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Articolo 64 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Responsabilità del consulente

Dispositivo dell'art. 64 Codice di procedura civile

Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del Codice penale relative ai periti (1).

In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a diecimilatrecentoventinove euro (2). Si applica l'articolo 35 del Codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti (3).

Note

(1) L'inciso della norma fa riferimento alla responsabilità penale del c.t.u., in relazione alla quale vengono in rilievo l'art. 314 del c.p. e ss. relativi al peculato, l'art. 366 del c.p. in caso di rifiuto di uffici legalmente dovuti e infine l'art. 373 del c.p. in relazione alla falsa perizia o interpretazione.
(2) In tema di responsabilità civile, la norma si riferisce alla responsabilità extracontrattuale che sussiste nei soli casi di dolo e colpa grave nell'esecuzione dell'incarico.
Tuttavia, risulta problematica l'individuazione in concreto dei casi di colpa grave, che sembra da escludersi nei soli casi di errore anche se causati da imperizia.
Infine, diversamente dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario (si cfr.60), la norma in analisi configura anche una responsabilità disciplinare in quanto il c.t.u. appartiene al relativo ordine professionale ed è anche iscritto all'apposito albo presso gli uffici giudiziari.
(3) Secondo l'opinione dottrinale prevalente il danno causato dalla condotta del consulente è risarcibile solo se provato. Inoltre, al risarcimento può unirsi anche la diversa azione di indebito soggettivo di cui all'art. 2036 del c.c. per l'ingiustificato arricchimento del consulente, esperibile dalla parte che abbia anticipato le spese della consulenza, poi dichiarata nulla.

Spiegazione dell'art. 64 Codice di procedura civile

Tre sono i tipi di responsabilità a cui il consulente è soggetto: civile, penale e disciplinare.
Si parla di responsabilità disciplinare in quanto il CTU appartiene normalmente ad un ordine professionale e la sua condotta può integrare anche violazione delle norme contenute nell’ordinamento professionale di categoria.
Dal punto di vista penale, l'articolo in esame richiama espressamente le norme dettate dal codice penale per i periti, ovvero l’art. 314 c.p. e ss. (in materia di peculato), l’art. art. 366 del c.p., applicabile per il caso di rifiuto di uffici legalmente dovuti (l’art. 63 del c.p.c. dice che il consulente ha l’obbligo di prestare il suo ufficio) ed infine l’art. 373 del c.p., relativo al reato di falsa perizia o interpretazione.

Sotto il profilo della responsabilità civile, dottrina e giurisprudenza prevalenti ricostruiscono la fattispecie quale forma di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, la quale potrà essere fatta valere ex art. 2043 del c.c. solo nel caso in cui il consulente tecnico incorra in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti.
Secondo un diverso ed isolato orientamento dottrinario, invece, la responsabilità civile di tale figura professionale deve considerarsi come conseguenza giuridica dell’inadempimento della sua obbligazione (ex art. 1218 del c.c.), a cui può applicarsi il principio di quella particolare forma di responsabilità definita da contatto sociale.

Ma la responsabilità che grava sul CTU non è soltanto quella legata agli atti da lui personalmente posti in essere, in quanto si ritiene che egli sia pure tenuto ad assumersi ogni responsabilità morale e scientifica in relazione all’opera di esperti a cui ha fatto eventualmente ricorso per il compimento di particolari indagini o per l’acquisizione di elementi di giudizio.
Si ritiene, invece, che l’imperizia non possa mai essere fonte di responsabilità ex art. 64 c.p.c..

Passando adesso ad esaminare alcune ipotesi peculiari di responsabilità del consulente, è stato in giurisprudenza affermato che, nel campo della consulenza medico legale, incorre in responsabilità il consulente che si arresti a quanto riferito dal periziato, incombendo sul medesimo il dovere di verificare scientificamente le effettive condizioni fisiche della persona esaminata, attraverso un controllo obiettivo tale da poter giustificare medico-legalmente le proprie conclusioni.
Va, tuttavia, precisato che la previsione di un obbligo risarcitorio per gli eventi lesivi causati dal consulente medico-legale in occasione dell’espletamento del proprio incarico vale ad escludere l’operare degli altri criteri previsti dal nostro ordinamento in tema di valutazione della responsabilità professionale del medico.

Massime relative all'art. 64 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 13636/2018

La redazione della perizia giurata di stima volta, ex art. 5 della l. n. 448 del 2001, alla determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli non quotati nei mercati regolamentati non è assistita dalla fede privilegiata propria dell'atto pubblico, con la conseguenza che l'Amministrazione può verificare l'effettivo valore di tali beni ove emergano fondate ragioni per ritenere che la stessa sia priva dei requisiti di affidabilità ed obiettività di giudizio, senza che a ciò osti il richiamo all'applicabilità a detta perizia dell'art. 64 c.p.c., che ha il solo scopo di assoggettare il professionista incaricato dal privato alla medesima responsabilità penale del consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice.

Cass. civ. n. 13010/2016

Il perito di stima nominato dal giudice dell'esecuzione risponde nei confronti dell'aggiudicatario, a titolo di responsabilità extracontrattuale, per il danno da questi patito in virtù dell'erronea valutazione dell'immobile staggito, solo ove ne sia accertato il comportamento doloso o colposo nello svolgimento dell'incarico, tale da determinare una significativa alterazione della situazione reale del bene destinato alla vendita, idonea ad incidere causalmente nella determinazione del consenso dell'acquirente. (Nella specie, la S.C. ha escluso la responsabilità del perito in relazione ai costi sostenuti dall'aggiudicatario per la regolarizzazione urbanistica dell'immobile acquistato, maggiori rispetto a quelli indicati in perizia, evidenziando come gli stessi fossero ricollegabili ad una disattenzione dell'acquirente, che non aveva considerato la mancanza, pur rappresentata dall'ausiliario nel proprio elaborato, di alcuni documenti importanti ai fini della valutazione di tali oneri).

Cass. civ. n. 18313/2015

Il consulente tecnico d'ufficio svolge, nell'interesse della giustizia, funzioni ausiliarie del giudice di natura non giurisdizionale, sicché è obbligato a risarcire i danni cagionati in violazione dei doveri connessi all'ufficio senza che sia ipotizzabile una concorrente responsabilità del Ministero della giustizia.

Cass. civ. n. 11474/1992

La domanda diretta ad ottenere dal consulente tecnico la restituzione di somme corrispostegli, in relazione ad una consulenza poi dichiarata nulla, fa valere il diritto della parte alla ripetizione di un indebito oggettivo senza trovare preclusione, diretta o indiretta, nelle disposizioni dell'art. 64 c.p.c. — che concernono la responsabilità aquiliana del consulente per i danni cagionati con fatto illecito — ed è soggetta alle ordinarie regole della competenza per valore.

Cass. civ. n. 3897/1981

La diligenza nell'esecuzione delle indagini affidategli, costituendo (ex artt. 64 e 193 c.p.c.) un preciso, quanto ovvio, obbligo del consulente, rappresenta soltanto il presupposto necessario affinché il parere dell'ausiliario sia meritevole della considerazione del giudice, che, pertanto non è dispensato dal dovere di valutare l'intrinseca attendibilità del parere stesso in rapporto alle specifiche censure contro di esso formulate dalla parte interessata.

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