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Articolo 60 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Attivitą in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in un altro Stato membro

Dispositivo dell'art. 60 Codice delle assicurazioni private

1. L'accesso all'attività riassicurativa in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un'impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla comunicazione all'IVASS, da parte dell'autorità di vigilanza di tale Stato delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario.

2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonché quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i medesimi poteri.

3. L'impresa può insediare la sede secondaria e dare inizio all'attività nel territorio della Repubblica dal momento in cui riceve notizia dall'autorità di vigilanza dello Stato di origine dell'avvenuta trasmissione all'IVASS della comunicazione di cui al comma 1.

4. L'autorità competente dello Stato membro di origine informa l'IVASS, secondo le disposizioni previste dall'ordinamento comunitario, di ogni modifica del contenuto della comunicazione di cui al comma 1.

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