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Articolo 12 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni

Dispositivo dell'art. 12 Codice di procedura civile

Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio [1173 c.c.] si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione (1) (2).

[Nelle cause per finita locazione d'immobili il valore si determina in base all'ammontare del fitto o della pigione per un anno, ma se sorge controversia sulla continuazione della locazione, il valore si determina cumulando i fitti o le pigioni relativi al periodo controverso].

Il valore delle cause per divisione [713, 1111 c.c.] si determina da quello della massa attiva da dividersi (3).

Note

(1) La norma regola l'ipotesi in cui nel processo si discute solamente di una parte del rapporto obbligatorio e pertanto in base a quella porzione del rapporto in contestazione dovrà essere determinato il valore della causa, non considerando le eccezioni sollevate dal convenuto (112) eccetto quelle che, dando luogo ad un accertamento incidentale, possono comportare la modificazione della competenza per valore (34).
(2) Secondo l'opinione prevalente in giurisprudenza, nel caso di azione di risoluzione valore della causa va determinato sulla base della domanda solo quando tale azione costituisce la premessa della domanda di risarcimento dei danni; diversamente, se l'azione di risoluzione è fine a se stessa il valore della causa è quello dell'intero rapporto. Per ciò che concerne l'azione di rescissione per lesione (1447-1448 c.c.) i valore della causa si determina relativamente al prezzo indicato nella domanda dall'attore come equo. Per le cause di simulazione assoluta della compravendita il valore della causa si calcola in forza del prezzo indicato nell'atto che si assume simulato; per quelli di simulazione relativa, invece, va considerato il valore del bene oggetto del negozio dissimulato.
(3) Secondo l'opinione dottrinale prevalente, nella massa attiva da dividersi non possono essere calcolati anche i frutti maturati e percepiti, ossia i beni mobili che derivano in maniera periodica da altro bene, sia direttamente come prodotto dello stesso bene, sia indirettamente come utilità collegata alla destinazione economica dello stesso (come ad esempio i frutti civili). Inoltre, è bene considerare che nel giudizio di divisione rientrano anche i debiti comuni, e di conseguenza anche il loro valore deve essere computato nei limiti delle quote richieste.

Spiegazione dell'art. 12 Codice di procedura civile

Il primo comma di questa norma, contrariamente al sistema di determinazione del valore fondato ordinariamente sul petitum, attribuisce espressa rilevanza al rapporto giuridico su cui si fonda la domanda giudiziale.
Secondo la tesi prevalente in dottrina, nel concetto di “rapporto giuridico obbligatorio” va ricompreso qualunque tipo di obbligazione, sia essa contrattuale o meno.
Per quanto concerne, invece, il tipo di azione a cui la norma si riferisce, si ritiene che possa trattarsi non soltanto delle azioni di accertamento, di condanna o costitutive (riferite sempre, anziché all’intero rapporto obbligatorio, soltanto ad una parte di esso), ma anche delle azioni personali relative a beni immobili, le quali, ai fini della competenza per valore, non vengono regolate né dall’art. 14 del c.p.c. (riferito alle cose mobili) né dall’art. 9 del c.p.c. (relativo alle cose di valore indeterminabile).

Per “parte del rapporto che è in contestazione” deve intendersi quella parte che abbia originato la controversia, a prescindere dall’eventuale più ampia estensione del sindacato del giudice, che può riguardare anche antecedenti logici inerenti all’intero rapporto obbligatorio, ma la cui decisione non è idonea ad acquisire efficacia di giudicato.
Ancora più nel dettaglio, con l’espressione “in contestazione” non devono intendersi le questioni controverse, bensì l’oggetto della domanda; ciò porta a concludere che il convenuto non ha alcun potere di incidere sulla competenza attraverso la contestazione e che l’art. 12 in esame è norma sulla competenza astratta, che ha come destinatario soltanto l’attore.

A questo punto, vediamo di capire come concretamente va determinato il valore applicando questa norma e con riferimento ai singoli tipi di azione.
Azioni di accertamento o di condanna: occorre fare riferimento a ciò che viene effettivamente richiesto; così, ad esempio, se viene chiesto il pagamento di una rata residua, il valore della controversia sarà determinato non dall’importo dell’intera rata, ma proprio da quel residuo.

Azioni costitutive: secondo parte della dottrina quando la norma parla di “cause relative alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio”, intende fare riferimento all’intera categoria delle sentenze costitutive, per le quali si sostiene che il valore viene determinato sulla base del valore del rapporto giuridico che la sentenza costitutiva viene a far cessare o a costituire.

In particolare, con riferimento alla domanda di risoluzione, si distingue a seconda che la risoluzione venga chiesta in relazione a rapporti a tratti successivi o meno; così, mentre nel primo caso, in cui la risoluzione avrà efficacia ex nunc, il valore della controversia andrà determinato in base al valore delle rate scadute e non pagate e di quelle da scadere, nel diverso caso in cui la risoluzione venga chiesta con efficacia ex tunc, il valore della causa dovrà desumersi dal valore dell’intero rapporto.

Diverso, sempre secondo la dottrina, è il caso delle domande di annullamento, per le quali il valore della causa è dato dal valore dell’intero rapporto, e ciò in quanto la sentenza che accoglie la domanda pone nel nulla l’intero rapporto (salvo che l’annullamento, con riferimento ad un rapporto ancora in esecuzione, venga chiesto solo ai fini futuri, senza che possa avere alcuna incidenza sulle prestazioni già eseguite, ipotesi in cui il valore si determina sulla base del residuo).

Per le azioni di rescissione si sono sviluppate le seguenti tesi:
  1. secondo la tesi maggioritaria il valore della causa va determinato tenendo conto del prezzo indicato come giusto dall’attore nella domanda;
  2. secondo altra tesi, il valore sarebbe dato dalla differenza tra il prezzo pattuito e quello indicato come equo dall’attore;
  3. una terza tesi ritiene che, poiché con tale azione si mira a far decadere l’intero vincolo contrattuale, occorre fare riferimento al valore dell’intero contratto, desumibile dal prezzo pattuito;
  4. un’ultima tesi è dell’idea che il valore dell’azione di rescissione sia dato dal valore reale del bene.

Azione revocatoria: in questo caso, secondo la tesi giurisprudenziale prevalente, il valore della causa si determina non sulla base dell’atto impugnato, ma sulla base del credito per il quale si agisce in revocatoria, a prescindere dal fatto che il valore dei beni sottratti alla garanzia del creditore risulti superiore.

Azione surrogatoria: qui è discusso se il valore della causa debba individuarsi nel valore del credito in forza del quale si agisce o se debba esser dato solo dal valore del rapporto fino a concorrenza del valore del credito.

L’ultimo comma della norma si occupa della determinazione del valore delle cause per divisione, disponendo che il riferimento debba esser fatto al valore della massa attiva da dividersi.
Ciò deve intendersi nel senso che i debiti sono già divisi di diritto tra i partecipanti (in proporzione alle loro quote di partecipazione alla successione) e che il valore della causa di divisione sarà determinato soltanto dai rapporti giuridici attivi, cioè da diritti reali e crediti.

Si ritiene che tale norma trovi applicazione non soltanto nel caso di divisioni ereditarie, ma anche in caso di divisione di patrimoni caduti a qualunque titolo in comunione (secondo la giurisprudenza alle cause di divisione sono assimilabili anche le cause di riduzione per lesione di legittima, considerato che anche queste presuppongono l’accertamento della consistenza dell’intero asse ereditario).

Massime relative all'art. 12 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 3697/2020

Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO GENOVA, 30/03/2018).

Cass. civ. n. 19606/2019

Ai fini della liquidazione delle spese di lite nel giudizio di impugnazione dell'ordinanza di rilascio, adottata ex art. 665 c.p.c. a seguito dell'opposizione del conduttore, il valore della causa non è dato dall'ammontare della morosità su cui si fonda l'intimazione di sfratto, ma è costituito dal valore di quella parte del rapporto controverso tra le parti, ossia dal valore dei canoni scaduti e da scadere per tutta la rimanente durata della locazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, non essendo stati offerti elementi sufficienti per pervenire a tale determinazione, la causa fosse di valore indeterminato). (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/11/2017).

Cass. civ. n. 16898/2013

Ai fini della determinazione della competenza per valore, riguardo all'impugnativa della deliberazione dell'assemblea condominiale di approvazione del rendiconto annuale e di ripartizione dei contributi, seppure l'attore abbia chiesto la dichiarazione di nullità o l'annullamento dell'intera delibera, deducendo l'illegittimità di un obbligo di pagamento a lui imposto, occorre far riferimento soltanto all'entità della spesa specificamente contestata.

Cass. civ. n. 2737/2012

In tema di competenza per valore, l'art. 12, primo comma, cod. proc. civ. - secondo il quale "il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione" - subisce deroga nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto, che va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa.

Cass. civ. n. 1201/2010

Ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea di condominio, se il condomino agisce per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, quest'ultima viene contestata nella sua globalità, sicché la competenza deve determinarsi con riguardo al valore dell'intera spesa deliberata; ove, invece, il condomino deduca, per qualsiasi diverso titolo, l'insussistenza della propria obbligazione, il valore della causa va determinato in base al solo importo contestato, perché la decisione non implica una pronuncia sulla validità della delibera di spesa nella sua globalità.

Cass. civ. n. 26592/2009

Poichè il valore delle cause relative ai rapporti obbligatori dev'essere determinato, ai sensi dell'art. 12 c.p.c., in base a quella parte del rapporto che è in contestazione, con riferimento ad un contratto di vendita, l'entità economica in contestazione comprende le obbligazioni sia del venditore che del compratore, speculari tra loro, con la conseguenza che se il primo agisca per il pagamento del prezzo e il secondo chieda la consegna del bene compravenduto, tale domanda non comporta un aumento del valore della causa per sommatoria dell'entità economica del bene a quella del prezzo richiesto "ex adverso", rappresentando esse due diverse indicazioni dell'unico valore oggetto del contratto dedotto in contestazione. (Principio affermato dalla S.C. ai fini della determinazione del regime di impugnazione di una sentenza del giudice di pace cui era applicabile il codice di rito nella versione anteriore alle modifiche apportate dal D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40).

Cass. civ. n. 1467/2008

In tema di determinazione del valore della causa ai sensi dell'art. 12 c.p.c., nel testo vigente dal 30 aprile 1995, a seguito della riforma recata dalla legge n. 353 del 1990, in ipotesi di domanda di risoluzione di un rapporto di locazione per morosità, il valore è rappresentato dall'ammontare dei canoni del residuo periodo della locazione che la domanda dell'attore mira a far cessare anticipatamente.

Cass. civ. n. 10573/1998

Nelle cause relative alla divisione di un bene immobile, non può considerarsi l'immobile privo di rendita catastale e determinare il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti solo perché lo stabile sia stato ampliato, essendo invece necessaria ai fini indicati, una totale trasformazione a seguito di modifiche talmente radicali da farlo considerare una entità distinta dalla preesistente non più confondibile ne identificabile con quella.

Cass. civ. n. 1004/1993

La norma dell'art. 12, primo comma, c.p.c. — secondo cui il valore delle cause relative alla validità, all'esistenza o alla risoluzione di un rapporto obbligatorio si determina in base a quelle parti del rapporto stesso che è in contestazione — non trova applicazione in casi in cui la stessa domanda introduttiva del giudizio sia formulata in guisa tale da postulare l'accertamento con efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 34 c.p.c., in ordine all'intero rapporto, con la conseguenza che, in tal caso, ove la domanda appartenga alla competenza per valore del giudice superiore, è inidoneo a fondare la competenza di quello inferiore il frazionamento in più domande, ciascuna delle quali avente un petitum mantenuto entro i limiti di competenza di tale ultimo giudice e tutte poi riunite davanti a lui.

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relative all'articolo 12 Codice di procedura civile

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Gabriello A. chiede
domenica 15/04/2018 - Campania
“Con contratto preliminare di vendita, rogato e registrato mi obbligavo a vendere un appartamento:prezzo a corpo=310.000€, di cui 42.000€ a titolo di caparra confirmatoria con 24 rate bonificate mensilmente di 1.750€ dal 1° luglio 2016 al 1° luglio 2018.
Nel medesimo contratto veniva espressamente previsto che “Qualora la parte promessa acquirente risulti inadempiente agli obblighi previsti da questo contratto, la parte promessa venditrice potrà ritenerlo risolto e trattenere le somme versate a titolo di caparra confirmatoria … L’inadempimento dovrà essere contestato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento nella quale dovrà essere stabilito un termine non inferiore a quindici giorni per l’adempimento delle obbligazioni assunte con questo contratto”.
E’ successo che per problemi familiari la promittente acquirente non ha più versato la caparra confirmatoria dal gennaio 2017, nè altre spese concordate. Mi sono rivolto ad un legale che ha scritto ed inviato la “diffida ad adempiere” per raccomandata a.r.. Sono seguite le seguenti attività che il mio legale sostiene di aver svolto, tutte comunicate, non tutte condivise, ma da lei ritenute necessarie:
1) provveduto alla redazione della diffida ad adempiere al promittente acquirente;
2) elaborato e redatto la scrittura privata di transazione con contatto reiterato colla collega che agiva nell’interesse della
promittente acquirente;
3) Ottenuto il pagamento di alcuni oneri condominiali arretrati; (1350,00€ contro gli oltre 13.800,00€ del totale dovuto)
4) ottenuto il rilascio spontaneo dell’immobile senza l’alea, i tempi ed i costi di un contenzioso - ma da subito la controparte era disponibile a ciò, abbiamo di fatto accettato le sue condizioni!
5) redatto il verbale di rilascio dell'immobile con presenza in loco per la consegna materiale; (ritenevo fosse sufficiente mio figlio...ma avevo fiducia)
6) assistenza al cliente per il rilascio di procura speciale per Notaio – pagato a parte; (attività che non vedevo necessaria< ma volute dal mio avvocato)
7) assistito il Cliente davanti al Notaio di Milano per l'atto di risoluzione del preliminare con spese tutte a carico della
controparte, con successiva richiesta copia – pagata ma non ancora ricevuta; (come sopra)
Per queste attività, mai preventivate e neanche accennate, ho avuto un onorario per attività stragiudiziale basato su: DM 55/2014, art. 13 comma 6 L.31/12/2012 n. 247 per un importo di:
€. 6.000,00 (compenso tabellare) alla quale sono stati aggiunti i costi e le vacazioni delle trasferte calcolati forfettariamente (900€), C.p.c. 4% (276€), totale imponibile di €. 7.176,00 più IVA e ex art.15 D.P.R. 633/72 - 298€, per un totale di 9.052,72€ Nella richiesta di spiegazioni di come si fosse arrivati a questa cifra, mi è stato risposto che è stato usato come parametro di riferimento tabellare il valore dell’immobile conteso determinato nel preliminare tra le parti.
Ora la proprietà dell’immobile non è mai stata in discussione o contesa: il preliminare di vendita prevedeva la clausola
risolutoria che è stata applicata. Alla mia ulteriore richiesta di informazioni tesa alla riduzione della parcella, mi ha accordato uno sconto di 900,00€ sull'imponibile.
Personalmente ritengo che il valore della causa debba rientrare nella fascia da 5.201 a 26.000 (med 1.890 min 945 max 3.402) e cioè all’inteno del danno da me subito. Al limite, anche se non effettivo, sul valore tutto della caparra confirmatoria pari a 42.000,00€ - di cui 12.250 regolarmente pagati.
L'avvocato, inoltre, detene sia la procura notarile a mio figlio, da me pagata, che l'accordo di rescissione firmato dal notaio di milano, di cui ho anche pagato i diritti di copia e di spedizione al notaio stesso.
Come devo comportarmi? Grazie”
Consulenza legale i 17/04/2018
Per la determinazione dei compensi professionali in ambito stragiudiziale -come è il caso in esame- occorre far riferimento agli articoli 18 – 21 del DM 55/2014.
In particolare, pur essendoci anche altri parametri di cui tenere conto (delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute ecc. ecc.) occorre basarsi essenzialmente sul valore dell’affare che viene determinato a norma del codice di procedura civile.

Nel caso in esame, è pacifico che siamo nell’ambito delle obbligazioni e dobbiamo pertanto prendere in considerazione quanto disposto dall’art. 12 c.p.c. secondo cui il valore dell’affare “si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione.”
Basandoci su quanto riportato nel quesito, è legittimo supporre che il rapporto in contestazione sia quello relativo alla caparra in quanto:
1) si è arrivati alla risoluzione del contratto a seguito dell’interruzione del pagamento delle rate di detta caparra;
2) l’effetto della risoluzione contrattuale non è stata la restituzione dell’intero prezzo (mai versato) a seguito della riconsegna dell’immobile.
Pertanto, considerando euro 42000,00 come valore della controversia, il relativo scaglione di riferimento per i compensi legali è compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00, il che vuol dire un onorario compreso tra un minimo di euro 1148,00 e un massimo di euro 4131,00.
Tali importi, possono essere poi eventualmente ulteriormente ridotti (fino al 50%) o aumentati (fino all’80%) tenendo conto degli ulteriori parametri riportati nell’art. 19 del predetto DM 55/2014.

Ciò posto, l’onorario richiesto dal professionista appare effettivamente un po' troppo elevato.

In questo caso, considerando che non risulta che l’avvocato abbia fatto un preventivo, il primo passo da fare è una formale contestazione scritta da inviare al professionista (dal tenore del quesito parrebbe che lo sconto sia stato ottenuto a seguito di mera informale contestazione verbale).
Unitamente alla contestazione, suggeriamo di richiedere nella lettera (a mezzo raccomandata o pec) anche la restituzione di tutti i documenti originali in possesso (l’avvocato a conclusione dell’incarico deve restituire i documenti a prescindere dal pagamento o meno della parcella).

Se una contestazione/diffida formale è invece già stata trasmessa, allora il passo ulteriore è rivolgersi all’Ordine degli avvocati dove risulta iscritto il professionista per contestare in quella sede la parcella. La contestazione va fatta in forma scritta, depositata a mani ovvero tramite lettera raccomandata a/r o con pec.
Nella contestazione occorre evidenziare le differenze tra gli importi richiesti dal difensore e quelli indicati nel decreto ministeriale.
Suggeriamo di fa presente anche l’eventuale omessa consegna dei documenti richiesti, trattandosi di illecito disciplinare sanzionabile (art. 33 codice deontologico).
Occorre tenere presente che la contestazione deve essere dettagliata.
Sul punto, si veda infatti la sentenza della Cassazione n.13786 del 2017 la quale ha ribadito che “la parcella del difensore è assimilabile ad rendiconto in relazione al quale le contestazioni del cliente non possono essere generiche, ma devono riguardare specificamente le singole voci esposte, sorgendo solo in caso di contestazione l’obbligo del professionista di fornire una più appropriata dimostrazione delle sue pretese, le quali in caso contrario devono ritenersi provate nel loro fondamento di fatto (cfr. Cass. 11.1.1997, n. 242; Cass. 23.7.1979, n. 4409)”.

Precisato ciò, una volta presentata la contestazione all’Ordine sarà poi quest’ultimo a valutare la congruità della parcella. Se l’Ordine la ritiene congrua, è possibile ricorrere al Consiglio nazionale forense (che ha sede a Roma).

Da ultimo, per inciso, facciamo presente che la parcella in ogni caso non costituisce un titolo esecutivo che il professionista può direttamente azionare per il recupero.
L’avvocato dovrà quindi, in caso di mancato pagamento, costituirsi comunque un titolo giudiziale per l’eventuale recupero forzoso della somma.