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Articolo 225 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali

Dispositivo dell'art. 225 Codice della strada

1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:

  1. a) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un archivio nazionale delle strade;
  2. b) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri un archivio nazionale dei veicoli;
  3. c) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.

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