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Articolo 80 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile

Dispositivo dell'art. 80 Codice dell'ambiente

1. Le acque dolci superficiali, per essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile, sono classificate dalle regioni nelle categorie Al, A2 e A3, secondo le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche di cui alla Tabella 1/A dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto.

2. A seconda della categoria di appartenenza, le acque dolci superficiali di cui al comma 1 sono sottoposte ai trattamenti seguenti:

  1. a) Categoria Al: trattamento fisico semplice e disinfezione;
  2. b) Categoria A2: trattamento fisico e chimico normale e disinfezione;
  3. c) Categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto, affinamento e disinfezione.

3. Le regioni inviano i dati relativi al monitoraggio e alla classificazione delle acque di cui ai commi 1 e 2 al Ministero della salute, che provvede al successivo inoltro alla Commissione europea.

4. Le acque dolci superficiali che presentano caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche qualitativamente inferiori ai valori limite imperativi della categoria A3 possono essere utilizzate, in via eccezionale, solo qualora non sia possibile ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento e a condizione che le acque siano sottoposte ad opportuno trattamento che consenta di rispettare le norme di qualità delle acque destinate al consumo umano.

Massime relative all'art. 80 Codice dell'ambiente

Corte cost. n. 233/2009

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 1 D.Lgs. n. 152/2006 nella parte in cui prevede che prevede l'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali nella designazione, da parte delle Regioni, delle acque marine costiere e salmastre richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo di banchi e di popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi, per contribuire alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura commestibili per l'uomo. Premesso che la molluschicoltura deve essere ascritta all'ambito materiale della pesca, e rientra quindi nella competenza legislativa residuale delle Regioni, la necessità dell'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali è giustificata dal fatto che la disposizione censurata ha ad oggetto le acque marine e costiere, ragione per la quale - a differenza delle acque dolci interne che hanno un preciso collegamento bacino territoriale di riferimento - sono coinvolti interessi che sovraintendono organi statali, nonché esigenze di tutela dell'ecosistema, e competenze concorrenti, tra le quali, in particolare, quella della "tutela dell'alimentazione".

Cass. pen. n. 12147/2009

La condotta inerte del sindaco di un comune il quale, a fronte di una situazione potenzialmente pregiudizievole per la salute pubblica in relazione all'assenza dei requisiti previsti per la potabilità dell'acqua erogata per il consumo, ometta di adottare, nonostante le ripetute segnalazioni pervenutegli dalle competenti autorità sanitarie, i necessari provvedimenti contingibili ed urgenti volti ad eliminare il rischio del superamento dei parametri stabiliti dalla legislazione speciale in materia, integra il reato di rifiuto di atti d'ufficio di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen., e non l'illecito amministrativo previsto dall'art. 19, comma quarto, del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, (che disciplina la materia della distribuzione di acqua potabile in attuazione della direttiva CEE 98/83 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano).

C. giust. UE n. 148/2007

Omettendo di designare tutte le acque relative alla molluschicoltura che richiedono una designazione, ai sensi dell'art. 4 della direttiva 79/923/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativa alla qualità richiesta delle acque relative alla molluschicoltura; di fissare tutti i valori necessari che riguardano le acque relative alla molluschicoltura designate o che richiedono una designazione ai sensi dell'art. 4 della direttiva 79/923, ai sensi dell'art. 3 di questa e, di adottare tutte le misure necessarie per stabilire programmi di riduzione dell'inquinamento delle acque che richiedono una designazione ai sensi dell'art. 4 della direttiva 79/923, ai sensi dell'art. 5 di questa, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che gli incombono ai sensi di questa direttiva.

C. giust. UE n. 26/2005

Dalla formulazione dell'art. 1 della direttiva 79/923, relativa alla qualità delle acque destinate alla molluschicoltura, nonché dal primo, terzo, settimo e decimo "considerando" di tale direttiva risulta che essa si applica a tutte le acque destinate alla molluschicoltura, a prescindere dal fatto che i molluschi che vi vivono siano destinati al consumo umano diretto o al consumo successivo ad un trattamento.

Cass. civ. n. 13447/2005

Non è configurabile una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo neanche ove la controversia investa l'atto generale di aumento delle tariffe, attesa la possibilità da parte del giudice ordinario di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi.

Cass. civ. n. 5217/2005

La controversia avente ad oggetto un contratto di fornitura di acqua potabile per uso domestico deve ritenersi attribuita al giudice ordinario anche qualora il privato contesti la legittimità del provvedimento amministrativo di fissazione delle tariffe in base al quale deve essere determinato il corrispettivo, in quanto tale controversia ha ad oggetto diritti soggettivi di fonte contrattuale.

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