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Articolo 123 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Autoscuole

Dispositivo dell'art. 123 Codice della strada

1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.

2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province, alle quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-bis.

3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni di inizio attività e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento.

4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l'apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare deve avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5, ad eccezione della capacità finanziaria.

5. La dichiarazione può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.

6. La dichiarazione non può essere presentata dai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1.

7. L'autoscuola deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. Secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro dei trasporti, le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In caso di applicazione del periodo precedente, le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte. Il corso di formazione, presso un'autoscuola, frequentato da parte del titolare di patente A1 o A2 e svolto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, nelle condizioni ivi previste, consente il conseguimento, rispettivamente, della patente A2 o A senza il sostenimento di un esame di guida(1).

7-bis. L'avvio di attività di un'autoscuola avviene tramite segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, trasmessa per via telematica allo Sportello unico delle attività produttive istituito presso il comune territorialmente competente in ragione della sede dell'autoscuola stessa. Ai fini delle verifiche preventive relative alla disponibilità del parco veicolare ai sensi del comma 7, per ciascuno Sportello unico delle attività produttive è assicurata una specifica funzionalità di accesso e consultazione dell'archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226, commi 5, 6 e 7(1).

8. L'attività dell'autoscuola è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

  1. a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
  2. b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri;
  3. c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.

9. L'esercizio dell'autoscuola è revocato quando:

  1. a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
  2. b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
  3. c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. l'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui al comma 10-bis, lettera b); le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.

10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:

  1. a) dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;
  2. b) da soggetti accreditati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della disciplina quadro di settore definita con l'intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 20 marzo 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, nonché dei criteri specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10.

11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 11.108 a € 16.661. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

11-bis. l'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 11.108 a € 16.661. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo.

11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti e di istruttori di cui al comma 10 è sospeso dalla regione territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi:

  1. a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene regolarmente;
  2. b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene in carenza dei requisiti relativi all'idoneità dei docenti, alle attrezzature tecniche e al materiale didattico;
  3. c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).

11-quater. La regione territorialmente competente o le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono l'inibizione alla prosecuzione dell'attività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma.

12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694.

13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per la dichiarazione di inizio attività, fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza, secondo la L. 8 agosto 1991, n. 264.

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lettera g-bis), del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 agosto 2022, n. 108.

Massime relative all'art. 123 Codice della strada

Cass. civ. n. 5338/1994

In tema di assicurazione della responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora le clausole di polizza condizionino la copertura assicurativa all’abilitazione del conducente alla guida, «a norma di legge», senza esplicitamente richiedere il possesso della patente di guida, detta condizione deve ritenersi sussistente anche nel caso di persona che si eserciti alla guida con l’autorizzazione prevista dall’art. 83 comma primo del D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (vecchio codice della strada) e con a fianco persona munita di patente in funzione di istruttore, perché, in tale situazione, l’indicata norma prevede una piena abilitazione del conducente, del tutto equiparabile a quella derivante dal conseguimento della patente.

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Consulenze legali
relative all'articolo 123 Codice della strada

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A. O. chiede
sabato 19/08/2023
“Buongiorno ho necessità di un vostro supporto prima di affidare incarichi formali ad un legale.
Ho un'Autoscuola e vedo che una azienda anche di informatica nazionale AVENTE SEDE LEGALE IN MILANO,

- non RISULTA AUTORIZZATA presso la CCIAA per questa attività di formazione di Autoscuola per la patente di guida, soggetta alla autorizzazione della provincia di competenza (RIF. art. 123 cds, e ss.mm.ii. e degli artt. 334, 335, 336 D.P.R. 495/1992, Decreto Ministero dei Trasporti - n. 317 - Attività delle autoscuole, ),

- vende servizi alle autoscuole che vogliono appoggiarsi alla loro applicazione MA ANCHE formazione professionale privata a pagamento ai ragazzi interessati (QUINDI DIETRO COMPENSO) tramite una o più applicazioni e mediate accesso (sempre a pagamento) a video, ad insegnanti virtuali, e live con docenti forse qualificati ed anche non qualificati,

- hanno una sede legale a Milano ed una secondaria a Brindisi,

DOMANDA: CON QUALI IPOTESTI (se possibile) posso agire contro questa concorrenza sleale (AD ESEMPIO Articolo 348 Codice Penale) penale, civile ed amministrativa? Hanno una sede legale a Milano ed una secondaria a Brindisi: DOVE dovrei agire CONTRO DI ESSI (Tribuanle di Milano, TAR,...) ? Come potrei agire facendogli subito fermare questo servizio illecito che sta creando concorrenza sleale e turbativa nelle attività di tutta Italia ed in attesa di giudizio?

Grazie in anticipo, rimango a disposizione e se devo un ulteriore cifra a compenso del vostro servizio sono a disposizione.”
Consulenza legale i 19/09/2023
Innanzitutto, si rileva che l’attività di autoscuola viene esercitata previo invio al Comune di una segnalazione di inizio attività (SCIA), in cui è necessario dichiarare i requisiti finanziari e professionali di cui all’art. 123 del Codice. Le autoscuole, inoltre, sono soggette alla vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle Province.
A questo proposito, va ricordato che la SCIA non è un atto amministrativo autonomamente impugnabile da parte di terzi, i quali – se si ritengono lesi – possono sollecitare i poteri sanzionatori della P.A. e, in caso di inerzia di quest’ultima, proporre un ricorso avverso il silenzio (art. art. 19 della legge sul proc. amministrativo).
Nel caso di specie, oltretutto, la società non ha presentato alcuna SCIA (di qui le contestazioni nel quesito circa la concorrenza sleale), con la conseguenza che, non esistendo un provvedimento impugnabile, non è in questa fase ancora possibile agire direttamente davanti al TAR.
Tuttavia, l’art. 123 del Codice della strada prevede anche varie sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di tutti coloro che esercitino in via abusiva l’attività di autoscuola o, comunque, la istruzione o la formazione dei conducenti in forma professionale o a fine di lucro.
La formulazione della norma sanzionatoria sembra abbastanza ampia (probabilmente perché l’attività delle autoscuole attiene, in definitiva, al tema della sicurezza stradale), tanto che potrebbe in astratto abbracciare anche la condotta descritta nel quesito.
Pertanto, il primo atto da intraprendere è quello di inviare una segnalazione circostanziata alla Provincia e al Comune interessati (sicuramente quelli in cui è presente la sede principale della società e indicando almeno per conoscenza quelli della sede secondaria), sollecitando un intervento sanzionatorio da parte della P.A..
Nel caso questi non provvedano, come sopra accennato è possibile andare in giudizio davanti al TAR competente per territorio, ma non contro il terzo, bensì contro le pubbliche amministrazioni in discorso, chiedendo al Giudice che ordini loro di emettere le eventuali sanzioni nei confronti della “autoscuola abusiva”.

Passiamo alla questione civilistica.
L’art. art. 2598 del c.c. definisce gli atti da considerarsi concorrenza sleale; per l’analisi della questione in commento, possiamo limitarci ad analizzare il n. 3 della norma citata, la quale punisce chiunque si valga direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.
La concorrenza sleale deve, comunque, consistere in attività dirette ad appropriarsi illegittimamente dello spazio di mercato ovvero della clientela del concorrente, che si concretino, tra le altre circostanze, in atti non conformi alla correttezza professionale. (Cass. civ., n. 6887/1996).
L’orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene con riguardo ai principi di correttezza professionale che spetti al giudice, in relazione alle circostanze del caso concreto, formulare il giudizio di correttezza, sulla base di un sentire morale ed etico di una categoria professionale in relazione ad un dato momento storico.
La responsabilità a titolo di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 del c.c., numero 3, presuppone che l'imprenditore si sia avvalso di un mezzo, non soltanto contrario ai principi della correttezza professionale, ma anche idoneo a danneggiare l'altrui azienda.
La nozione di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 del c.c. va desunta dalla ratio della norma, che impone, alle imprese operanti nel mercato, regole di correttezza e di lealtà, in modo che nessuna si possa avvantaggiare, nella diffusione e collocazione dei propri prodotti o servizi, con l'adozione di metodi contrari all'etica delle relazioni commerciali (Cass. civ., n. 4739/2012).
Tanto premesso, se l’attività dell’azienda contestata è effettivamente legittima e non viola alcuna normativa specifica, non appare sussistere alcuna fattispecie concorrenza sleale.
Soltanto in caso contrario potrebbe rilevarsi una un’attività integrante astrattamente la fattispecie di concorrenza sleale di cui all’art. 2598 del c.c., n. 3, sempre a condizione che venga soddisfatto il presupposto dell’effettivo stato concorrenza tra le imprese, nonché di tutte le condizioni che la giurisprudenza impone; in questo modo, e previa valutazione di un danno effettivo, si potrebbe agire per ottenerne il risarcimento.

Quanto al fronte penale, valga quanto segue.
Inconfigurabile appare l’ art. art. 348 del c.p.. che fa riferimento esclusivo a una professione per la quale occorre una particolare abilitazione da parte dello Stato. Ci si riferisce, in altre parole, solo a quelle qualifiche che discendono in via diretta dall’espletamento di un esame da cui consegue – appunto – l’abilitazione all’esercizio (es. notai, avvocati, medici, architetti etc).
E’ chiaro dunque che l’attività di autoscuola, il cui esercizio non sussegue ad una abilitazione ma ad una autorizzazione amministrativa, non rientra nella prensione punitiva della norma menzionata.
In astratto si potrebbe pensare, però, anche all’ art. art. 513 bis del c.p. che punisce atti di concorrenza sleale se perpetrati con violenza o minaccia.
Anche questa ipotesi, tuttavia, sembra insussistente nel caso di specie per le seguenti ragioni.
In primo luogo non sembra che il comportamento posto in essere dal competitor sia stato perpetrato attraverso violenza o minaccia.
In secondo luogo, anche aderendo a quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui gli atti di concorrenza sleale sensibili ai fini del 513 bis cp sono anche quelli di cui al comma 3 del menzionato art. 2598 c.c., la presunta insussistenza della fattispecie civile in parola (si vedano le parti antecedenti della consulenza) impedisce di fatto la sussistenza dell’illecito penale.

Enrico C. chiede
giovedì 05/05/2016 - Valle d'Aosta
“salve. sono il titolare di un'autoscuola. volevo un parere riguardo alle possibilità ispettive della provincia. Quest'ultima ci richiede di fornire giornalmente l'elenco delle guide che dovremmo sostenere il giorno seguente, ma è un adempimento che non è previsto da nessuna norma esistente. posso oppormi a tale richiesta? la provincia in nome della sua funzione ispettiva può richiedere qualsiasi cosa (giorni di ferie, orari in cui è presente il titolare, ecc.) e può fare sanzioni e controlli anche pregressi di anni per situazioni oramai sanate? tale comportamento potrebbe configurarsi come un abuso di potere da parte della provincia? scusate se non sono stato chiaro, spero possiate aiutarmi. preferirei che tale quesito non venisse pubblicato. grazie mille.”
Consulenza legale i 13/05/2016
L'art. 123, comma 2, del Codice della Strada prevede che "le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province, alle quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-bis".
Pertanto, nonostante il legislatore abbia tentato di liberalizzare e semplificare, unitamente ad altre attività economiche, anche l'attività di autoscuola, ha comunque conservato un ampio potere di vigilanza in capo alle province.
A conferma di ciò, per esempio, si veda il dettato di cui al comma 7-bis, dell'articolo richiamato, il quale non consente, come per altri settori, di intraprendere direttamente l'attività economica (senza cioè la necessità di attendere i controlli della P.A. competente), stabilendo, al contrario, che "in ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti".
Con specifico riferimento al caso di specie, si evidenzia altresì che "la verifica di cui al presente comma è ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni"; anche in questo passaggio, si evidenzia l'ampio margine di discrezionalità attribuito alle province.
Seppure sembrerebbe non vi sia una disposizione regolamentare che preveda che l'autoscuola debba fornire giornalmente l'elenco delle guide da sostenere il giorno successivo, si ritiene che potrebbe non essere opportuno fornire una risposta negativa all'Amministrazione richiedente.
Infatti, l'art. 123, comma 8, del CDS stabilisce che:
"L'attività dell'autoscuola è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;
c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola".
Tra l'altro, si precisa che, ai sensi dell'art. 13 del D.M. 31 maggio 1995, n. 317 e s.m.i., le autoscuole e i centri di istruzione devono curare la tenuta dei seguenti documenti previamente vidimati su richiesta degli interessati dal Servizio Trasporti della Provincia:
- Registro di iscrizione, contenente: data di iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, data degli esami di teoria e guida e relativo esito;
- Registro degli allievi trasferiti dalle autoscuole al centro di istruzione;
- Libro giornale per il rilascio di ricevute, così come previsto dalla legge n. 264/1991, nel caso in cui l'autoscuola svolga anche attività di consulenza riferita al conducente di veicoli a motore.
Con riferimento al potere della provincia di irrogare le sanzioni, in generale, la gGiurisprudenza ha precisato quanto segue: "nel potere di vigilanza tecnica riconosciuto agli Uffici Provinciali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rientra anche il potere di irrogare sanzioni e ciò alla luce del chiaro disposto normativo di cui all'art. 123, d.lg. n. 285 del 1992 e alla circolare ministeriale prot. MOT3/193/M310" (cfr. T.A.R. Napoli, (Campania), Sez. III, 20 maggio 2009, n. 2787).
Tutto ciò premesso, certamente andrebbe accertata la legittimità in concreto di ciascuna sanzione comminata dall'Ente, la quale, se illegittima, potrebbe essere contestata.

Mauro S. chiede
giovedì 02/06/2011 - Friuli-Venezia
“Con riferimento al comma 5 dell'art. 123 cds un soggetto che è in possesso dei titoli abilitativi di insegnante di teoria e di istruttore di guida che ha svolto come dipendente presso un'autoscuola tale attività fino al 2005 e poi non ha più esercitato può oggi diventare titolare di autoscuola e quindi presentare una dia oppure non è possibile perchè è privo del biennio di attività negli ultimi 5 anni??
Grazie”
Consulenza legale i 03/06/2011

La norma richiede precisi requisiti soggettivi : l'essere maggiorenni e diplomati, oltre all'aver svolto dell’attività di insegnante di teoria e istruttore di guida per almeno un biennio. Tuttavia, è altresì necessario che tale esperienza sia stata maturata negli ultimi cinque anni rispetto al momento della presentazione della dichiarazione.

La ratio della disposizione, quindi, sembra quella di richiedere che, prima di cominciare a svolgere il lavoro, si sia accumulata non solo sufficiente ma anche ... recente esperienza di insegnamento per poter, dopo, aprire un’autoscuola.

Nel caso di specie, si consiglia di rivolgersi alla Provincia, l'ente competente, per sapere se è totalmente preclusivo il mero fatto che l'esperienza acquisita nel settore risalga a più di cinque anni fa.