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Articolo 193 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile

Dispositivo dell'art. 193 Codice della strada

1. I veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi(2).

2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 866 a € 3.464. Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.

2-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II. In tali casi, in deroga a quanto previsto dal comma 4, quando è stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non è immediatamente restituito ma è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista. La restituzione del veicolo è in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo.(1)

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta alla metà quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta alla metà quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213.

4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell’articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell’art. 213 del presente codice.

4-ter. L’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell’articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1.

4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4-ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l’organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 180, comma 8.

4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.

Note

(1) Introduzione del comma 2-bis dal Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 con l'art. 23-bis, comma 1, lettera b)
(2) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 22 novembre 2023, n. 184.
Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184, ha disposto:
- (con l'art. 122-bis, comma 1) che "In deroga a quanto disposto dall'articolo 122, comma 1, del presente codice e dall'articolo 193 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente, non sono soggetti all'obbligo di assicurazione";
- (con l'art. 122-bis, comma 2) che "La deroga di cui al comma 1 si applica anche quando il veicolo non è idoneo all'uso come mezzo di trasporto, nonché quando il suo utilizzo è stato volontariamente sospeso su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 122, comma 3, per effetto di una formale comunicazione all'impresa di assicurazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".
Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023".

Massime relative all'art. 193 Codice della strada

Cass. civ. n. 8764/2010

In tema di infrazioni al codice della strada, l’illecito previsto dal comma 2 dell’art. 193 (circolazione senza la copertura dell’assicurazione) ricorre anche nel caso in cui sia sospesa la copertura assicurativa del veicolo, in quanto la sospensione non riguarda i soli rapporti di natura contrattuale tra assicurato ed assicuratore, ma anche la posizione degli eventuali terzi danneggiati.

Cass. civ. n. 7418/2009

In tema di sanzioni amministrative irrogate per la guida di veicoli in assenza di copertura assicurativa, l’art. 193, comma 4, del codice della strada, come modificato dall'art. 3 del d.l. n. 151 del 2003, conv. in legge n. 214 del 2003, prevede che alla contestazione dell’infrazione consegua il sequestro dei veicolo da parte dell’organo di polizia, e che la restituzione di esso sia disposta a seguito del pagamento della sanzione in misura ridotta. Qualora non sia effettuato il pagamento e non sia presentato ricorso, il prefetto, cui è stato inviato il verbale, divenuto titolo esecutivo, non è più tenuto ad emettere ordinanza-ingiunzione, con la fissazione di un termine per la cosiddetta «sanatoria amministrativa», ma deve ordinare direttamente la confisca, ai sensi dell’art. 213 del codice della strada.

Cass. civ. n. 1254/2007

In materia di sanzioni amministrative, in ragione dell’esigenza di garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada e la risarcibilità dei danni loro cagionati dai veicoli, anche le macchine operatrici, tra le quali rientrano i carrelli motorizzati destinati alla movimentazione di cose, quali gli elevatori o «muletti», sono soggette per circolare su strada alle stesse prescrizioni previste per i veicoli adibiti alla circolazione, ovvero all’obbligo di immatricolazione con rilascio di carta di circolazione e all’obbligo della copertura assicurativa, non rilevando che l’accesso alla pubblica strada sia limitato nello spazio e nel tempo, e neppure che sia effettuato solo in relazione alla funzione propria della macchina operatrice.

Cass. civ. n. 21957/2004

Ai fini della riduzione ad un quarto della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 193, terzo comma, d.lgs. n. 285 del 1992, occorre che la garanzia assicurativa, ormai sospesa per mancato pagamento del premio successivo al primo nel termine di scadenza del periodo di tolleranza, sia «comunque» riattivata, nel termine di quindici giorni decorrente dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza convenuta per il pagamento, ossia nei primi quindici giorni del periodo di sospensione. (Nella specie la Corte Cass. ha ritenuto che non poteva essere inflitta alcuna sanzione, essendo avvenuto il pagamento del premio assicurativo durante il periodo di tolleranza).

Cass. civ. n. 21955/2004

In tema di sanzioni amministrative connesse alla circolazione stradale, la responsabilità solidale del proprietario deve essere esclusa nel caso in cui questi provi di avere venduto il veicolo in epoca anteriore all'accertamento della violazione, anche se la vettura risulti ancora a lui intestata presso il P.R.A.; l’iscrizione del trasferimento della proprietà del veicolo presso il P.R.A. costituisce, infatti, una forma di «pubblicità notizia», finalizzata soltanto a dirimere conflitti tra più acquirenti e rappresenta, ai fini della responsabilità derivante da fatti connessi alla circolazione stradale, una presunzione semplice contro la quale è ammessa la prova contraria.

Cass. civ. n. 12026/2000

La circolazione di un veicolo diretto al confine per l’esportazione, il quale sia privo della carta di circolazione e per il quale non sia stato rilasciato il foglio di via all’uopo previsto dall'art. 99, comma primo, del d.lgs. 285/1992, integra necessariamente l’infrazione prevista dall’art. 93, comma settimo (circolazione di veicolo sprovvisto della carta di circolazione) che comporta la confisca del mezzo, e non già la meno grave infrazione prevista dall'art. 99, comma secondo, la quale attiene invece alla diversa ipotesi di circolazione di veicolo per il quale il foglio di via sia stato rilasciato ma non sia materialmente in possesso del conducente.

Cass. civ. n. 3068/1999

Il motociclo guidato dall'uomo a motore spento ed a propulsione muscolare deve considerarsi pur sempre circolante su strada, con la conseguenza che è legittima la contestazione delle infrazioni di cui agli artt. 93 comma settimo e 193 comma primo e secondo del codice della strada (e la conseguente confisca del veicolo) nei confronti del conducente privo della relativa carta di circolazione e della copertura assicurativa.

Cass. civ. n. 246/1999

In tema di sanzioni amministrative irrogate ex art. 193 c.s. (guida di veicoli senza copertura assicurativa), la confisca del veicolo disposta dal prefetto è destinata ad acquistare efficacia al verificarsi della duplice condizione che l'autorità amministrativa fissi (autonomamente), tramite emissione (obbligatoria) di apposita ordinanza-ingiunzione, un termine per la cosiddetta «sanatoria amministrativa», e che il termine così fissato abbia infruttuoso decorso, non potendo ritenersi sussistente alcun onere, in capo al trasgressore, di ricorrere al prefetto per l'emanazione della predetta ordinanza (così pregiudicando la possibilità di determinazione automatica della sanzione nella misura della metà del massimo della sanzione edittale, ex art. 203, comma terzo, c.s.).

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Paolo F. chiede
mercoledì 20/02/2019 - Lombardia
“autovettura con contrassegno assicurativo contraffatto e scaduto di conseguenza di validità sanzionata nel 2014 ad aprile. Viene contestata la violazione di cui all'art. 193 c. 2 e 4 bis C.d.S. Il trasgressore era passibile di denuncia ai sensi art.485 C.P. oppure no?”
Consulenza legale i 25/02/2019
La risposta è positiva.

Sebbene infatti nel tempo si siano registrate oscillazioni giurisprudenziali sul tema, ad oggi la Cassazione maggioritaria riconosce la sussistenza del reato di cui all’art. 485 nella condotta del soggetto che altera un contrassegno assicurativo sebbene la polizza assicurativa sottostante sia scaduta anche da pochissimo tempo (se veda, ad esempio, Cass. pen. Sez. V, 22/04/2010, n. 35090 che ha ammesso la sussistenza del reato sebbene l’assicurazione fosse scaduta da soli tre giorni).

Va però detto che il reato in questione è stato abrogato dall’art. 1, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 15.01.2016 e, pertanto, ad oggi la condotta in questione non risulta più punibile sebbene commessa in epoca di vigenza della disposizione penale. Ciò in virtù dell’art. 2 del codice penale secondo il quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più reato.