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Articolo 36 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 20/01/2024]

Riserve tecniche dei rami vita

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 36 Codice delle assicurazioni private

Articolo abrogato dall’art. 1, comma 35, D.lgs. 12 maggio 2015, n. 74.

[1. L'impresa che esercita i rami vita ha l'obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e le spese future. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto dei principi attuariali e delle regole applicative individuate dall'ISVAP con regolamento. 2. La valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta all'attuario incaricato, che esercita la funzione di controllo in via permanente, per consentire all'impresa di effettuare, con tempestività, gli interventi necessari. A tal fine l'attuario incaricato ha l'obbligo di informare prontamente l'organo con funzioni di amministrazione e l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa qualora rilevi l'esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per la redazione della relazione tecnica di cui all'articolo 32, comma 3. L'impresa, se non è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, ne dà pronta comunicazione all'ISVAP. 3. L'impresa che esercita i rami vita costituisce alla fine di ogni esercizio un'apposita riserva tecnica pari all'ammontare complessivo delle somme che risultino necessarie per far fronte al pagamento dei capitali e delle rendite maturati, dei riscatti e dei sinistri da pagare. 4. La riserva per la partecipazione agli utili e ai ristorni comprende gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei contratti a titolo di partecipazione agli utili tecnici e di ristorni, purché tali importi non siano stati attribuiti agli assicurati o non siano già stati considerati nelle riserve matematiche. 5. Per la costituzione delle riserve tecniche delle assicurazioni complementari, previste nell'articolo 2, comma 2, sono osservate le disposizioni relative alle riserve tecniche dei rami danni. 6. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi di loro competenza e sono determinate conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche. 7. L'impresa che esercita i rami vita presenta all'ISVAP il confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse, impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta.]

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