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Articolo 297 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Abrogazioni

Dispositivo dell'art. 297 Codice dell'ambiente

1. Sono abrogati, escluse le diposizioni di cui il presente decreto prevede l'ulteriore vigenza, l'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2001, n. 395, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e l'articolo 2 del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2002, n. 82.

Massime relative all'art. 297 Codice dell'ambiente

Cons. giust. amm. Sicilia n. 2/2008

Le vinacce vengono disciplinate dal D.M. 5 febbraio 1998 quanto al loro riutilizzo a fini di combustione; ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2002 (ora modificato dall'art. 297, D.Lgs. n. 152/2006), esse rientrano tra le biomasse combustibili a condizioni semplificate rispetto a quelle dei rifiuti e sembrerebbero quindi doversi classificare come rifiuti non pericolosi derivanti dall'industria agroalimentare; non rientrano, invece, tra gli scarti vegetali che il D.P.C.M. 8 marzo 2002 considera ai fini dell'inquinamento atmosferico e delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione, quando, come nel caso di specie, tali vinacce non siano "prodotte dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli", ma subiscano processi non meccanici con l'intervento di elementi di natura fisicochimica come il lavaggio, l'essiccazione e la disalcolazione.

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