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Articolo 15 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Esecuzione forzata

Dispositivo dell'art. 15 bis Codice di procedura civile

Per l'espropriazione forzata di cose mobili è competente il giudice di pace.

Per l'espropriazione forzata di cose immobili e di crediti è competente il tribunale.

Se cose mobili sono soggette all'espropriazione forzata insieme con l'immobile nel quale si trovano, per l'espropriazione è competente il tribunale anche relativamente ad esse.

Per la consegna e il rilascio di cose nonché per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare é competente il tribunale. (1)

Note

(1) Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025".
Successivamente, il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 31 ottobre 2025.

Spiegazione dell'art. 15 bis Codice di procedura civile

In forza di questa nuova disposizione normativa, a decorrere dal 31 ottobre 2021, la competenza in materia di esecuzione forzata sarà così ripartita tra Giudice di Pace e Tribunale:
  1. Giudice di Pace:
  1. Espropriazione forzata di cose mobili (art. 513 del c.p.c.)

  1. Tribunale:
  1. Espropriazione forzata di immobili (art. 555 del c.p.c.)
  2. Espropriazione di crediti presso terzi (art. 543 del c.p.c.)
  3. Consegna o rilascio di cose (art. 605 del c.p.c.)
  4. Esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare (art. 612 del c.p.c.)
  5. Cumulo dell’espropriazione forzata immobiliare e mobiliare: ipotesi espressamente disciplinata dall’art. 556 del c.p.c., il quale prevede che l’ufficiale giudiziario dovrà formare atti separati per l’immobile e per i mobili, depositando entrambi i verbali nella cancelleria del Tribunale (in realtà il deposito oggi non avviene più, in quanto i verbali di pegno, unitamente ai titoli, vanno consegnati all’avvocato del creditore procedente).

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