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Articolo 62 quinquies Codice dell'amministrazione digitale

(D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore

Dispositivo dell'art. 62 quinquies Codice dell'amministrazione digitale

1. (1)Per rafforzare gli interventi nel settore dell'università e della ricerca, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, a cura del Ministero dell'università e della ricerca, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS).

2. L'ANIS è alimentata, con le modalità individuate con il decreto di cui al comma 5, dalle istituzioni della formazione superiore, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento, nonché tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170. L'ANIS assicura alla singola istituzione la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali. L'ANIS rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on line alle istituzioni della formazione superiore e assicura l'interoperabilità con le altre banche di dati di rilevanza nazionale che sono di interesse del Ministero dell'università e della ricerca per le relative finalità istituzionali.

3. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 62 del presente codice, l'ANIS è costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e dei laureati.

4. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere all'ANIS mediante le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis.

5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 31 dicembre 2021, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:

  1. a) i contenuti dell'ANIS, tra i quali i dati relativi alle iscrizioni degli studenti, all'istituzione di appartenenza e al relativo corso di studi, i titoli conseguiti e gli ulteriori dati relativi presenti nelle altre banche di dati di rilevanza nazionale di interesse del Ministero dell'università e della ricerca cui lo stesso può accedere per le relative finalità istituzionali;
  2. e garanzie e le misure di sicurezza da adottare nonché le modalità di alimentazione da parte delle istituzioni della formazione superiore nonché tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. L'allineamento dell'ANIS con l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, con l'ANPR e con le altre anagrafi di interesse del Ministero dell'università e della ricerca per le relative finalità istituzionali avviene in conformità alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilità.

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 39-quinquies, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

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