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Articolo 144 Codice della proprietą industriale

(D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Atti di pirateria e pratiche di Italian Sounding

Dispositivo dell'art. 144 Codice della proprietą industriale

1. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono atti di pirateria le contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati e le violazioni di altrui diritti di proprietà industriale realizzate dolosamente in modo sistematico.

1-bis. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono pratiche di Italian Sounding le pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti(1).

Note

(1) Il comma 1-bis) è stato inserito dall'art. 32 comma 5 lett. b) del D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

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