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Articolo 21 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Opere, depositi e cantieri stradali

Dispositivo dell'art. 21 Codice della strada

1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all'articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.

2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.

3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 866 a € 3.464.

5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Massime relative all'art. 21 Codice della strada

Cass. pen. n. 23152/2012

In tema di responsabilità per omicidio colposo da sinistro stradale, la circostanza aggravante della violazione della normativa sulla circolazione stradale è ravvisabile non solo quando la violazione della normativa di riferimento sia commessa da utenti della strada alla guida di veicoli e, pertanto, in fase di circolazione, bensì anche nel caso di violazione di qualsiasi norma che preveda a carico di un soggetto, pur non impegnato in concreto nella fase della circolazione, un obbligo di garanzia finalizzato alla tutela della sicurezza degli utenti della strada. (Fattispecie in cui è stata ritenuta configurabile l’aggravante nei confronti dell'amministratore della società cui erano stati appaltati dalla locale Provincia lavori di manutenzione della strada, che aveva omesso di adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza stradale (presenza di sabbia e terriccio, assenza di segnali luminosi, curva non protetta da idonea barriera ma da rete in plastica), cagionando così la morte del conducente del veicolo che perdendo il controllo dell’auto finiva su una scarpata).

Cass. pen. n. 26394/2009

In tema di responsabilità colposa per fatti lesivi o mortali derivanti da violazione delle norme sulla circolazione stradale, in caso di incidente originato dall’assenza delle misure di sicurezza stradale, previste dagli artt. 31 e ss. del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, per il segnalamento e la delimitazione dei cantieri, nessuna efficacia causale può essere attribuita alla imprudente velocità tenuta dalla parte offesa, nel caso in cui tale condotta sia da ricondurre proprio alla mancanza delle suddette cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del comportamento del conducente. (Nella specie, la Corte ha stabilito che, pur in presenza di segnaletica verticale, la mancata installazione in prossimità del cantiere dei coni e dei delineatori flessibili, previsti dall’art. 31, comma quinto del regolamento cit., aveva impedito al conducente di rendersi conto della presenza del restringimento della carreggiata e di adeguare la velocità allo stato dei luoghi).

Cass. civ. n. 1468/2008

L’esecuzione di un trasloco, senza l’autorizzazione comunale prevista nell’art. 21 del codice della strada, costituisce illecito amministrativo, quando l’attività da svolgere determini l’occupazione di suolo pubblico e possa mettere in pericolo la sicurezza collettiva, non essendo necessario che i lavori o le opere da eseguire riguardino la sede stradale. (Nel caso di specie, il trasloco aveva determinato la completa occupazione di una carreggiata a senso unico per mezzo di un autocarro, di notevoli dimensioni, l’utilizzo di un carrello elevatore e di una scala mobile nonché di un cavo elettrico privo di protezione per i pedoni).

Cass. civ. n. 15383/2006

In tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, qualora l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode. Allorquando, invece, l'area su cui vengono eseguiti lavori e quindi insiste il cantiere, risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. (in concreto non escludibile a carico dell'ente per le dimensioni necessariamente ridotte dell'area adibita a cantiere) sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente, salva l'eventuale azione di regresso di quest'ultimo nei confronti del primo a norma dei comuni principi sulla responsabilità solidale di cui al secondo comma dell'art. 2055 c.c., sulla base anche degli obblighi di segnalazione e manutenzione imposti dalla legge per opere e depositi stradali (art. 21 del D.L.vo n. 285 del 1992), nonché di quelli eventualmente discendenti dalla convenzione di appalto.

Cass. civ. n. 8665/2006

La condotta sanzionata dall’art. 21, primo comma, c.d.s., che vieta di eseguire, senza autorizzazione, opere o depositi sulle strade e sulle loro pertinenze, consistendo nel fatto stesso della esecuzione dell’opera, con conseguente mantenimento sulla strada e sulle sue pertinenze di un cantiere con impiego di operai e mezzi, non integra un illecito di carattere permanente, sicché la sussistenza di esso viene a cessare con la conclusione dell’opera.

Cass. civ. n. 8757/2005

La sanzione amministrativa prevista dall’art. 21 c.d.s. per lavori o deposito di materiali su aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli senza l’adozione degli accorgimenti indicati dalla stessa norma, deve essere irrogata nei confronti dell’esecutore materiale dell’attività, e non anche del proprietario dell’immobile in favore del quale la stessa viene esplicata, non avendo il committente dei lavori — diversamente dall'imprenditore, dal dirigente e dal proponente — poteri di vigilanza e direzione sull’appaltatore.

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