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Articolo 9 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Norme procedurali generali

Dispositivo dell'art. 9 Codice dell'ambiente

1. Alle procedure di verifica e autorizzazione disciplinate dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

2. L'autorità competente, ove ritenuto utile indice, così come disciplinato dagli articoli che seguono, una o più conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.

3. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico, nell'ambito delle procedure di seguito disciplinate, l'autorità competente può concludere con il proponente o l'autorità procedente e le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti.

4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale. L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia. L'invio di informazioni a un altro Stato membro e il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro in cui il progetto è proposto(1).

4-bis. L'autorità competente provvede a mettere a disposizione del pubblico, mediante il proprio sito internet istituzionale, le informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, in ogni atto notificato al destinatario sono indicati l'autorità cui è possibile ricorrere e il relativo termine(1).

Note

(1) Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto, con l'art. 50, comma 3, che le presenti modifiche si applicano alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L.

Massime relative all'art. 9 Codice dell'ambiente

Cons. Stato n. 3059/2016

Ambiente e paesaggio sono concetti fortemente compenetrati, al punto che il secondo costituisce l'aspetto visibile del primo. Entrambi rappresentano profili strettamente connessi della salvaguardia della preesistenza del contesto naturale e si correlano a esigenze primarie dell'individuo, trovando ciascuno un fondamento costituzionale nell'accezione ampia di tutela del paesaggio (art. 9), per la complessità dell'ambiente in combinazione con quella della salute (art. 32): pertanto, nell'ambito della valutazione di progetti aventi impatti sull'ambiente ai sensi del Testo Unico di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e della normativa regionale attuativa, vale a dire di conformità dell'attività antropica rispetto alle condizioni essenziali per uno sviluppo sostenibile (art. 4, comma 3), gli enti ed organi competenti siano titolati ad esprimere il loro giudizio anche su profili di carattere paesaggistico. Pertanto, la V.I.A. non può che coinvolgere anche profili di carattere paesaggistico, ed in particolare estendersi a tutte le possibili incisioni, dirette o indirette, del bene costituzionalmente tutelato del paesaggio, con una valutazione di tipo sostanzialistico, estesa ad ogni ambito territoriale significativo potenzialmente pregiudicato sul piano naturalistico, anche se posto a distanza dall'area di localizzazione dell'intervento.

Corte cost. n. 225/2009

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera a), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e gli allegati I e II alla parte seconda, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., perché la delega sarebbe stata esercitata dal Governo oltre il termine definito dal legislatore. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la delega contenuta nella legge n. 308 del 2004 (art. 1, comma 8, lettera f) non può ritenersi abrogata tacitamente né da parte dell'art. 19, né da parte del combinato disposto dell'art. 1 e dell'allegato B della legge n. 62 del 2005, posto che essa ha un oggetto sostanzialmente diverso riguardando non solo il recepimento della Direttiva n. 2001/42/CE in materia di VAS, ma la complessiva ridefinizione di tutte le valutazioni di compatibilità ambientale ed il loro reciproco coordinamento o accorpamento.

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Consulenze legali
relative all'articolo 9 Codice dell'ambiente

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Luigi M. chiede
giovedì 22/12/2016 - Sardegna
“Buongiorno.

Il mio quesito riguarda il comma 2 di questo articolo, che dice che l'autorità competente indice le conferenze di servizi "ove ritenuto utile". Il decreto legislativo 127 del 2016 ha modificato notevolmente la disciplina delle c.d.s. stabilendo, tra l'altro, nel comma 4 del nuovo articolo 14 della 241/90:

"Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter. La conferenza è indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica documentale di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e si conclude entro il termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale."

Il decreto 127/2016 ha anche ritoccato l'articolo 9 comma 2 del codice ambiente che stiamo commentando, eliminando l'inciso "e seguenti" e dunque limitando il rinvio alla 241 al solo articolo 14 (compreso il comma 4 testè citato).

Il mio quesito è questo:

L'autorità competente in materia di VIA è ancora libera di convocare la c.d.s soltanto "ove ritenuto utile", visto che tale dicitura non è stata abolita, oppure - stante il disposto apparentemente tassativo del comma 4 dell'articolo 14 della 241/1990 come modificata dal d.lgs. 127/2016, è obbligata a convocarla per acquisire tutti gli atti indicati in quel comma?”
Consulenza legale i 04/01/2017
La cosiddetta “Riforma Madia” (chiamata così dal nome del Ministro che l’ha realizzata: si tratta del Decreto Legislativo n. 127/2006) si è posta come obiettivo la semplificazione dei procedimenti amministrativi.
In particolare, l’obiettivo è stato quello di riformare uno dei principali strumenti di semplificazione previsti dalla legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/1990), ovvero la conferenza di servizi.

Quest’ultima è stata concepita come strumento di concentrazione, in un unico contesto temporale e giuridico, delle valutazioni e delle posizioni delle diverse amministrazioni (o soggetti ad esse equiparati) portatrici degli interessi pubblici rilevanti in un dato procedimento amministrativo (o in più procedimenti tra loro connessi).

Il decreto n. 127/2016 si compone di due titoli: il primo rivede e semplifica la disciplina generale in materia di conferenza di servizi attraverso una serie di disposizioni che riscrivono e sostituiscono gli articoli da 14 a 14-quinquies della legge n. 241/1990, mentre il secondo contiene le disposizioni di coordinamento fra la disciplina generale e le varie discipline settoriali della conferenza di servizi (in materia di: edilizia, sportello unico per le attività produttive, autorizzazione unica ambientale, valutazione dello studio di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione all'installazione di stabilimenti nuovi, e più in generale norme ambientali contenute nel decreto legislativo n. 152/2006, autorizzazione paesaggistica).

Esistono due tipi di conferenze di servizi nella legge 241/1990: quella istruttoria (art. 14 comma 1), che fondamentalmente viene convocata dall'autorità procedente al fine di valutare i differenti interessi pubblici coinvolti nel procedimento; e quella decisoria (art. 14 comma 2) nei casi in cui l'autorità procedente debba ottenere, ai fini dell'adozione del provvedimento finale, preventivi atti d'assenso, nulla osta o pareri di altri organi o di altre amministrazioni. In tal caso, la determinazione finale viene assunta in via collaborativa ed assorbe i nulla osta, gli atti d'assenso e i pareri altrimenti necessari.

Ora, per rispondere al quesito, la finalità della riforma – in controtendenza rispetto agli interventi normativi del passato – è stata quella di ridurre il più possibile i casi in cui la conferenza di servizi è obbligatoria: ciò è stato fatto rendendo la conferenza di servizi istruttoria sempre facoltativa e riducendo invece l’obbligo solamente ai casi di conferenza decisoria.
Quella prevista in materia di VIA al comma 4 della Legge 241/1990 è una conferenza del tipo “decisorio”, perché finalizzata all’ottenimento di “autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto”; la norma precisa poi, di seguito, che questi atti “vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Tale ultimo articolo 25 è stato ugualmente riformato dal Decreto 127/2016 che, all’art. 5 (“Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”) ha stabilito: “Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni: (…) c) all'articolo 25, comma 3, secondo periodo, le parole «istruttoria eventualmente» sono soppresse; (…)”.
Per effetto di tale modifica, il testo dell’art. 25 citato diviene il seguente (si riporta il nuovo testo con, tra perentesi quadra, le parole soppresse): “3. Contestualmente alla pubblicazione di cui all'articolo 24, il proponente, affinché l'autorità competente ne acquisisca le determinazioni, trasmette l'istanza, completa di allegati, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale interessati, qualora la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale. Le amministrazioni rendono le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1, ovvero nell'ambito della Conferenza dei servizi [istruttoria eventualmente] indetta a tal fine dall'autorità competente. (…)”.
E’ evidente, dal nuovo testo, che la conferenza di cui all’art. 14, comma 4, della Legge 241/1990, prima facoltativa (“eventualmente”), ora diviene obbligatoria.

L’articolo 9 del Codice dell’Ambiente che si cita nel quesito, per il quale “(…) 2. L'autorità competente, ove ritenuto utile, indice, così come disciplinato dagli articoli che seguono, una o piu' conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate” va inteso quindi come riferimento, in generale, alla conferenza di servizi istruttoria meramente facoltativa (ed infatti si dice “al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità”), mentre, con specifico riferimento alla conferenza in materia di VIA di cui alla citata legge 241/1990 (art. 14 comma 4), come già ampiamente illustrato sopra, la stessa è senz’altro obbligatoria, come dimostra la modifica all’art. 25 del decreto n. 152/2006.