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Articolo 303 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Esclusioni

Dispositivo dell'art. 303 Codice dell'ambiente

1. La parte sesta del presente decreto:

  1. a) non riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno cagionati da:
  2. 1) atti di conflitto armato, sabotaggi, atti di ostilità, guerra civile, insurrezione;
  3. 2) fenomeni naturali di carattere eccezionale, inevitabili e incontrollabili;
  4. b) non si applica al danno ambientale o a minaccia imminente di tale danno provocati da un incidente per il quale la responsabilità o l'indennizzo rientrino nell'ambito d'applicazione di una delle convenzioni internazionali elencate nell'allegato 1 alla parte sesta del presente decreto cui la Repubblica italiana abbia aderito;
  5. c) non pregiudica il diritto del trasgressore di limitare la propria responsabilità conformemente alla legislazione nazionale che dà esecuzione alla convenzione sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi (LLMC) del 1976, o alla convenzione di Strasburgo sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna (CLNI) del 1988;
  6. d) non si applica ai rischi nucleari relativi all'ambiente né alla minaccia imminente di tale danno causati da attività disciplinate dal Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica o causati da un incidente o un'attività per i quali la responsabilità o l'indennizzo rientrano nel campo di applicazione di uno degli strumenti internazionali elencati nell'allegato 2 alla parte sesta del presente decreto;
  7. e) non si applica alle attività svolte in condizioni di necessità ed aventi come scopo esclusivo la difesa nazionale, la sicurezza internazionale o la protezione dalle calamità naturali;
  8. f) non si applica al danno causato da un'emissione, un evento o un incidente verificatisi prima della data di entrata in vigore della parte sesta del presente decreto;
  9. g) non si applica al danno in relazione al quale siano trascorsi più di trent'anni dall'emissione, dall'evento o dall'incidente che l'hanno causato;
  10. h) non si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere diffuso, se non sia stato possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e l'attività di singoli operatori;
  11. [i) non si applica alle situazioni di inquinamento per le quali siano effettivamente avviate le procedure relative alla bonifica, o sia stata avviata o sia intervenuta bonifica dei siti nel rispetto delle norme vigenti in materia, salvo che ad esito di tale bonifica non permanga un danno ambientale.] (1)

Note

(1) Lettera abrogata dalla L. 6 agosto 2013, n. 97.

Massime relative all'art. 303 Codice dell'ambiente

Cass. civ. n. 16806/2015

Non residua alcun danno ambientale economicamente quantificabile e quindi risarcibile ogniqualvolta, avutasi la riduzione al pristino stato, non persista la necessitą di ulteriori misure sul territorio reso oggetto dell'intervento inquinante o danneggiarne, soltanto il costo (ovvero il rimborso) delle quali potrą essere oggetto di condanna nei confronti dei danneggianti.

Cass. civ. n. 22382/2012

Al fine di evitare il pił possibile distonie tra diritto europeo e diritto interno in materia di danno ambientale, la disciplina processuale nazionale va interpretata in modo che non risulti inibito il perseguimento degli obbiettivi e delle prioritą sancite dalla normativa europea che, con la Direttiva n. 2004/35/CE, reca il principio della preminenza delle misure di ripristino dello stato dei luoghi. Pertanto, l'applicazione delle norme di procedura civile in chiave preclusiva della possibilitą di accedere alle misure ripristinatone, in luogo di quelle risarcitone in via equitativa richieste dall'attore nell'atto introduttivo, non risulta conforme al richiamato criterio di derivazione europea che privilegia la tutela reale. Ne consegue - alla luce dell'assetto peculiare che la materia del riferimento al danno ambientale ha ricevuto nel nostro ordinamento - che va affermata la tesi della potenziale officiositą dell'ordine di ripristino (e cioč del risarcimento in forma specifica anche laddove l'attore abbia richiesto esclusivamente una tutela per equivalente, essendo dunque ammissibile il passaggio dalla richiesta di tutela per equivalente a quella reale, in chiave sollecitativa di una facoltą riconosciuta al giudice).

Cass. civ. n. 6551/2011

Per i giudizi non definiti con sentenza passata in giudicato il risarcimento del danno ambientale va determinato applicando, in luogo di qualunque parametro stabilito da norme precedenti, i criteri specificati dal nuovo testo dell'art. 311, commi 2 e 3, del codice dell'ambiente - D.Lgs. n. 152/2006, cosģ come modificato dall'art. 5-bis del D.L. n. 135/2009.

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