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Articolo 202 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Affidamento del servizio

Dispositivo dell'art. 202 Codice dell'ambiente

1. L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto delle competenze regionali in materia.

1-bis. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti(1).

1-ter. L'ARERA richiede agli operatori informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale(1).

2. I soggetti partecipanti alla gara devono formulare, con apposita relazione tecnico-illustrativa allegata all'offerta, proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti.

3. Nella valutazione delle proposte si terrà conto, in particolare, del peso che graverà sull'utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a suo carico.

4. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio.

5. I nuovi impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario del servizio o direttamente, ai sensi dell'articolo 113, comma 5-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, o mediante il ricorso alle procedure di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, ovvero secondo lo schema della finanza di progetto di cui agli articoli 37 bis e seguenti della predetta legge n. 109 del 1994.

6. Il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.

Note

(1) Tale comma è stato introdotto dall'art. 14, comma 2, della L. 5 agosto 2022, n. 118.

Massime relative all'art. 202 Codice dell'ambiente

Cass. civ. n. 16941/2018

Nel pubblico impiego privatizzato, l'art. 202, comma 6, del D.Lgs. n. 152 del 2006 - prevedendo, in caso di passaggio di personale al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, l'applicabilità, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 165 del 2001, della disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'art. 2112 c.c. -, configura una fattispecie legale tipica di passaggio, da ente pubblico a gestore privato, di attività, per il quale è sancito "ope legis" un travaso diretto e immediato del personale, a prescindere da ogni accertamento sull'assimilabilità della vicenda traslativa ad una cessione di azienda in senso proprio.

Cass. civ. n. 341/2018

Nel pubblico impiego privatizzato, l'art. 202, comma 6, del D.Lgs. n. 152 del 2006, che prevede il passaggio diretto del personale addetto ai servizi di igiene ambientale dalle amministrazioni comunali alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, costituisce una norma speciale finalizzata alla riorganizzazione complessiva del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani volta ad assicurare la continuità dei dipendenti in servizio, con conseguente applicabilità della disciplina del trasferimento del ramo d'azienda ex art. 2112 c.c.

Cons. Stato n. 3554/2017

Nel caso di affidamento in house, conseguente all'istituzione da parte di più enti locali di una società di capitali da essi interamente partecipata [...] il requisito del controllo analogo deve essere verificato secondo un criterio sintetico e non atomistico, sicché è sufficiente che il controllo della mano pubblica sull'ente affidatario, purché effettivo e reale, sia esercitato dagli enti partecipanti nella loro totalità, senza che necessiti una verifica della posizione di ogni singolo ente. Nel caso di affidamento in house, conseguente all'istituzione da parte di più enti locali di una società di capitali da essi interamente partecipata [...] il requisito del controllo analogo deve essere verificato secondo un criterio sintetico e non atomistico, sicché è sufficiente che il controllo della mano pubblica sull'ente affidatario, purché effettivo e reale, sia esercitato dagli enti partecipanti nella loro totalità, senza che necessiti una verifica della posizione di ogni singolo ente.

Cons. Stato n. 2735/2017

La possibilità che il gestore del servizio integrato dei rifiuti sia incaricato della realizzazione di nuovi impianti per il trattamento di questi è espressamente contemplata dalla normativa nazionale, ed in particolare dall'art. 202, comma 5, D.Lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) (Riforma della sentenza del T.a.r. Umbria, sez. I, n. 593/2016).

Corte cost. n. 32/2015

È cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e) e s), Cost., e, quali parametri interposti, agli artt. 147, 202, 238, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006, 3, comma 1, lett. d), e) ed f), del D.P.C.M. 20 luglio 2012, 10, comma 14, lett. d), e) ed f), del D.L. n. 70 del 2011 - degli artt. 8, comma 3, 11 e 15, comma 2, lett. c) e e), della legge della Regione Liguria 24 febbraio 2014, n. 1 - riguardanti l'individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti. Successivamente alla proposizione del ricorso, la legge regionale n. 21 del 2014 ha apportato una serie di modifiche alla censurata disciplina regionale, adeguandola ai principi contenuti nelle evocate norme interposte prima della sua effettiva applicazione, così da determinare il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire nel giudizio.

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