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Articolo 204 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Provvedimenti del prefetto

Dispositivo dell'art. 204 Codice della strada

1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.

1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.

1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l'audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità.

2. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 201. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto e all'ufficio o comando accertatore.

3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.

Massime relative all'art. 204 Codice della strada

Cass. civ. n. 1786/2010

In tema di ordinanza ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative — emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell’art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 — la mancata audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l’atto, gli argomenti a proprio favore che l’interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all’autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale.

Cass. civ. n. 22397/2009

Il verbale di accertamento di una infrazione al codice della strada, quando sia stato contestato nell’immediatezza del fatto oppure notificato ai sensi dell’art. 201 cod. strada, acquista l’efficacia di titolo esecutivo, per una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale, solo una volta che sia spirato il termine per l’esecuzione del pagamento in misura ridotta o, alternativamente, per proporre ricorso al prefetto od opposizione dinanzi al giudice di pace. Ne consegue che, ove avverso il suddetto verbale venga proposto tempestivo ricorso al prefetto, alcuna somma può essere iscritta a ruolo a titolo di sanzione e, se ciò accada, l’interessato può proporre avverso la cartella esattoriale l’opposizione di cui agli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nel termine decorrente dalla data della notifica di detta cartella.

Cass. civ. n. 18015/2009

L’opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, deve ritenersi tempestiva qualora, dopo essere stata proposta davanti al giudice tributario nel termine di sessanta giorni, di cui all’art. 204-bis cod. strada (deducendosi l’omessa notifica del verbale di contestazione dell’infrazione), sia stata successivamente riassunta (con atto avente il contenuto di cui all’art. 125 disp. att. c.p.c.) davanti al giudice ordinario competente, entro il termine di sei mesi di cui all’art. 50 c.p.c., in applicazione di un principio analogo a quello sotteso alla translatio indicii, con conseguente salvezza degli effetti sostanziali e processuali della originaria domanda proposta al giudice incompetente.

Cass. civ. n. 13303/2009

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del codice della strada cui sia applicabile la nuova disciplina introdotta dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, conv., con modif., nella legge 1° agosto 2003, n. 214, la nuova disposizione prevista dal comma 1-bis dell’art. 204 del codice della strada — secondo cui i termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell’art. 203 e al comma 1 dello stesso art. 204 sono perentori e si cumulano fra loro ai fini della valutazione di tempestività dell’adozione dell’ordinanza-ingiunzione — deve intendersi nel senso che la cumulabilità dei due termini consente al prefetto di usufruire — per il complessivo svolgimento della sua attività di accertamento e decisione — del tempo massimo previsto dalla somma delle due scansioni operative, ovvero di 60 giorni per la raccolta dei dati e le deduzioni degli accertatori e di 120 giorni per l’emissione del provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa, senza che, a tal fine, abbia alcuna incidenza sul computo totale di 180 giorni l’eventuale trasmissione anticipata (ovvero prima della scadenza del termine massimo prescritto di sessanta giorni) degli atti di competenza da parte dell’organo accertatore.

Cass. civ. n. 8892/2009

Poiché il giudizio d’opposizione avverso verbale di contestazione di infrazione al codice della strada (o anche avverso ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto) ha ad oggetto la fondatezza della pretesa punitiva della P.A., quale contestata all’autore della violazione, nei limiti dei motivi dedotti dall’opponente nel ricorso, è precluso al giudice dell’opposizione, ove accerti in fatto l’insussistenza della fattispecie contestata, applicare una sanzione per la diversa fattispecie emersa nel giudizio d’opposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del G.d.P. che aveva sostituito alla contestazione originaria dell’infrazione di cui all’art. 145 cod. strada, relativa alla mancata precedenza nelle intersezioni, quella diversa prevista dal comma 3 dell’art. 141 cod. strada, relativa ai limiti di velocità in prossimità di curve o intersezioni).

Cass. civ. n. 5467/2008

L’autorità amministrativa dinanzi alla quale sia stata proposta opposizione avverso il provvedimento di irrogazione di sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 18, legge n. 689 del 1981, ha l’obbligo di procedere all’audizione della parte che ne abbia fatto richiesta, a meno che tale richiesta non sia stata formulata in modo condizionato, cioè per la sola ipotesi in cui la p.a. lo dovesse ritenere opportuno. Ne consegue che, mentre in quest’ultimo caso l’omessa audizione dell’opponente è priva di conseguenze, nel primo caso comporta la nullità del provvedimento sanzionatorio. (Nella specie, l’audizione dell’interessato non aveva avuto luogo in quanto, per errore colpevole, l’amministrazione aveva inviato la convocazione all’opponente ad un indirizzo diverso da quello anagrafico risultante dagli atti).

Cass. civ. n. 18137/2007

In caso di opposizione, proposta davanti al giudice di pace, al verbale di contestazione di violazione amministrativa prevista dal cod. strada, è necessaria la preventiva instaurazione del contraddittorio mediante la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, a pena di nullità dell’intero procedimento, salva la deroga espressamente prevista dall’art. 23 legge 689/81 riguardante l’esclusivo caso della tardiva proposizione dell’opposizione, cui segue la declaratoria d’inammissibilità dell’opposizione. (Nel caso di specie la Corte ha dichiarato la nullità del procedimento perché il giudice di pace aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso, non per la tardiva proposizione dello stesso ma per ragioni attinenti alla fondatezza dell’applicazione della sanzione).

Cass. civ. n. 19778/2006

In tema di applicazione di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, il termine concesso al Prefetto per l’eventuale istruzione integrativa e l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione (giorni sessanta, ex art. 204 nel testo originario, applicabile ratione temporis), pur sottraendosi alla categoria della perentorietà, propria del procedimento giurisdizionale, costituisce, alla stregua dei principi posti dalla legge n. 241 del 1990 e del buon andamento dell’amministrazione sancito dall’art. 97 Cost., requisito di legittimità del provvedimento sanzionatorio adottato — che, ove emesso intempestivamente, sarà annullabile per violazione di legge — e non è suscettibile di interruzione per la necessità di procedere alle richieste istruttorie avanzate dal ricorrente. (Nella specie, la S.C ha cassato la sentenza con cui il tribunale, pur avendo accertato che l’ordinanza ingiunzione non era stata emessa entro i termini previsti per lo svolgimento del relativo procedimento, ha ritenuto di giustificare tale trasgressione con la circostanza che l’interessato non si era presentato dinanzi al prefetto nel giorno stabilito per la sua audizione e aveva indicato in maniera incompleta il teste da sentire a discolpa).

Cass. civ. n. 18407/2006

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, e con riferimento alla disciplina anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 4 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nel caso in cui avverso il verbale di accertamento sia stato proposto ricorso al Prefetto, il rispetto del termine previsto dall’art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per l’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione costituisce requisito di legittimità del provvedimento, la cui inosservanza ne comporta l’annullabilità, senza possibilità d’ipotizzare l’interruzione o la sospensione del termine, posto a tutela del buon andamento e dell’imparzialità della P.A. Tale principio dev’essere tuttavia contemperato con il rispetto del diritto dell’interessato, anch’esso inviolabile e riconosciuto dall’art. 204, di essere ascoltato, qualora ne abbia fatto richiesta; e poiché la legge non pone preclusioni di ordine temporale ad eventuali istanze di rinvio dell’audizione, giustificate da particolari situazioni degne di attenzione (malattia, notevole distanza dall’ufficio competente etc.), e il giudice non può sindacare la disponibilità manifestata in proposito dall’Amministrazione, deve escludersi che l’interessato possa successivamente dedurre, come motivo di opposizione all’ordinanza-ingiunzione, l’inosservanza del termine in questione, cui ha dato causa con il proprio comportamento.

Cass. civ. n. 8652/2006

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di norme del codice della strada (cui sia applicabile, ratione temporis, la disciplina precedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 214 del 2003), qualora avverso il verbale di accertamento dell’infrazione sia stato proposto ricorso al Prefetto, il termine, previsto dall’art. 204, primo comma, del codice della strada, entro il quale questi — salvo che non ritenga di pronunziare ordinanza di archiviazione degli atti — deve emettere ordinanza-ingiunzione, è perentorio e si riferisce alla emissione del provvedimento finale del procedimento sanzionatorio. Non è invece perentorio, in difetto di una espressa previsione e di ragioni di ordine sistematico, il termine previsto dall’art. 203, secondo comma, dello stesso codice, per la trasmissione degli atti dal comando di polizia accertatore dell’illecito alla prefettura. Il mancato rispetto di tale termine può quindi assumere rilevanza ai fini della tempestività dell’ordinanza sanzionatoria non autonomamente, ma solo indirettamente, per effetto del cumulo tra il termine in questione e quello di cui all’art. 204 primo comma, previsto per l’emissione dell’ordinanza prefettizia.

Cass. civ. n. 8651/2006

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di norme del codice della strada, qualora avverso il verbale di accertamento dell’infrazione sia stato proposto ricorso al Prefetto, il termine, previsto dall’art. 204 del codice della strada, entro il quale questi — salvo che non ritenga di pronunziare ordinanza di archiviazione degli atti — deve emettere ordinanza-ingiunzione, si riferisce alla sola emissione del provvedimento finale del procedimento sanzionatorio, non essendo previsto che entro il medesimo termine ne risulti altresì effettuata la notificazione all’interessato, quest’ultima costituendo attività ulteriore, non necessaria ai fini della giuridica esistenza e validità dell’atto amministrativo, eseguibile finché il procedimento non sia prescritto ex art. 28 legge n. 689 del 1981.

Cass. civ. n. 8649/2006

La produzione in giudizio della lettera raccomandata o del telegramma con la relativa ricevuta di spedizione attuata dall’ufficio postale — anche in mancanza dell’avviso di ricevimento — costituisce prova certa della spedizione e da essa consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell’atto al destinatario e della sua conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso. Tale presunzione è superabile dal destinatario attraverso elementi di prova contrari.

Cass. civ. n. 23299/2005

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il termine per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto ai sensi dell’art. 204 cod. della strada, fissato in 180 giorni dall’art. 2 del d.l. n. 391 del 1999 non convertito (ma i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge n. 488 del 1999 che, a sua volta, ha riportato, oc art. 68, il termine a 180 giorni) in luogo di quello di 60 giorni originariamente previsto dal citato art. 204, trova applicazione in tutti i casi in cui il sub-procedimento amministrativo instaurato con il ricorso al prefetto non si sia ancora esaurito al momento dell’entrata in vigore del suddetto d.l., ancorché la violazione sia stata accertata precedentemente; infatti, occorre fare riferimento alla disciplina vigente nel momento in cui l’atto viene compiuto, tenuto conto del principio generale in tema di formazione degli atti amministrativi, secondo cui la nuova normativa, portatrice di un pubblico interesse, trova immediata applicazione allorché la fase in cui si inserisce non sia ancora conclusa; d’altra parte, ai fini del calcolo del termine concesso al prefetto, non si deve considerare l’attività di notificazione del provvedimento (e la data del suo compimento) ma soltanto il momento della sua adozione, restando estranea a tale fase il rischio dell’esito negativo della procedura di notificazione.

Cass. civ. n. 20882/2005

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, è legittima l’ordinanza-ingiunzione di pagamento motivata per relationem, mediante richiamo ad atti del procedimento non notificati unitamente alla ordinanza stessa, purché conoscibili dall’interessato entro il termine concesso per la proposizione della opposizione davanti al giudice.

Cass. civ. n. 16302/2003

Al procedimento amministrativo, in quanto serie di atti e di operazioni tra loro coordinati che, attraverso l’adozione di un atto finale hanno come scopo il perseguimento dell’interesse della collettività, in virtù del principio del tempus regit actum le norme sopravvenute che ne modificano la disciplina sono applicabili alla fase ed all’atto compiuto allorché la norma sopravvenuta sia entrata in vigore e non sono, invece, applicabili ai procedimenti già conclusi, ovvero in riferimento ai quali sia stato già emanato l’atto conclusivo, o sia maturato il termine entro il quale questo doveva essere adottato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che all’ordinanza del prefetto che irroga la sanzione amministrativa per la violazione dei precetti del codice della strada fosse applicabile il termine di 180 giorni previsto dall’art. 204, c. 1 c.d.s., nel testo modificato dall’art. 68, c. 4, L. 488/99 — non rilevando ratione temporis, la successiva sua modifica ex art. 18, L. 340/00 — in quanto, alla data di emanazione del provvedimento non era maturato il termine più breve del testo previgente della norma).

Cass. civ. n. 18150/2002

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di norme del codice della strada, qualora avverso il verbale di accertamento dell’infrazione sia stato proposto ricorso al Prefetto, questi — salvo che non ritenga di pronunziare ordinanza di archiviazione degli atti — deve emettere l’ordinanza-ingiunzione entro il termine previsto dall’art. 204, cod. strada (nella specie, di sessanta giorni, nel testo anteriore alla modifica ex art. 18, legge 24 novembre 2000, n. 340), che decorre dalla data in cui egli ha ricevuto in trasmissione, dall’ufficio o dal comando accertatore, gli atti previsti dall’art. 203, comma secondo, cod. strada, e ciò anche se il ricorso sia stato presentato direttamente al suo ufficio, anziché, come stabilisce l’art. 203, comma secondo, cod. strada, all’ufficio o al comando al quale appartiene l’organo accertatore.

Cass. civ. n. 16181/2001

In materia di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, il ricorso al prefetto avverso il verbale di accertamento dell’infrazione al codice della strada, ai sensi dell’art. 203 del codice della strada (approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), non costituisce — stante l’incompatibilità col sistema costituzionale (artt. 24,103 e 113 Cost.) di un principio di riserva di amministrazione — presupposto processuale per poter adire il giudice ordinario e quindi il previo ricorso di tale ricorso amministrativo è meramente facoltativo, potendo l’interessato, indipendentemente da esso, rivolgersi al giudice per contestacela soggezione alla sanzione amministrativa pecuniaria.

Cass. civ. n. 15245/2001

Nell'ipotesi in cui venga proposta opposizione direttamente avverso il verbale di contestazione per violazione al codice della strada (non, dunque, avverso l'ordinanza-ingiunzione del prefetto, il quale, in tal caso, è dotato di propria legittimazione processuale passiva ex art. 204 cod. strada), la legittimazione passiva va riconosciuta, alternativamente, sia alle singole amministrazioni centrali, cui appartengono i vari Corpi autorizzati alla contestazione (nella specie, i carabinieri, e perciò il Ministro della difesa) sia al Ministero dell'interno, il quale, ai sensi dell'art. 11 c.s., possiede specifiche competenze in materia di circolazione stradale, nonché ha il compito di coordinamento dei servizi di polizia stradale.

Cass. civ. n. 10541/2000

In tema di sanzioni amministrative, il prefetto è tenuto alla decisione sul ricorso presentato dal privato, cui sia stata contestata una violazione del codice della strada, mediante l’emissione di un’ordinanza-ingiunzione entro il termine di sessanta giorni assegnato al detto organo per le eventuali istruzioni integrative ed audizioni degli interessati. Detto termine, cui non può legittimamente attribuirsi natura né «perentoria», né «ordinatoria» (sia perché tali categorie si riferiscono al procedimento giurisdizionale e non a quello amministrativo, sia perché, da un canto, non potrebbe legittimamente qualificarsi «ordinatorio» — e, cioè, prorogabile un termine per il quale la legge non individua il soggetto cui è attribuito il relativo potere, dall’altro, la legge stessa non dichiara espressamente «perentorio» il termine in questione), va correttamente qualificato, quo ad effectum, secondo i principi contenuti nella legge 241/1990, con la conseguenza che, emesso intempestivamente il relativo provvedimento, questo risulterà non inefficace, ma affetto da violazione di legge e, pertanto, invalido ed annullabile, suscettibile, cioè, di divenire inoppugnabile solo in mancanza di impugnativa da parte dell’interessato nelle forme e nei termini stabiliti dalla legge (e cioè mediante opposizione al pretore, ai sensi dell’art. 205 cod. strada), senza che la questione relativa alla sua asserita invalidità possa, per la prima volta, dedursi in sede di giudizio di cassazione, ivi operando la preclusione concernente le questioni che non abbiano formato oggetto dell’opposizione.

Cass. civ. n. 9889/2000

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale, il rispetto, da parte del Prefetto, del termine complessivo di novanta giorni, risultante dal combinato disposto degli artt. 204, comma primo e 203, comma secondo, c.d.s. e decorrente dalla data della presentazione del ricorso o da quella della sua spedizione postale (data in cui si considera presentato il ricorso ai sensi dell’art. 388 del regolamento al codice della strada), per l’emissione dell’ordinanza motivata di pagamento o di archiviazione, costituisce requisito di legittimità della fattispecie tipica prefigurata dalla legge per la conclusione del relativo procedimento sanzionatorio amministrativo, con la conseguente annullabilità per violazione di legge dell’ordinanza-ingiunzione tardivamente emessa, suscettibile, tuttavia, di divenire inoppugnabile se non impugnata dall’interessato in sede giudiziaria entro i termini previsti dalla legge, deducendo espressamente il vizio di legittimità costituito dalla tardiva emissione. L’invalidità del provvedimento tardivo deriva infatti dai principi posti dalla legge 241/1990 (in diretta attuazione del principio di buona amministrazione posto dall’art. 97, comma primo, Cost.), ed in particolare dall’art. 2, dal quale può desumersi la regola generale secondo la quale, nell’ipotesi in cui il procedimento consegua direttamente ad una istanza, e per esso la legge determini il termine in cui deve concludersi, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, entro il termine previsto dalla legge.

Cass. civ. n. 9447/2000

In materia di sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada (d.lgs. 285/1992), proposto dal soggetto cui sia stata contestata la violazione il ricorso al prefetto, il mancato rispetto da parte di quest’ultimo, nell’eventuale emanazione di un’ordinanza-ingiunzione (in reiezione del ricorso), dei termini previsti (sessanta giorni dalla data in cui il ricorso gli sia pervenuto e comunque novanta giorni complessivi dalla data di presentazione del ricorso all’ufficio o comando di appartenenza dell’organo accertatore) determina l’illegittimità e annullabilità del provvedimento, in applicazione dei principi dettati dalla legge 241/1990 sul procedimento amministrativo (salva restando l’idoneità del provvedimento a diventare inoppugnabile in difetto di impugnativa da parte dell’interessato).

Cass. civ. n. 4204/1999

Il termine, concesso al prefetto dall’art. 204, primo comma del nuovo della strada, per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione, irrogativa di una sanzione pecuniaria, decorre dal momento nel quale il prefetto abbia ricevuto, dall’ufficio o dal comando, al quale appartiene l’organo accertatore della violazione (ed al quale, ai sensi dell’art. 203 dello stesso codice, sia stato presentato il ricorso indirizzato al prefetto stesso), la trasmissione del ricorso e degli atti relativi, unitamente ad ogni altro elemento utile alla decisione sullo stesso ma, qualora nel successivo giudizio di opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione l’opponente non provi (incombendo all’uopo su di lui il relativo onere) che quella ricezione è avvenuta prima del decorso del termine di trenta giorni dal deposito del ricorso al prefetto, previsto per la detta trasmissione a carico dell’ufficio o del comando medesimi, il suddetto termine ex art. 204 si deve considerare decorrente dalla scadenza di quei trenta giorni, con la conseguenza che l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione prefettizia deve reputarsi tempestiva se avvenuta entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso stesso. (Nella specie la Suprema Corte ha affermato che quest’ultimo principio doveva trovare applicazione — impregiudicata la questione della sua ricevibilità che non era sub indice — anche se il ricorso era stato direttamente presentato al prefetto, poiché doveva reputarsi che il termine di trenta giorni in tal caso occorresse per l’istruzione della pratica, necessariamente da richiedersi all’ufficio accertatore da parte del prefetto).

Cass. civ. n. 4024/1999

Al fine di stabilire la natura del termine di sessanta giorni, concesso al prefetto dell’art. 204 primo comma del nuovo codice della strada per l’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione, irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, non deve farsi riferimento al principio, emergente dagli articoli 152, secondo comma, c.p.c. e 173, primo comma, c.p., in ordine alla necessità per i termini previsti da una disposizione di legge, di un’espressa qualificazione di perentorietà da parte della legge stessa, riguardando tali norme i termini relativi ai procedimenti giurisdizionali, bensì deve farsi applicazione della normativa della legge 241/1990 — espressamente qualificata di carattere generale dell’art. 29 della stessa legge e, dunque, applicabile anche al procedimento ex art. 204 citato — sui termini imposti alla P.A. nell’ambito del procedimento amministrativo, e segnatamente della norma dell’art. 2 di detta legge, che, imponendo alla pubblica amministrazione l’obbligo di concludere ogni procedimento entro il termine di trenta giorni, se non sia previsto, con riguardo allo specifico procedimento, un apposito altro termine, implica che l’osservanza del termine stesso (sia esso quello generale di trenta giorni o quello specificamente previsto, come nel caso del suddetto art. 204) integri un requisito di legittimità del provvedimento amministrativo, con la conseguenza che la sua inosservanza configura una violazione di legge, sindacabile in cassazione, e comporta l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione. (Nell’affermare questi principi la Suprema Corte ha espressamente censurato la sentenza pretorile che aveva qualificato come ordinatorio il predetto termine ex art. 204).

Cass. civ. n. 10757/1998

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale, nell’ipotesi in cui il trasgressore proponga ricorso al Prefetto, quest’ultimo, ove non ritenga di procedere ad archiviazione degli atti, è tenuto ad emettere l’ordinanza-ingiunzione nel termine di sessanta giorni previsto dall’art. 204 codice della strada; l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione dopo il decorso del suddetto termine rende il relativo provvedimento viziato da violazione di legge e, pertanto, annullabile.

Cass. civ. n. 6895/1997

In tema di violazioni del codice della strada, il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 204 del nuovo codice della strada, perché il Prefetto possa emettere l’ordinanza ingiunzione, è di natura perentoria, ed, ove non rispettato, induce l’inefficacia del provvedimento.

Cass. civ. n. 5897/1997

In materia di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada il ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento dell’infrazione al codice della strada secondo l’interpretazione adeguatrice dell’art. 142-bis, primo comma, d.P.R. 393/1959 (previgente cod. strad.), nel testo di cui all’art. 24 legge 24 marzo 1989, n. 122 (ed ora dall’art. 203, terzo comma, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 nuovo cod. strad.) prescritta dalla Corte costituzionale (sentenze n. 255 e 311 del 1994, ordinanza n. 315 e sentenza n. 437 del 1995) non costituisce presupposto processuale per poter adire il giudice ordinario e quindi il previo esperimento di tale ricorso amministrativo è meramente facoltativo, potendo l’interessato rivolgersi al giudice indipendentemente da esso.

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Romano B. chiede
lunedì 26/10/2020 - Lombardia
“Buongiorno
Ho ricevuto risposta di respingimento del ricorso al PREFETTO per una multa CDS.
Desidero inoltrare ricorso al Giudice di pace poiché ritengo che la Prefettura abbia utilizzato modelli prestampati e frasi rituali.
Ritengo non sia corretto , tanto è vero che la multa è stata fatta il 14-02-2020 ed io ho inviato il ricorso il 6-7-2020.
Ampiamente fuori dai termini,ma nulla è stato scritto sia dei motivi di accoglimento tardivo del ricorso sia delle tempistiche di invio dei documenti e controdeduzioni da parte del Comando di polizia.
Vorrei sapere se le mie ragioni hanno fondamento e , visti i tempi ristretti,vorrei conoscere anche a quanto ammonta far inoltrare a Voi tale ricorso.
Preciso che ho ricevuto notifica il 27-10-2020
Grazie”
Consulenza legale i 09/11/2020
Anzitutto, si nota che la data di notificazione del provvedimento prefettizio che respinge il ricorso, secondo quanto si legge nei documenti inviati a corredo del quesito, è il 22.10.20; pertanto, la data entro la quale presentare l’eventuale ricorso al Giudice di Pace è il 21.11.20.

Tanto precisato, si rileva, poi, che l’unico motivo di ricorso contestato consiste nella violazione dell’art. 3, comma 4, L. n. 241/1990, ai sensi del quale in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
Nella specie, si lamenta la mancata indicazione della possibilità di presentare ricorso in autotutela, nonché la mancata notificazione dei nuovi termini di impugnazione dettati dalla normativa adottata per far fronte all’emergenza sanitaria.
Tuttavia, non pare trattarsi di ragioni idonee a determinare la nullità della sanzione irrogata o del provvedimento di rigetto emesso dal Prefetto.

Quanto alla questione della disciplina relativa ai termini processuali e procedimentali, si osserva che il verbale di accertamento della violazione del Codice della strada risale al 14.02.2020, cioè ad un momento precedente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi relativi all’emergenza sanitaria.
Il D.L. n. 18/2020, in particolare, è stato emanato il 17 marzo del corrente anno ed ha disposto la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo 2020, nonché dei procedimenti amministrativi a partire dal 23 febbraio 2020 (art. 84 e 103).
Peraltro, tale sospensione ha un effetto automatico (analogamente alla ordinaria sospensione feriale), che non deve essere notificato o portato a specifica conoscenza del destinatario.
Non pare, dunque, fondata una contestazione sotto questo aspetto, posto che l’Amministrazione non si poteva ritenere obbligata ad inserire nel verbale del 14.02.2020 riferimenti a norme emanate solo in un momento successivo.

Riguardo alla mancata indicazione nel provvedimento sanzionatorio della possibilità di chiedere un annullamento in via di autotutela, si rileva che a rigore non si tratta a rigore di un rimedio giurisdizionale, bensì di un potere di riesame attribuito in via generale alla pubblica amministrazione.
In ogni caso, la costante giurisprudenza civile e amministrativa esclude che l'omessa o erronea indicazione del termine per proporre l'opposizione e dell'autorità competente a decidere sulla stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l. n. 241 del 1990, non determinano l’invalidità dell'atto, ma una mera irregolarità che, al più, può dar luogo ad errore scusabile in capo al destinatario, impedendo la decadenza dal diritto di proporre opposizione, qualora tali indicazioni mancanti o sbagliate non consentano l'adeguata identificazione dell'Autorità a cui ricorrere e la conoscenza dei termini relativi (ex multis, Cassazione civile sez. II, 27 gennaio 2020, n. 1740; Cassazione civile, sez. VI, 25 luglio 2014, n. 17020; Corte appello Genova sez. I, 14 marzo 2019, n. 327; T.A.R. Napoli, sez. VIII, 03 giugno 2019, n.2 986).

Infine, si rileva che l'ordinanza ingiunzione che irroga una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione, ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (Cassazione civile, sez. VI, 30 luglio 2020, n. 16316).
Nella fattispecie, la motivazione del provvedimento prefettizio, anche se stringata, si riporta per relationem ai fatti descritti nel verbale di accertamento dell’infrazione, in riferimento ai quali non è stata sollevata alcuna contestazione nel ricorso, che si limitava a criticare solo aspetti meramente formali.

In conclusione, qualora non vi siano altri elementi ulteriori e diversi da quelli già indicati nel ricorso avanti al Prefetto, sembra sconsigliabile promuovere un ulteriore giudizio davanti al Giudice di pace, viste le scarse possibilità di vittoria.