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Articolo 51 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Agevolazioni per l'impresa operante in pił Stati membri

Dispositivo dell'art. 51 Codice delle assicurazioni private

1. L'impresa di un Paese terzo, che al momento in cui presenta istanza di autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica è già autorizzata all'esercizio dei rami vita o dei rami danni in uno o più Stati membri o ha presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, può chiedere:

  1. a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nell'articolo 50, comma 1-bis, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità in funzione dell'attività globale esercitata dalle proprie sedi secondarie stabilite nel territorio degli Stati membri;
  2. b) di poter costituire la cauzione prevista dall'articolo 28, comma 5, soltanto in uno di tali Stati membri;
  3. c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri, nei quali ha insediato una sede secondaria, le attività a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo.

1-bis. L'istanza di cui al comma 1 è presentata all'IVASS ed alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri interessati.

2. Le agevolazioni possono essere richieste anche dall'impresa che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica, insedia una sede secondaria anche nel territorio di un altro Stato membro.

3. Nella domanda l'impresa deve indicare l'autorità alla quale chiede che venga demandato il controllo di solvibilità per il complesso delle attività effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli Stati membri. La domanda deve essere motivata. In caso di accoglimento l'impresa deve costituire la cauzione prevista dall'articolo 28, comma 5, nello Stato membro alla cui autorità è demandato il controllo della solvibilità per l'insieme delle attività esercitate nel territorio dell'Unione europea.

4. Le agevolazioni possono essere concesse soltanto congiuntamente e con l'accordo di tutte le autorità degli Stati membri interessati. Esse hanno effetto dal momento in cui l'autorità prescelta per il controllo della solvibilità globale, avuta notizia dell'accordo di tutti gli Stati membri interessati, comunica alle altre autorità di essere disposta ad esercitare la vigilanza. Le agevolazioni vengono meno in tutti gli Stati membri interessati nel caso in cui siano soppresse ad iniziativa di uno o più Stati membri interessati.

5. L'impresa alla quale sono state concesse le agevolazioni calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità avendo riguardo all'attività complessiva svolta dall'insieme delle sedi secondarie stabilite negli Stati membri.

6. L'IVASS collabora con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri al fine di scambiare le informazioni necessarie per il controllo della solvibilità globale.

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