Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 2 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Inderogabilitą convenzionale della giurisdizione

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 2 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dall'art. 73 della L. 31 maggio 1995, n. 218.

[La giurisdizione italiana non può essere convenzionalmente derogata a favore di una giurisdizione straniera, né di arbitri che pronuncino all'estero, salvo che si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino non residente né domiciliato nella Repubblica e la deroga risulti da atto scritto(1).]

Note

(1) Il legislatore del '42 muovendo da una sorta di campanilismo a favore della giurisdizione italiana ne aveva escluso la derogabilità convenzionale salvo che si trattasse di procedimenti relativi ad obbligazioni tra stranieri o tra uno straniero ed un cittadino italiano che non fosse, però, né residente né domiciliato in Italia. Con la L. 218/1995 il legislatore ha superato tale limitazione, prevedendo la possibilità per le parti di derogare alla giurisdizione italiana, alla sola condizione che la deroga sia provata per iscritto e la causa verta su diritti disponibili.


Brocardi

Potestas iudicandi
Res facti

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!