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Articolo 9 Codice della privacy

(D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Modalità di esercizio

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 9 Codice della privacy

Titolo abrogato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101

[1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.

2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.

3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato.

5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.]

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Consulenze legali
relative all'articolo 9 Codice della privacy

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

V. L. chiede
giovedì 24/11/2022 - Lazio
“Buongiorno,
Vi chiedo gentilmente di trovare una risposta al seguente problema: davanti alle autorità ADR (come l'ABF), qualora risulti necessario allegare un documento contenente dati sensibili di un terzo è necessario il suo consenso oppure, data la necessità di tutelare i propri diritti, il consenso del terzo è ininfluente? La questione si pone soprattutto perché è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Vorrei inoltre sapere su quale base giuridica o giurisprudenziale si fonda l'eventuale risposta.

Cordialmente”
Consulenza legale i 02/12/2022
Astrattamente non si pongono problematiche in tema di riservatezza qualora l’allegazione di un documento, in fase di deposito del ricorso o di adesione ad una procedura già iniziata, sia strettamente necessaria alle proprie esigenze di difesa.
In ambito giudiziale, ad esempio, si segnala Cass. civ., ord. del 13 dicembre 2021, n. 19531 la quale ha stabilito che il diritto di difesa in giudizio prevale sul diritto alla riservatezza dei dati personali, qualora tali dati siano necessari per finalità di tutela giudiziale, pur in presenza di specifiche condizioni e presupposti.

Più in generale la procedura avanti l’Arbitro bancario finanziario (di seguito ABF), regolata principalmente dall’art. 128 bis d.lgs. 385/1983 e successive modifiche – Testo Unico Bancario, è coperta da riservatezza quanto al suo iter procedurale e al contenuto, essendo accessibile solo dalle parti interessate e attraverso un’apposita area riservata a cui si può accedere solo con credenziali ad hoc.
Sul punto si segnalano gli artt. 5, co. III (Avvio del procedimento) e 6, co. I (Procedimento dinanzi al collegio e decisione sul ricorso) di cui alla delibera C.I.C.R. n. 275 del 29 luglio 2008.

In questo ambito deve essere attentamente considerato il disposto dell’art. art. 5 GDPR lett. c) che disciplina il “principio di minimizzazione dei dati” il quale deve fungere da riferimento principale in sede di produzione documentale.

Il medesimo ragionamento è applicabile al procedimento di mediazione civile e commerciale, la quale, in talune materie, è alternativo all’ABF (v. art. 128 bis, co. III Testo Unico Bancario).

In conclusione, il quesito, nonostante la richiesta di integrazioni rimasta inadempiuta, risulta molto generico.

Occorre essere più specifici ed allegare il documento oggetto di analisi affinché questa redazione possa esaminarlo ed offrire una consulenza più specifica.

Ad ogni buon conto Lei, o il suo legale di fiducia, potete rivolgere un’istanza al Data Protection Officer dell’Arbitro Bancario Finanziario al fine di ottenere una risposta formale.