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Articolo 216 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente

Dispositivo dell'art. 216 Codice della strada

1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della targa, ovvero della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente, il documento è ritirato, contestualmente all'accertamento della violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri se si tratta della carta di circolazione, del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, delle autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla prefettura se si tratta della patente; la competenza territoriale di detti uffici è determinata con riferimento al luogo della commessa violazione. Il prefetto competente dà notizia dei procedimenti e dei provvedimenti adottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza del trasgressore. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'articolo 214.

2. La restituzione del documento può essere chiesta dall'interessato soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. La restituzione viene effettuata dagli enti di cui al comma 1, previo accertamento del compimento delle prescrizioni suddette.

3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta di circolazione o nel certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, o nella patente.

4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'art. 203 si estende anche alla sanzione accessoria. In caso di rigetto del ricorso, la sanzione accessoria è confermata. In caso di declaratoria di infondatezza dell'accertamento, questa si estende alla sanzione accessoria e l'interessato può chiedere immediatamente all'ente indicato nel comma 1 la restituzione del documento.

5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.

6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da da € 2.046 a € 8.186. Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa.

Massime relative all'art. 216 Codice della strada

Cass. civ. n. 18276/2007

Ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 216 sesto comma cod. strada, riguardante la guida di un veicolo nonostante l’intervenuto ritiro della patente, non elimina l’antigiuridicità della condotta la successiva sospensione giudiziale del provvedimento giustificativo del ritiro, dovendosi avere riguardo al tempo in cui è stato posto in essere l’illecito con il compimento della relativa condotta e non a quello successivo dell’emanazione della sanzione amministrativa.

Cass. pen. n. 5685/1999

L’agente accertatore, il quale procede al ritiro della carta di circolazione, non è tenuto ad indicare sul verbale di contravvenzione il termine entro il quale il contravventore è tenuto a condurre il veicolo nel luogo di custodia, giacché l’art. 339 reg. esec., cui fa rinvio l’art. 216 cod. strad., consentendo la circolazione limitatamente al periodo di tempo a ciò necessario usando la via più breve, impone al contravventore di raggiungere immediatamente il luogo dove custodire il veicolo.

Cass. pen. n. 6742/1996

Il ritiro della carta di circolazione effettuato ai sensi dell’art. 94 del codice stradale da chi ha accertato la violazione a seguito di circolazione del veicolo in mancanza di tempestivo aggiornamento del predetto documento in ordine ai passaggi di proprietà, ha natura di sanzione amministrativa accessoria sicché, ove il veicolo venga ulteriormente utilizzato durante il periodo in cui il documento è ritirato, si configura a carico dell’agente il reato contravvenzionale di cui all’art. 216 del medesimo codice, introdotto nell’ordinamento proprio al fine di assicurare l’ottemperanza agli specifici divieti che con le sanzioni accessorie vengono imposti.

Cass. pen. n. 5776/1996

Qualora la carta di circolazione di un veicolo venga ritirata a un soggetto diverso dal proprietario, all’insaputa di quest’ultimo, per accertamento delle violazioni previste nel comma quarto dell’art. 94 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il menzionato proprietario del mezzo, se circola durante il periodo di ritiro del documento, risponde del reato di cui all’art. 216, comma sesto, d.lgs., anche se non gli sono state ancora contestate le violazioni che originarono il ritiro detto.

Cass. pen. n. 3479/1996

Se anche la sanzione per colui che circola abusivamente con un veicolo durante il periodo in cui la carta di circolazione è ritirata è prevista nell’art. 216 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante la rubrica «sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida», presupposto dell’applicazione della pena disciplinata nel comma sesto del d.lgs. è il ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente che, quanto alla carta di circolazione, discende non soltanto dalla irrogazione della sanzione amministrativa accessoria del ritiro ma anche, come prescrive l’art. 94, comma quinto, d.lgs. citato, dal mancato aggiornamento della intestazione (trasferimento di proprietà) o dell’indirizzo (trasferimento di residenza).

Cass. pen. n. 11006/1994

La guida di veicolo con patente materialmente ritirata perché scaduta di validità è stata espressamente prevista come reato solo a seguito della modifica che il d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360 ha apportato all’art. 216, comma sesto, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. L’attuale codice della strada, nella sua iniziale stesura, infatti, considerava la guida di veicolo durante il periodo successivo alla scadenza di validità della patente quale violazione amministrativa (art. 116, comma settimo), senza operare alcuna distinzione tra ipotesi di condotta nel possesso o nel non possesso del documento perché ritirato. Né vi era alcuna altra norma che punisse in maniera più grave la guida di veicolo con patente ritirata perché scaduta. È da escludere, pertanto, che, nella vigenza del nuovo codice della strada, prima della modifica introdotta con il d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, il legislatore abbia inteso perseguire penalmente quest'ultima condotta di guida. (Nella fattispecie la Corte di Cassazione, in applicazione del principio del favor rei in ipotesi di successione nel tempo di leggi, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 80 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393).

Cass. pen. n. 8824/1994

A seguito delle modifiche apportate all’art. 216 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 dall’art. 115 del Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, il porsi alla guida di un veicolo dopo che la patente sia stata ritirata perché scaduta di validità è espressamente previsto come reato dall’art. 216, comma sesto, d.lgs. 285/1992. Tale condotta era punibile anche anteriormente all’entrata in vigore delle disposizioni correttive ed integrative del nuovo codice della strada, risolvendosi essa in una ipotesi di guida senza patente, sanzionata dall’art. 116, comma tredicesimo, del detto d.lgs. 285/1992. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio di sentenza di assoluzione dal reato di guida senza patente perché ritirata dopo l’accertamento che era scaduta di validità, motivata dal Pretore con il rilievo che l’art. 216 del nuovo codice della strada, nel testo originario non ancora modificato dal Decreto Legislativo 360/1993, prevedeva come reato solo il fatto di circolare abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferiva e non riguardava anche l’ipotesi di circolazione dopo il ritiro della patente, non essendo questa oggettivamente riferibile a un determinato veicolo).

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