Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 22 Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta di servizi di connettivitą

Dispositivo dell'art. 22 Codice delle comunicazioni elettroniche

1. Entro il 21 dicembre 2023, il Ministero e l'Autorità realizzano, ciascuno per i propri ambiti di competenza e finalità istituzionali, una mappatura geografica della copertura delle reti di comunicazione elettronica in grado di fornire banda larga e successivamente provvedono ad aggiornare i dati periodicamente e comunque almeno ogni tre anni. Le informazioni raccolte nelle mappature geografiche presentano un livello di dettaglio locale appropriato, comprendono informazioni sufficienti sulla qualità del servizio e sui relativi parametri e sono trattate conformemente all'articolo 20 comma 3.

2. La mappatura dell'Autorità riporta la copertura geografica corrente delle reti a banda larga all'interno del territorio, secondo quanto necessario per lo svolgimento dei propri compiti, ai sensi del presente decreto.

3. Nell'attività di mappatura delle infrastrutture di rete di cui al comma 2 e coerentemente con il suo risultato, l'Autorità pubblica informazioni adeguate, aggiornate e sufficienti, in accordo con i criteri e le finalità definite dall'articolo 98 quindecies comma 2, per consentire agli utenti finali di analizzare lo stato di sviluppo dell'offerta di servizi di connettività al singolo indirizzo, anche al fine di effettuare valutazioni comparative sulle diverse offerte disponibili dei diversi operatori. L'Autorità adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente comma.

4. Il Ministero, anche tenendo conto della mappatura geografica corrente dell'Autorità e delle relative informazioni, realizza una mappatura geografica che include le informazioni di previsione sulla copertura delle reti a banda larga, comprese le reti ad altissima capacità, all'interno del territorio nazionale, relative a un arco temporale predefinito dal Ministero medesimo, ai fini dell'accertamento degli elementi istruttori necessari per la definizione e adozione di interventi di politica industriale di settore, comprese le indagini richieste per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Tale mappatura di previsione contiene tutte le informazioni pertinenti, comprese le informazioni sulle installazioni pianificate, dalle imprese o dalle autorità pubbliche, di reti ad altissima capacità e di importanti aggiornamenti o estensioni delle reti a una velocità di download di almeno 100 Mbps. L'Autorità decide, in relazione ai compiti specificamente attribuitile ai sensi del presente decreto, la misura in cui è opportuno avvalersi, in tutto o in parte, delle informazioni raccolte nell'ambito di tale previsione.

5. Il Ministero può designare aree con confini territoriali definiti in cui, sulla base delle informazioni raccolte e dell'eventuale previsione acquisita a norma del comma 1, abbia accertato che, per la durata del periodo di riferimento delle previsioni, nessuna impresa o autorità pubblica ha installato o intende installare una rete ad altissima capacità o realizzare sulla sua rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 100 Mbps. Il Ministero pubblica le aree designate.

6. Nell'ambito dell'area designata, il Ministero può invitare nuovamente le imprese e le autorità pubbliche a dichiarare l'intenzione di installare reti ad altissima capacità per la durata del periodo di riferimento delle previsioni. Qualora, a seguito di tale invito, un'impresa o un'autorità pubblica dichiari l'intenzione di agire in questo senso, il Ministero può chiedere ad altre imprese ed autorità pubbliche di dichiarare l'eventuale intenzione di installare reti ad altissima capacità o di realizzare sulla sua rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 100 Mbps nella medesima area. Il Ministero specifica le informazioni da includere in tali comunicazioni, al fine di garantire almeno un livello di dettaglio analogo a quello preso in considerazione in un'eventuale previsione ai sensi del comma 1. Essa, inoltre, fa sapere alle imprese o alle autorità pubbliche che manifestano interesse se l'area designata è coperta o sarà presumibilmente coperta da una rete d'accesso di prossima generazione con velocità di download inferiore a 100 Mbps sulla base delle informazioni raccolte a norma del comma 1. Tali misure sono adottate secondo una procedura efficace, obiettiva, trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa è esclusa a priori.

7. Se le informazioni pertinenti non sono disponibili sul mercato, il Ministero e l'Autorità, per quanto di rispettiva competenza, provvedono affinché i dati scaturiti dalle mappature geografiche e non soggetti alla riservatezza commerciale siano direttamente accessibili conformemente alla direttiva 2003/98/CE per consentirne il riutilizzo. Qualora tali strumenti non siano disponibili sul mercato, il Ministero e l'Autorità, per quanto di rispettiva competenza, mettono a disposizione anche strumenti di informazione che consentano agli utenti finali di determinare la disponibilità di connettività nelle diverse aree, con un livello di dettaglio utile a giustificare la loro scelta di operatore o fornitore del servizio.

8. Il Ministero e l'Autorità, definiscono, mediante protocollo d'intesa, le modalità di collaborazione ai fini dell'attuazione del presente articolo, con specifico riferimento allo scambio e condivisione di informazioni, le tempistiche e le metodologie di mappatura. In tale protocollo di intesa, il Ministero e l'Autorità concordano un approccio alla mappatura che consenta coerenza, uniformità ed accessibilita' dei dati e delle informazioni e che minimizzi l'onere informativo per le imprese.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!