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Articolo 47 sexies Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Maggiorazione del capitale

Dispositivo dell'art. 47 sexies Codice delle assicurazioni private

1. All'esito del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47 quinquies l'IVASS, in circostanze eccezionali, può, con provvedimento motivato, imporre una maggiorazione del capitale dell'impresa qualora ricorrano le seguenti condizioni:

  1. a) a giudizio dell'IVASS, il profilo di rischio dell'impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato con la formula standard secondo quanto disposto dal Titolo II, Capo IV-bis, Sezione II e:
  2. 1) l'utilizzo di un modello interno di cui all'articolo 46 octies è inadeguato o è risultato inefficace; oppure
  3. 2) un modello interno completo o parziale di cui all'articolo 46 octies è in via di predisposizione;
  4. b) a giudizio dell'IVASS, il profilo di rischio dell'impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato con un modello interno o un modello interno parziale secondo quanto disposto dal Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III, in quanto il modello non tiene conto in misura sufficiente di taluni rischi quantificabili e l'impresa non è riuscita ad adattare il modello al proprio profilo di rischio entro il termine stabilito dall'IVASS;
  5. c) il sistema di governo societario dell'impresa differisce in modo significativo dalle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II, e tali difformità impediscono all'impresa di individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare correttamente i rischi a cui è o potrebbe essere esposta, ed altre misure adottabili dall'IVASS non sarebbero idonee, entro un congruo periodo di tempo, a sanare in modo adeguato le carenze riscontrate;
  6. d) l'impresa applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36 quinquies, l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36 septies o le misure transitorie di cui agli articoli 344 novies e 344 decies e l'IVASS conclude che il profilo di rischio dell'impresa si discosta in modo significativo dalle ipotesi sottese a dette correzioni, rettifiche e misure transitorie.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), la maggiorazione del capitale è calcolata in modo tale da garantire che l'impresa rispetti l'articolo 45 ter, commi 3 e 4.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), la maggiorazione del capitale è commisurata ai rischi sostanziali imputabili alle carenze che hanno indotto l'IVASS ad imporre tale maggiorazione.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera d), la maggiorazione del capitale è commisurata ai rischi sostanziali legati agli scostamenti.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), l'IVASS verifica che l'impresa adotti ogni iniziativa necessaria a rimediare alle carenze che hanno determinato l'imposizione della maggiorazione del capitale.

6. L'IVASS riesamina, almeno annualmente, l'imposizione della maggiorazione del capitale e revoca tale imposizione nel caso in cui l'impresa abbia sanato le carenze riscontrate.

7. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità comprendente la maggiorazione del capitale imposta sostituisce il Requisito Patrimoniale di Solvibilità inadeguato.

8. Fermo quanto disposto al comma 7, ai fini del calcolo del margine di rischio di cui all'articolo 36 ter, commi 9, 10 e 11, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità non include la maggiorazione del capitale imposta nel caso di cui al comma 1, lettera c).

9. L'IVASS con regolamento, detta disposizioni per l'applicazione delle maggiorazioni di capitale di cui al presente articolo.

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