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Articolo 118 bis Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Requisito della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali

Dispositivo dell'art. 118 bis Codice della strada

1. Ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni professionali di cui all'articolo 116, nonché dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 126, per residenza si intende la residenza normale in Italia di cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

2. Per residenza normale in Italia si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente codice, è equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all'anno.

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Consulenze legali
relative all'articolo 118 bis Codice della strada

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Dario T. chiede
domenica 03/05/2020 - Sicilia
“Salve,
sono residente in Austria dove lavoro e regolarmente iscritto all’AIRE.
Tuttavia, trascorro almeno 10 giorni al mese regolarmente in Italia dove ho i miei interessi personali (I miei affetti, casa di proprieta’, I miei veicoli, I miei conti bancari).
Vorrei capire se ho i requisiti per attestare la residenza normale in Italia in base all’art 118-bis o se e’ necessaria una permanenza minima di 185 giorni: “Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente”.
La residenza normale mi permetterebbe di sostenere un esame di pratico di guida per estendere all’estero la validita’ della mia patente A, cosa che ovviamente non posso fare all’estero (dove la patente A non e’ valida) con serio rischio di perdere, di fatto, la patente.

Grazie”
Consulenza legale i 07/05/2020
L’art. 118 bis del Codice della Strada, introdotto dal D. Lgs. n. 59/2011, recante attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida, contiene la nozione di “residenza normale”, ai fini delle norme che disciplinano il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali.
Viene innanzitutto precisato che, nell'ambito della materia in questione, quando le norme del codice della strada utilizzano il termine "residenza", per questa deve intendersi "la residenza normale in Italia di cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo".
Viene poi fornita, appunto, la definizione di "residenza normale" in Italia, ovverosia il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente.
Cosa significhi dimorare abitualmente lo spiega subito dopo la norma, con il criterio "temporale", menzionato appunto nel quesito, che considera necessaria e sufficiente la permanenza in Italia per almeno centottantacinque giorni all'anno, "per interessi personali e professionali".
Nel caso in cui il soggetto non abbia interessi professionali in Italia, possono bastare gli interessi personali, purché "rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita".
Chiaramente, nel nostro caso il requisito temporale dei 185 giorni non è soddisfatto.
Tuttavia il prosieguo della norma contiene una ulteriore precisazione, da intendersi - com'è evidente dal dato letterale del testo e dal senso delle parole - come alternativo a quello temporale appena esaminato. Si tratta di un criterio meno rigido e più elastico.
Dunque, per residenza normale deve intendersi anche "il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente".
Ora, a differenza del requisito della dimora abituale, che viene appunto espressamente definita, l'art. 118bis C.d.S. non fissa limiti minimi per stabilire la "regolarità" dei rientri sul territorio nazionale, lasciando pertanto un margine di interpretazione abbastanza ampio.
La circostanza che un soggetto ritorni regolarmente in Italia soddisfa il requisito della "residenza normale" anche laddove egli abbia nel nostro Paese interessi di natura solo personale.
Ora, tornando al nostro caso, la frequenza e il carattere ricorrente dei rientri in Italia, descritti nel quesito come a cadenza mensile, ciascuno dei quali della durata di "almeno dieci giorni", non può che far propendere per la sussistenza del presupposto indicato dalla seconda parte del comma 2 dell'art. 118bis C.d.S., e ciò sulla base della semplice interpretazione letterale della norma.
Sull'argomento, la circolare 03/04/2014 -del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, intitolata proprio "Direttiva 2006/126/CE. Applicazione del criterio di residenza normale", ha fornito alcuni chiarimenti.
La circolare ricorda innanzitutto che "il principio della residenza normale è delineato dall'art. 12 della direttiva 2006/126/CE e ricorre spesso in altre disposizioni della stessa direttiva, per definirne il campo di applicazione".
Una prima precisazione riguarda l'ambito di applicazione di tale principio. Secondo la circolare in esame, infatti, anche se l'art. 118-bis C.d.S. non lo dice espressamente, il principio della residenza normale si applica anche ai cittadini italiani, poiché, l'Italia, in quanto Stato membro dell'Unione Europea, è destinatario di tutte le norme della direttiva 2006/126/CE, e quindi anche di quelle concernenti la residenza normale.
In secondo luogo, la residenza normale è richiesta se il candidato/conducente non è in possesso di residenza anagrafica in Italia.
La residenza normale dovrà essere autocertificata, allegando apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000.