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Articolo 147 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Iscrizione a ruolo d'udienza

Dispositivo dell'art. 147 Codice di giustizia contabile

1. Il giudice designato per l'esame del conto deposita la relazione presso la segreteria della sezione.

2. Nei casi in cui non possa provvedersi a norma dell'articolo 146, entro il termine di trenta giorni dal deposito della relazione, il presidente fissa, con decreto, l'udienza per la discussione del giudizio ed assegna un termine per il deposito di memorie e documenti e delle conclusioni del pubblico ministero.

3. È sempre fissata l'udienza, oltre che a seguito di scadenza del termine fissato dal magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali per l'esame della gestione, per:

  1. a) i conti compilati d'ufficio quando al termine della gestione non siano stati depositati;
  2. b) i conti relativi all'ultima gestione degli agenti contabili, quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni degli stessi agenti e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti;
  3. c) i deconti compilati nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione a carico del contabile e prodotti alla Corte dei conti anteriormente al giudizio sul conto;
  4. d) i conti complementari, compilati per responsabilità amministrativa a carico di contabili, i cui conti siano stati già decisi;
  5. e) i conti speciali di quegli agenti e di quelle gestioni, per cui non sussista in via normale l'obbligo della resa periodica del conto.

4. 4. Il decreto di fissazione dell'udienza e la relazione del giudice designato per l'esame del conto, a cura della segreteria della sezione, sono comunicati all'amministrazione interessata e, per il tramite di quest'ultima, all'agente contabile nonché al pubblico ministero(1).

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 62 comma 1 del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

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