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Articolo 158 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Difesa delle pubbliche amministrazioni

Dispositivo dell'art. 158 Codice di giustizia contabile

1. L'amministrazione può farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato.

2. Per le amministrazioni statali e equiparate si applica, anche in grado di appello, la disposizione dell'articolo 417 bis del codice di procedura civile, nonché quella dell'articolo 152 bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile(1).

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 70 comma 1 del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

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