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Articolo 3 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Definizioni stradali e di traffico

Dispositivo dell'art. 3 Codice della strada

1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:

  1. 1) Area di intersezione: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico.
  2. 2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali(1).
  3. 3) Attraversamento pedonale: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.
  4. 4) Banchina: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.
  5. 5) Braccio di intersezione: cfr. Ramo di intersezione.
  6. 6) Canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni.
  7. 7) Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.
  8. 7- bis) Casa avanzata: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli(2);
  9. 8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
  10. 9) Circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
  11. 10) Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
  12. 11) Corrente di traffico: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria.
  13. 12) Corsia: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.
  14. 12-bis): Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile può essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo ai velocipedi; in tal caso essa è parte della corsia veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue. La corsia ciclabile può essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all'articolo 151 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile si intende valicabile, limitatamente allo spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi, di effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura(2);
  15. 12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile è parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli;
  16. 13) Corsia di accelerazione: corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.
  17. 14) Corsia di decelerazione: corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.
  18. 15) Corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.
  19. 16) Corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.
  20. 17) Corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.
  21. 18) Corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o altro.
  22. 19) Cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada.
  23. 20) Curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità.
  24. 21) Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. È parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.
  25. 22) Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
  26. 23) Fascia di sosta laterale: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.
  27. 24) Golfo di fermata: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.
  28. 25) Intersezione a livelli sfalsati: insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.
  29. 26) Intersezione a raso (o a livello): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.
  30. 27) Isola di canalizzazione: parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.
  31. 28) Isola di traffico: cfr. Isola di canalizzazione.
  32. 29) Isola salvagente: cfr. Salvagente.
  33. 30) Isola spartitraffico: cfr. Spartitraffico.
  34. 31) Itinerario internazionale: strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti dagli accordi internazionali.
  35. 32) Livelletta: tratto di strada a pendenza longitudinale costante.
  36. 33) Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
  37. 34) Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.
  38. 34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalità(3).
  39. 35) Passaggio a livello: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tranviaria in sede propria.
  40. 36) Passaggio pedonale (cfr. anche Marciapiede): parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.
  41. 37) Passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.
  42. 38) Piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.
  43. 39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.
  44. 40) Raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo.
  45. 41) Raccordo convesso (dosso): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso.
  46. 42) Ramo di intersezione: tratto di strada afferente una intersezione.
  47. 43) Rampa (di intersezione): strada destinata a collegare due rami di un'intersezione.
  48. 44) Ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.
  49. 45) Salvagente: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.
  50. 46) Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.
  51. 47) Sede tranviaria: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.
  52. 48) Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.
  53. 49) Spartitraffico: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari.
  54. 50) Strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati.
  55. 51) Strada urbana: strada interna ad un centro abitato.
  56. 52) Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.
  57. 53) Svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro.
  58. 53-bis) Utente vulnerabile: pedoni, persone con disabilità, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade(3)(4).
  59. 54) Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.
  60. 55) Zona di attestamento: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue.
  61. 56) Zona di preselezione: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.
  62. 57) Zona di scambio: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.
  63. 58) Zona residenziale: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.
  64. 58-bis) Zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine(5).

2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico.

Note

(1) Definizione sostituita dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conversione del decreto-legge n. 151/2003.
(2) Numero aggiunto dall'art. 229 comma 3 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34.
(3) Definizione inserita dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conversione del decreto-legge n. 151/2003.
(4) Tale comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera 0b), del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156. Conseguentemente, nel codice della strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "debole" e "deboli", ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "vulnerabile" e "vulnerabili".
(5) L'art. 49 comma 5-ter lettera b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 ha inserito i numeri 12-bis, 12-ter e 58-bis al primo comma della presente disposizione.

Massime relative all'art. 3 Codice della strada

Cass. civ. n. 1292/2008

Il «contrassegno invalidi» — rilasciato dai comuni alle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta — è strettamente personale, ha validità dal momento del suo rilascio e non è vincolato ad uno specifico veicolo. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato senza rinvio l’impugnata sentenza e ha accolto l’opposizione proposta ritenendo che legittimamente il ricorrente, il cui contrassegno invalidi era sull’autovettura circolante al suo servizio, aveva avuto accesso nella zona a traffico limitato di Roma il giorno dell’avvenuta contestazione, a nulla rilevando che solo successivamente il permesso per invalidi era stato aggiornato con la nuova targa del veicolo).

Cass. civ. n. 17579/2005

Integra gli estremi della violazione dell’art. 158, comma 1, del codice della strada, che vieta la fermata e la sosta dei veicoli «sui passaggi e attraversamenti pedonali» (lett. g) e «sui marciapiedi» (lett. h), lo stazionamento di un veicolo su parte della strada su cui siano dipinte strisce bianche perpendicolari agli edifici esistenti ai lati della strada medesima, atteso che, per quanto manchi la «striscia bianca continua» parallela agli edifici, richiesta dall’art. 3, n. 36, del codice della strada per identificare i passaggi pedonali, comunque le predette strisce perpendicolari, indicando una «parte delimitata» della strada «destinata ai pedoni», possono identificarsi con il marciapiede (come definito all’art. 3, cit., n. 33), al quale rinvia anche il n. 36 cit.

Cass. civ. n. 2479/2002

L’art. 2 della legge regionale (Liguria) n. 348 del 1992 (il quale recita: «la presente legge disciplina la circolazione dei mezzi motorizzati nelle aree al di fuori delle strade pubbliche e private, anche a fondo naturale o stabilizzato, intendendo elementi costituenti le strade oltre alla carreggiata, la banchina e la cunetta, le aree adiacenti utilizzate per la sosta, il parcheggio e per l’inversione di marcia nonché le piazzuole di intersecazione») non ha ad oggetto solo strade costruite dall’uomo, quali la carreggiata la banchina o la cunetta — che caratterizzano un impianto stradale organizzato per interagire con il territorio in modo scientifico—, bensì anche strade a fondo naturale, che ben possono essere costituite mediante il calpestio di uomini o animali, senza essere state dall’uomo predisposte per la funzione in questione; come risulta confermato dall’art. 3 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (in coerenza con la quale, in quanto norma statale, la legislazione secondaria in questione va in vero interpretata) che, nel precisare cosa deve intendersi per «strada», elenca anche il sentiero per l’appunto formatosi per il predetto calpestio.

Cass. civ. n. 10112/2000

Le ripe, ossia le zone di terreno, che ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono esser mantenute dai proprietari delle medesime in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o cedimenti del corpo stradale e delle opere di sostegno, o lo scoscendimento del terreno, o l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale, nonché la caduta di massi o altro materiale, sulla medesima, devono essere immediatamente sovrastanti o sottostanti, in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada, la scarpata del corpo stradale, mentre se viene meno tale contiguità per la frapposizione, ai lati della strada, di fondi appartenenti ad altri, l’obbligo predetto è a carico di questi ultimi.

Cass. civ. n. 1219/1999

Alla luce di quella che è la disciplina di cui all’art. 3, n. 30 del Codice della strada, la quale, nella definizione di «isola spartitraffico», rinvia al n. 49 dello stesso articolo il quale riguarda unicamente la nozione di «spartitraffico» inteso come «parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione delle correnti veicolari», non risulta che le cosiddette «isole spartitraffico» debbano assumere una forma particolare tipizzata.

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P. P. chiede
venerdì 13/10/2023
“Ristrutturazione fabbricato dei vicini. Muro di cinta di vecchia data (foto 1 e 2) che include passaggio pedonale; richiesta di accesso la vicolo per passo carraio; concessa con arretramento di 501 cm come da estratto Tavola_Orig_luglio20; richiesta di modifica come da estratto di Tavola_2_mod_marzo21: chiusura scorrevole a filo strada con scomparsa del passaggio pedonale sul vicolo; larghezza del vicolo facilmente stimabile da foto 3; lunghezza del vicolo circa 60 metri. Doppio senso di marcia;
a richiesta alle Autorità del perché della concessione della modifica (allegato A) la risposta è quella indicata nell’Allegato B; Da aggiungere che la modifica parzialedel vecchio muro eseguita recentemente vede un passaggio pedonale più un passo carraio con cancello a due battenti al momento non automatizzato (foto 4).
Dato che la proprietà in questione ha un’ampia area verde, oltre 100 metri quadri, e comunque lo spazio usufruibile rimarrebbe lo stesso, mi chiedo se sia ammissibile la motivazione addotta “Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttiive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi” ;
Consulenza legale i 26/10/2023
La disciplina dei passi carrabili è contenuta nell'art. 3 e art. 22 del Codice della strada, nell’art. 46 del relativo regolamento di attuazione del Codice della strada e nei Regolamenti Locali.

Per quanto riguarda il regolamento comunale, si segnala che l’articolo 86, che disciplina i passi carrai, stabilisce che l'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione, prevedendo, inoltre, la possibilità di derogare alle distanze di legge nei casi previsti dall’art. 4, comma del Regolamento di attuazione.
Tale norma stabilisce che “Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile […] deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obbiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. È consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione”.

In sostanza, dunque, in caso di accesso diretto dalla strada alla proprietà laterale attraverso un passo carrabile la norma prevede:

a) che l'eventuale cancello deve essere arretrato così da consentire la sosta in sicurezza (cioè fuori dalla carreggiata) di un veicolo in attesa di ingresso;

b) che, se non è possibile l'arretramento dell'accesso (sussistendo obbiettive impossibilità costruttive o gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata), possono essere utilizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli;

c) che si può derogare alle precedenti soluzioni (arretramento o utilizzo di sistemi alternativi) quando le caratteristiche delle strade e del traffico consentono immissioni laterali che "non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione".

In risposta al suo quesito, si può dunque affermare che la richiesta di arretramento è legittima nella misura in cui si rende necessaria per garantire le condizioni di traffico sopra illustrate.
Ciò detto, la motivazione adotta dalla Polizia Locale è alquanto scarna. Al fine di verificare la legittimità della decisione, quindi, si dovrebbe chiedere e/o l’Amministrazione dovrebbe fornire un supplemento istruttorio dalla quale si possa verificare se la richiesta di arretramento corrisponda alle finalità di cui sopra.