esclusa dal fatto che (ex art. 9 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578) la sostituzione del procuratore può avvenire nell'ambito dei procuratori iscritti nello stesso albo o, per il compimento di singoli atti, nel limite della circoscrizione della corte d'appello, in quanto tale circostanza importa soltanto che nel primo caso, a differenza del secondo (in cui è sufficiente la procura inizialmente conferita dalla parte), è invece necessario che la parte medesima conferisca un'ulteriore procura all'avvocato successivamente nominato dal primo professionista.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 83 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Luigi V. chiede
sabato 26/02/2022 - Toscana
“Salve,
ho dato mandato ad un avvocato di aiutarmi a recuperare un credito che si è creato a causa di un prestito che ho fatto ad una persona. Ieri ho firmato il mandato ma vorrei sottoporglielo perché ho avuto tantissime brutte avventure e vorrei capire se ci puo' essere qualcosa che non quadra.
Il seguente è il testo del mandato... ho omesso vari dati ponendo dei puntini:

--
"""Io sottoscritto Sig. Tizio Caio (..codice fiscale...) nato a .. il... e residente .... carta d'identità num.... delego e conferisco mandato all'Avvocato Cognome Nome del foro di XXX (..codice fiscale..) affinché in mio nome e per mio conto proceda al recupero delle somme di denaro a me spettanti a seguito di prestito.
A tal fine conferisco al predetto legale ogni più ampia facoltà di legge ivi comprese a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo la facoltà di transigere, conciliare, incassare.
Eleggo domicilio presso e nello studio del predetto avvocato sito in Miacittà via... pec...fax..
Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4 comma 3 DL n 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli art. 17 e 20 del medesimo decreto nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 2 comma 7 D. L. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, disciplinata dagli art. 2 e ss del suddetto decreto legge.
Dichiaro di essere stato edotto circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.
Dichiaro altresì che mi sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato a cui con la presente conferisco mandato.
Dichiaro infine ai sensi dlgs n196/2003 e smi di essere stato informato che i miei dati personali anche sensibili verranno utilizzati in conformità del predetto decreto e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del mandato, autorizzando fin da ora il loro trattamento."""
------

Mi scusi ci possono essere alcuni errori di ortografia in quanto l'ho dovuto copiare a mano dal foglio di carta.
Vorrei solo sapere se secondo lei è tutto corretto o se posso incorrere in qualche imbroglio.
Una persona mi ha prospettato che il mio credito verrebbe versato sul CC dell'avvocato e che questo potrebbe tenersi i soldi. Oppure che le spese dell'avvocato vengano trattenuto dal credito.
La cosa che mi ha lasciato qualche dubbio è stata la parola "incassare"
Saluti”
Consulenza legale i 04/03/2022
Il testo riportato nel quesito corrisponde al contenuto “standard” di una procura ad litem, ovvero il “mandato difensivo” che viene firmato ad un avvocato per essere assistiti e rappresentati in giudizio.
In particolare, i dubbi e i timori riguardanti la delega all’incasso sono infondati. Essa infatti attribuisce al legale il potere di riscuotere somme dalla controparte in nome e per conto del proprio cliente, ma non lo autorizza in alcun modo a trattenere per sé tali somme.
Tale principio è stato ribadito anche recentemente dal Consiglio Nazionale Forense: “la procura alle liti che facultizzi l’avvocato ad incassare somme per conto del cliente, di per sé non comprende né giustifica il trattenimento delle somme stesse, che il professionista ha invece l’obbligo di mettere tempestivamente a disposizione dell’assistito rendendogliene altresì conto” (sentenza n. 238 del 4 dicembre 2020).

Guglielmo chiede
martedì 18/08/2015 - Veneto
“SE UN AVVOCATO, SOTTOSCRIVE IN AUTENTICA DELLA FIRMA, UNA PROCURA ALLA LITE, NON AVENDO MAI INCONTRATO IL CLIENTE, SAPENDO CHE LA FIRMA E' COMUNQUE DEL CLIENTE, IN QUANTO ALTRO LEGALE INDICATO NELLA PROCURA LO HA GARANTITO A QUESTI, INVECE DI FIRMARLA LUI L'AUTENTICA, COME PENSAVA VOLEVA IL CLIENTE, LA PROCURA E' VALIDA.
IL MOTIVO SEMBRA CHE DERIVI DAL FATTO CHE IL LEGALE REALMENTE INCARICATO NON SIA CASSAZIONI STA E SEMBRA NON ABBIA FIRMATO NEMMENO IL RICORSO PER CASSAZIONE.
MA E' STATO PAGATO. QUINDI NON HA RESPONSABILITÀ' DELL'ATTO CHE HA PREPARATO ? DEDUCO CHE DEBBA RESTITUIRE I DENARI ? CONSIDERANDO CHE VI E' UN ACCORDO TRA IL CLIENTE E IL LEGALE NON CASSAZIONI STA CHE PREVEDE CHE NULLA SPETTI AGLI ALTRI LEGALI EVENTUALMENTE FIRMATARI DEL CONTRO RICORSO. CONSIGLI ?
GRAZIE”
Consulenza legale i 25/08/2015
La situazione descritta nel quesito si verifica con una certa frequenza nella prassi e, nonostante alcuni profili sospetti dal punto di vista deontologico, non emerge un fondato motivo per sostenere che il legale incaricato dal cliente non abbia diritto al compenso.

La "validità" della procura, per come la si intende nel quesito, può essere letta da due punti di vista:
- verso l'esterno, la procura appare valida, in quanto sono presenti sia la sottoscrizione del cliente che quella dell'avvocato che poi ha firmato il ricorso per Cassazione. La firma del cliente è stata autenticata da un altro avvocato presente in procura, quindi sotto questo punto di vista non vi possono essere contestazioni. Si configura una situazione in cui, in presenza di più procuratori, opera la presunzione di conferimento disgiunto dell'incarico, pertanto, è sufficiente che un solo difensore sottoscriva poi il ricorso (ai sensi dell'art. 365 del c.p.c.);
- nei rapporti interni tra le parti, la scelta di un avvocato cassazionista effettuata senza avvisare il cliente, non tanto della persona prescelta, ma quanto del fatto stesso che l'avvocato incaricato non aveva l'abilitazione alle corti superiori, può essere fonte di responsabilità disciplinare.
Dal punto di vista disciplinare, se l'avvocato ha instillato nel cliente la fiducia nel fatto di essere egli stesso cassazionista, agendo quindi con dolo, si potrebbe ravvisare un comportamento censurabile, basato sulla violazione dei doveri di trasparenza e informazione alla parte assistita.

Per quanto concerne i pagamenti effettuati al legale non cassazionista, non si ravvisano ragioni per cui l'accordo/preventivo sottoscritto dal cliente non sia valido: il cliente, quindi, è tenuto a pagare solo il legale incaricato. Se si è effettivamente svolta attività giudiziale, al di là dall'esito della causa, i pagamenti sono dovuti, salvo il diritto al risarcimento del danno che possa essere provato in un separato e autonomo giudizio civile contro l'avvocato.

Il pagamento dell'onorario degli altri avvocati coinvolti è a carico dell'avvocato incaricato, sia in base allo stesso accordo sottoscritto tra le parti, sia ai sensi dell'art. 30 del codice deontologico forense, il quale stabilisce che è l'avvocato, che abbia scelto e incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, a doverlo retribuire, se non lo fa l'assistito, per le più diverse ragioni (compreso un accordo concluso in tal senso).

Se si desidera che l'avvocato venga sanzionato dall'Ordine di appartenenza, si potrà presentare una segnalazione a quest'ultimo, indicando i fatti così come si sono svolti e chiedendo all'organo preposto di analizzare la situazione ed individuare eventuali responsabilità disciplinari del collega. Il procedimento disciplinare si potrà concludere con una sanzione per l'avvocato (avvertimento, censura, sospensione, radiazione), ma non con un risarcimento del danno da corrispondere al cliente: si ponderi, pertanto, con attenzione l'opportunità di presentare la segnalazione, in quanto potrebbe comunque non portare a nessun risultato utile per l'ex cliente, considerato altresì il fatto che - salvo situazione di straordinaria negligenza o dolo - gli Ordini degli Avvocati tendono a limitare le sanzioni a semplici avvertimenti scritti nei confronti i propri iscritti.

Anonimo chiede
mercoledì 22/01/2014 - Lazio
“Nel complimentarmi con l'ottimo servizio da Voi offerto, provvedo ad illustrare il quesito, chiedendovi (omissis):
"Il giorno (omissis) è stata emessa una sentenza dal (omissis), per una causa civile promossa da me, mio fratello e nostro padre nel (omissis), il cui esito non è stato quello da noi sperato ma che, dati i lunghi tempi di attesa trascorsi per raggiungere questo primo passo, ci scoraggiano nell'intraprendere un eventuale appello come ha invece suggerito il nostro avvocato...
Ci è stato spiegato che i tempi per un eventuale appello (promosso da noi o dalla controparte) vanno dai 30 giorni ad un anno dalla notifica, e temiamo che questa notifica sarà fatta slittare oltre i 30 giorni dall'emissione della sentenza proprio per favorire altra perdita di tempo. A suo tempo inoltre, abbiamo firmato la delega all'Avvocato poiché viviamo a centinaia di km dall'abitazione per cui abbiamo promosso la causa.
Sulla base di quanto raccontato, vi chiedo:
1- può l'avvocato proporre ricorso in Appello con la sola delega firmata a suo tempo oppure dobbiamo firmare un nuovo atto?
2- Dal momento che, ripeto, non vogliamo ricorrere in Appello, come facciamo a far si che la notifica a noi ed alla controparte venga effettuata entro i famosi 30 giorni dalla sentenza?
3 - Dal momento che il giudice ha accolto una delle nostre istanze ordinando alla controparte di spostare delle (omissis) posti sul muro di confine tra la nostra abitazione ed il loro locale, e che la stessa controparte ha venduto il locale ad (omissis), bisogna intraprendere una nuova azione giudiziaria alla nuova proprietaria, tenendo presente che la sentenza è esecutiva?"
Grazie.”
Consulenza legale i 03/02/2014
1.
L'atto mediante il quale il cliente conferisce all'avvocato il potere di rappresentarlo in giudizio è la procura alle liti, disciplinata dall'art. 83 c.p.c.
L'ultimo comma di tale disposizione recita: "La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell'atto non è espressa volontà diversa".
Pertanto, di regola, per proporre appello contro una sentenza di primo grado dovrà essere rilasciata all'avvocato una nuova procura.
E' consuetudine, tuttavia, che l'avvocato cui sia stato dato mandato per il primo grado di giudizio faccia sottoscrivere al cliente sin dall'inizio un mandato professionale in cui è prevista anche la legittimazione a proporre appello. Ciò potrebbe indurre a ritenere, sul piano esclusivamente processuale, che sia validamente proposto un appello da parte del legale, anche in assenza del consenso del cliente.
Tuttavia, non è possibile ritenere che il legale possa autonomamente decidere di proporre impugnazione contro una sentenza emessa nei confronti del suo assistito, se questi non lo ha espressamente incaricato di farlo. Tra cliente e avvocato, infatti, corre un rapporto di mandato, in virtù del quale il legale, seppur "libero" nelle scelte di natura squisitamente tecnica, è pur sempre tenuto ad eseguire la volontà del suo assistito.
Dal punto di vista deontologico, il rapporto tra l'avvocato e la parte assistita è infatti fondato sulla fiducia (art. 35, Codice Deontologico Forense). Ciò implica che il legale non possa mai sostituirsi al cliente nelle scelte e nelle valutazioni economiche a questi spettanti; né egli ha diritto di proseguire autonomamente una lite se la volontà del cliente va in una direzione opposta.
In ogni caso, al fine di tutelarsi contro ogni possibile scenario, sarà opportuno inviare raccomandata a.r. all'avvocato in cui si specifica che non c'è la volontà di proseguire con il secondo grado di giudizio e si diffida l'avvocato dal depositare qualsiasi atto. In caso di vera e propria rottura dei rapporti con il legale, gli si potrà direttamente inviare lettera di revoca del mandato (art. 85 c.p.c.), così che lo stesso non possa più agire in nome e per conto del cliente.

2.
E' opportuno un chiarimento circa i termini per proporre appello contro la sentenza di primo grado.
Esistono due termini, usualmente definiti, rispettivamente, "breve" e "lungo".
Il termine "breve", ai sensi dell'art. 325 del c.p.c., è di 30 giorni e decorre esclusivamente dalla notificazione della sentenza al procuratore costituito in primo grado (art. 326 del c.p.c.).
Il termine "lungo", previsto dall'art. 327 del c.p.c., decorre invece dalla pubblicazione della sentenza (cioè dal deposito della stessa da parte del giudice presso la cancelleria) ed è di sei mesi per i procedimenti instaurati a partire dall’entrata in vigore della legge 69/2009 avvenuta il 4 luglio del 2009; di un anno per tutti quelli precedenti.
Nel caso di specie, essendo il processo iniziato prima del 2009, la sentenza non può essere appellata:
- trascorsi 30 giorni dalla notifica della stessa all'avvocato della parte soccombente (notifica che può avvenire anche dopo i 30 giorni dalla pubblicazione della stessa!);
- trascorso comunque un anno dal suo deposito in cancelleria (nel caso di specie, un anno + 45 giorni di sospensione feriale dal 7.1.2014).
Va da sé che non è possibile "costringere" la controparte a notificare all'altra la sentenza. Se essa non lo fa spontaneamente, dovrà decorrere l'intero anno affinché il provvedimento non sia più appellabile.

3.
Alla terza domanda va data risposta positiva. Dopo aver notificato alla controparte la sentenza munita di formula esecutiva ed il precetto (art. 479 c.p.c.), dovrà essere instaurato un processo esecutivo ai sensi degli artt. 612 ss. c.p.c., per far sì che la controparte ottemperi alla sentenza. Trattandosi di esecuzione di un obbligo di "fare", sarà poi il giudice dell'esecuzione a stabilire le modalità dell'esecuzione stessa. Nel caso di specie, l'esecuzione coinvolgerà di fatto anche un terzo estraneo al giudizio. In tal caso, è auspicabile che il giudice dell'esecuzione presso cui è stato depositato il ricorso ordini di provvedere alla notifica dell'atto anche al terzo nuovo proprietario, affinché questo partecipi all'udienza in cui verranno determinate le modalità concrete dell'esecuzione. Il terzo potrà difendere le proprie eventuali ragioni, anche proponendo opposizione all'esecuzione, ed aprendo così un nuovo giudizio che avrà ad oggetto il diritto del creditore di procedere esecutivamente contro di lui.