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Articolo 9 Codice della proprietą industriale

(D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Marchi di forma e altri segni non registrabili

Dispositivo dell'art. 9 Codice della proprietą industriale

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente:

  1. a) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto;
  2. b) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
  3. c) dalla forma, o altra caratteristica, che dà un valore sostanziale al prodotto(1).

Note

(1) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 2 comma 1 lettere a) e b) del D. Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15.

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