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Articolo 230 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture

Dispositivo dell'art. 230 Codice dell'ambiente

1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

1-bis. I rifiuti derivanti dalla attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.

2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 è eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per tre anni(3).

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti da attività manutentiva, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.

4. [Fermo restando quanto previsto nell'articolo 190, comma 3, i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle attività di cui al presente articolo possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti così come definito nel comma 1.](1)

5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298(2).

Note

(1) Comma abrogato dal D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 35, comma 1, lettera e-bis), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.
(3) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 7, comma 1 del D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 213.

Massime relative all'art. 230 Codice dell'ambiente

Cass. pen. n. 52133/2018

Partendo dalla distinzione tra scarico di acque reflue e gestione dei rifiuti idrici e tenendo conto che l'art. 230, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006 non è applicabile all'attività di spurgo quando il soggetto non effettui la pulizia manutentiva di fognature (in tal caso l'autospurghista può qualificarsi "produttore"), ma effettui lo spurgo di pozzi neri, fosse Imhoff o bagni mobili (nel qual caso deve qualificarsi "trasportatore di rifiuti prodotti da terzi"), si configura il reato di cui all'art. 256, D.Lgs. n. 152/2006 allorché i reflui trasportati da una ditta di autospurgo, attività per cui è autorizzata, anziché essere conferiti immediatamente presso l'impianto di smaltimento, vengano trattenuti nelle autobotti presso la sede aziendale, realizzando in tal modo uno stoccaggio non autorizzato.

Cass. pen. n. 20410/2018

In tema di rifiuti, il deposito temporaneo (art. 183, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) deve essere necessariamente realizzato presso il luogo di produzione dei rifiuti, fatta eccezione per quelli derivanti dalle attività di manutenzione alle infrastrutture, per i quali detto luogo può coincidere con quello di concentramento ove gli stessi vengono trasportati per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento (art. 230 D.Lgs. n. 152 del 2006). (Dichiara inammissibile, Trib. Alessandria, 26 luglio 2016).

Cass. pen. n. 42958/2015

Il lavaggio delle autocisterne utilizzate per il trasporto di liquami di fosse settiche e fognature, con filtrazione degli scarichi del lavaggio attraverso appositi teli e raccolta degli stessi in vasche interrate a ciclo chiuso, costituisce attività di trattamento di rifiuti consistendo nella radicale modificazione della composizione del materiale: perciò tale operazione non può essere qualificata come un mero raggruppamento di rifiuti già di per sé diversi, riconducibile alle disposizioni dettate in materia dall'art. 230, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006.

In tema di gestione di rifiuti, costituisce attività di trattamento, il cui svolgimento in assenza di autorizzazione rende configurabile il reato previsto dall'art. 256, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006, il filtraggio meccanico degli scarichi derivanti dall'attività di lavaggio di autocisterne utilizzate per il trasporto di liquami di fosse settiche e fognature, trattandosi di operazione che realizza una modificazione della composizione del rifiuto nella frazione liquida e solida e non una mera raccolta differenziata di rifiuti già di per sé diversi. (Rigetta, Trib. Savona, 29 ottobre 2013).

Cass. pen. n. 28350/2013

Va esclusa la possibilità di applicazione della disciplina di cui all'art. 230, D.Lgs. n. 152/2006, riguardante i rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture, allorché, a prescindere dalla possibilità di ricomprendere o meno nella nozione di infrastruttura cittadina le aree comunali adibite a verde pubblico, difetta il presupposto, cui è condizionata la equiparabilità al luogo di produzione dei rifiuti del luogo di concentramento ove il materiale viene trasportato, che in tale ultimo luogo avvenga esclusivamente l'individuazione del materiale effettivamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza l'effettuazione di alcun trattamento.

Cass. pen. n. 17460/2012

Premesso che i rifiuti prodotti da un'attività di manutenzione di reti di distribuzione idrica non ricadono nell'ipotesi "generica" di cui all'art. 266, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente), bensì in quella "specifica" di cui all'art. 230, va esclusa l'applicabilità della disciplina speciale se l'attività svolta riguarda nuovi allacciamenti; in tal caso, l'attività di "movimentazione" dei rifiuti comportante instradamento dal luogo "reale" di produzione al luogo "giuridico" di produzione è qualificabile come attività di trasporto di rifiuti e, come tale, necessita di specifica autorizzazione diversamente dall'attività di movimentazione effettuata all'interno del luogo "reale" di produzione dei rifiuti.

Integra gli estremi del reato previsto dall'art. 256, comma quarto, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 il trasporto di rifiuti senza l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dal luogo di produzione all'area individuata per il deposito temporaneo, non potendo la gestione dei rifiuti farsi decorrere dall'inizio di quest'ultimo. (Rigetta, Trib. lib. Verona, 9 giugno 2011).

Cass. pen. n. 15511/2011

L'onere della prova in ordine al verificarsi delle condizioni richieste per l'applicazione di disposizioni di favore che derogano alle norme generali (nella specie, in tema di deposito temporaneo) grava sul soggetto che invoca la deroga.

Cass. pen. n. 9856/2009

Il deposito temporaneo può e deve essere realizzato esclusivamente presso il luogo di produzione dei rifiuti ex art. 183, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 152/2006. Un'eccezione alla regola generale è contenuta nell'art. 230 del D.Lgs. n. 152/2006 e riguarda i rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture effettuata direttamente dal gestore delle stesse, rispetto ai quali il luogo di deposito temporaneo può coincidere con quello di concentramento dei rifiuti, ove gli stessi vengono trasportati per la successiva valutazione tecnica, finalizzata ad individuare il materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento. Ne consegue, quindi, che detta eccezione non trova applicazione nel caso di rifiuti oggettivamente non riutilizzabili.

Alla regola generale che prevede che il deposito temporaneo debba essere effettuato presso il luogo di produzione dei rifiuti, è stata introdotta un'eccezione dall'art. 230, D.Lgs. n. 152/2006 relativamente ai rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi dì interesse pubblico: infatti, in tal caso, il luogo di deposito temporaneo può coincidere con quello di concentramento dei rifiuti ove gli stessi vengono trasportati per la successiva valutazione tecnica finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile (nella specie, è stata esclusa l'applicabilità di detta eccezione perché i materiali depositati costituivano rifiuti oggettivamente non riutilizzabili e perché, in ogni caso, la valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 2 dell'art. 230 non era stata eseguita entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori).

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P. P. chiede
giovedì 29/12/2022 - Emilia-Romagna
“La mia impresa si occupa di interventi di pronto intervento per riparare le condotte idriche nel caso di rotture con successiva perdita di acqua potabile. il servizio di pronto intervento viene svolto con un contratto con l'ente gestore pubblico in qualità di esclusiva. Il terreno tolto d'opera per la riparazione della condotta, nel caso di interventi in centro storico dove non è possibile gestire stoccaggi provvisori, vorremmo trasferire il terreno ai sensi dell'art 230 presso la nostra sede, caricarlo sul registro dei rifiuti prodotti in sede, e dopo averlo indagato analiticamente, conferirlo ad recapito autorizzato con regolare formulario accompagnato dal rapporto di prova analitico. chiedevo se è possibile ai sensi dell'art 230 agire con la suddetta procedura. grazie”
Consulenza legale i 03/01/2023
La risposta al suo quesito è affermativa. Ai sensi del comma 1 dell’art. 230 del Codice dell’Ambiente il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.
Ciò posto, quindi, per effetto della predetta disposizione, facendo coincidere il luogo di produzione dei rifiuti con quello in cui il gestore ha la sede locale, si può ritenere realizzabile anche nel predetto luogo un deposito temporaneo di rifiuti come descritto dal comma 1, lett. bb) dell’ art. 183 del codice ambiente.
L’articolo da ultimo richiamato contiene la nozione di "deposito temporaneo prima della raccolta" definendolo come il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis. Tale articolo stabilisce le condizioni che legittimano il deposito temporaneo ossia:
  • i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
  • i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché' il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
  • i rifiuti devono essere raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.
Infine, si sottolinea che la violazione anche di una sola delle predette condizioni che legittimano il deposito temporaneo comporta l’applicabilità delle sanzioni previste per l’abbandono dei rifiuti e per la gestione non autorizzata di cui all’ art. 256 del codice ambiente.