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Articolo 64 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Distretti idrografici

Dispositivo dell'art. 64 Codice dell'ambiente

1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti distretti idrografici:

  1. a) distretto idrografico delle Alpi orientali, comprendente i seguenti bacini idrografici:
  2. 1) Adige, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  3. 2) Alto Adriatico, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  4. 3) bacini del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  5. 4) Lemene, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  6. b) distretto idrografico del Fiume Po, comprendente i seguenti bacini idrografici:
  7. 1) Po, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  8. 2) Reno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  9. 3) Fissero Tartaro Canalbianco, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  10. 4) Conca Marecchia, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  11. 5) Lamone, già bacino regionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  12. 6) Fiumi Uniti (Montone, Ronco), Savio, Rubicone e Uso, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  13. 7) bacini minori afferenti alla costa romagnola, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  14. c) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
  15. 1) Arno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  16. 2) Serchio, già bacino pilota ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  17. 3) Magra, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  18. 4) bacini della Liguria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  19. 5) bacini della Toscana, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  20. d) distretto idrografico dell'Appennino centrale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
  21. 1) Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  22. 2) Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  23. 3) Sangro, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  24. 4) bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  25. 5) bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  26. 6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  27. 7) Fiora, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  28. 8) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri bacini minori, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  29. e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
  30. 1) Liri-Garigliano, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  31. 2) Volturno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  32. 3) Sele, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  33. 4) Sinni e Noce, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  34. 5) Bradano, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  35. 6) Saccione, Fortore e Biferno, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  36. 7) Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  37. 8) Lao, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  38. 9) Trigno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  39. 10) bacini della Campania, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  40. 11) bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  41. 12) bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  42. 13) bacini della Calabria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  43. 14) bacini del Molise, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  44. f) distretto idrografico della Sardegna, comprendente i bacini della Sardegna, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  45. g) distretto idrografico della Sicilia, comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183.

Massime relative all'art. 64 Codice dell'ambiente

Corte cost. n. 259/2014

È inammissibile, per evidenti carenze della motivazione del ricorso, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, e 10, comma 6, della legge della Regione Veneto 29 novembre 2013, n. 32, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), e terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri nella parte in cui consentono gli interventi di demolizione e ricostruzione anche in violazione delle prescrizioni più restrittive contenute negli atti di pianificazione di bacino le quali, ai sensi dell'art. 65, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, hanno carattere vincolante e sono sopraordinate ai piani territoriali ed ai programmi regionali. Il ricorrente, infatti, ha prospettato, in riferimento alla questione in esame, censure poco chiare e non sufficientemente motivate; in particolare, non è chiaro, alla luce della stringata motivazione a supporto del ricorso, in quali termini la possibilità di demolire edifici ricadenti nelle aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica o idrogeologica e di ricostruirli in zona territoriale omogenea propria, non dichiarata di pericolosità idraulica o idrogeologica, possa ledere le previsioni contenute nei piani di bacino di cui agli artt. 64 e 65 del D.Lgs. n. 152 del 2006. - Sull'affermazione in base alla quale il ricorso in via principale deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi e contenere una argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale della legge, v., ex plurimis, le sentenze nn. 36/2014, 41/2013, 40/2007, 139/2006, 450/2005, 360/2005, 213/2003 e 384/1999. - Sull'esigenza di una adeguata motivazione a supporto della impugnativa in termini più pregnanti nei giudizi diretti rispetto a quelli incidentali, v. le citate sentenze nn. 139/2006 e 450/2005.

Corte cost. n. 232/2009

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64 del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 3, 11, 76, 117, primo e terzo comma, e 118 della Costituzione, dalle Regioni Calabria, Toscana e Puglia, trattandosi di censura generica senza indicazione delle ragioni. Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64 del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposte, in riferimento agli artt. 3, 5, 76, 97,114,117,118, 119 e 120 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Calabria, Toscana, Marche, Piemonte e Puglia. Invero, quanto alla censura relativa al mancato coinvolgimento delle ricorrenti nel procedimento di individuazione dei distretti, va osservato che la giurisprudenza (costante) della Corte è nel senso che l'esercizio dell'attività legislativa sfugga al principio di leale collaborazione. Quanto alla violazione dei principi direttivi della legge delega, va ribadito che la delega conferita al Governo dalla legge n. 308 del 2004 ben consentiva a detto Organo di introdurre anche innovazioni nell'ordinamento previgente. Non sussiste, infine, neppure la dedotta lesione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite, poiché l'ambito materiale è quello della tutela dell'ambiente e non del governo del territorio.

Corte cost. n. 225/2009

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'intero D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché degli artt. 3, comma 2, 4, comma 1, lettera a), n. 3 e lettera b), 5, comma 1, lettere m), q) ed r), 7, 8, come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 4 del 2006, 9, 22, 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, 59, 63, 64, 65, 67, 69, 74, 91, comma 1, lettera d), 95, comma 5, 96, 101, comma 7, 113, 114, 116, 117, 121, 124, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 195, comma 1, 202, comma 6, 205, comma 2, 214, commi 3 e 5, 240, comma 1, lettere b), c) e g), 242, 243, 244, 246, 252, 257, nonché degli allegati I e II alla parte seconda dello stesso decreto legislativo.

Corte cost. n. 245/2006

Non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione degli artt. 63, 64, 101, comma 7, 154, 155, 181, commi da 7 ad 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 214, commi 3 e 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recanti disposizioni concernenti le autorità di bacino distrettuale, gli accordi di programma per la definizione dei metodi di recupero, e per le procedure semplificate di smaltimento, di taluni rifiuti, gli scarichi derivanti dalle imprese agricole e le tariffe per il servizio idrico, proposta dalla Regione Emilia-Romagna nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso in riferimento agli artt. 11, 76, 117, 118 Cost., ed ai principi di leale collaborazione e di ragionevolezza, nonché ai principi ed alle norme del diritto comunitario. Nel sollecitare l'esercizio del potere di sospensione delle norme impugnate, la Regione ricorrente ha infatti prospettato in maniera sostanzialmente assertiva la sussistenza dei relativi presupposti, omettendo di svolgere argomenti in grado di indurre la Corte costituzionale ad eventualmente adottare, d'ufficio, i provvedimenti di cui agli artt. 35 e 40 della legge n. 87 del 1953. A fronte di una prospettazione in maniera sostanzialmente assertiva da parte della regione ricorrente della sussistenza dei presupposti per procedere, anche d'ufficio, alla sospensione delle disposizioni impugnate, ai sensi dell'art. 35 legge 11 marzo 1953, n. 87, come modificato dall'art. 9, 4° comma, legge 5 giugno 2003, n. 131, va dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione degli artt. 63, 64, 101, 7° comma, 154, 155, 181, commi da 7 a 11, 183, 1° comma, 186, 189, 3° comma, 214, 3° e 5° comma, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, contenente norme in materia ambientale, in riferimento agli artt. 11, 76, 117, 118, 119 Cost. ed al principio di leale collaborazione.

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