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Articolo 114 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Reiscrizione

Dispositivo dell'art. 114 Codice delle assicurazioni private

1. L'intermediario, che sia stato cancellato dal registro a seguito del provvedimento di radiazione, può richiedere di esservi iscritto nuovamente, purché siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 110, 111 e 112. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, le persone fisiche possono essere nuovamente iscritte al registro:

  1. a) in caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile, una volta ottenuta la riabilitazione;
  2. b) in caso di cancellazione derivante da fallimento, quando siano venute meno le incapacità personali derivanti dalla dichiarazione di fallimento(1) .

2. L'intermediario, che sia stato cancellato per mancato versamento del contributo di vigilanza, può essere iscritto nuovamente purché abbia provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione.

3. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), che sia stato cancellato dal registro per non aver provveduto al versamento del contributo al Fondo di garanzia, può esservi nuovamente iscritto purché provveda al pagamento delle somme dovute sino alla data di cancellazione, maggiorate degli interessi moratori.

4. Se l'intermediario, intervenuta la cancellazione dal registro, chiede una nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 110, 111 e 112, rimanendo valida, per le persone fisiche, l'idoneità già conseguita ai sensi dell'articolo 110, comma 2, o della formazione ricevuta ai sensi dell'articolo 111, commi 2 e 4.

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 1, comma 10, del D. Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

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