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Articolo 181 bis Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Materie, sostanze e prodotti secondari

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 181 bis Codice dell'ambiente

Articolo abrogato dal comma 3, dell’ art. 30, D.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.

[1. Non rientrano nella definizione di cui all’art. 183, comma 1, lettera a), le materie, le sostanze e i prodotti secondari definiti dal decreto ministeriale di cui al comma 2, nel rispetto dei seguenti criteri, requisiti e condizioni: a) siano prodotti da un’operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti; b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre; c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con un particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse; d) siano precisati criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l’immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l’utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all’ambiente e alla salute derivanti dall’utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario; e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato. 2. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l’ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dio concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 3 dicembre 2008. 3. Sino all’emanazione del decreto di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. 4. Nelle more dell’adozione del decreto di cui all’art. 181-bis del Dlgs n. 152 del 2006, comma 2, continua ad applicarsi la Circolare del Ministero dell’ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MN. 5. In caso di mancata adozione del decreto di cui al comma 2 nel termine previsto, il Consiglio dei Ministri provvede in sostituzione nei successivi 90 giorni, ferma restando l’applicazione del regime transitorio di cui al comma 4 del presente articolo.]

Massime relative all'art. 181 bis Codice dell'ambiente

Cass. pen. n. 41075/2015

La cessazione della qualifica di rifiuto di un materiale, anche a seguito dell'abrogazione dell'art. 181-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006 e dell'introduzione dell'art. 184-ter del medesimo D.Lgs., ad opera, rispettivamente, degli artt. 39 e 12 del D.Lgs. n. 205 dei 2010, presuppone necessariamente una pregressa attivitą di recupero dello stesso. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato la decisione impugnata che aveva escluso la qualifica di rifiuto speciale pericoloso con riferimento al "pastello di piombo", in mancanza di accertamenti sulla sottoposizione del prodotto ad una operazione di recupero secondo i parametri previsti dalla specifica normativa in vigore, rappresentata dal D.M. n. 161 del 2002). (Conf. n. 41076 del 2015, non mass.). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Cagliari, 17 febbraio 2015).

Cass. pen. n. 49982/2015

I rottami ferrosi rientrano nel campo di applicazione della disciplina dei rifiuti, a meno che non si tratti di rottami provenienti da apposito centro autorizzato per la gestione ed il trattamento dei rifiuti i quali devono avere tutte quelle caratteristiche rispondenti a quelle previste dai decreti ministeriali in tema di recupero agevolato di rifiuti (nel caso in esame) non pericolosi, nel qual caso possono rientrare nel concetto di materia prima secondaria.

Cass. pen. n. 25203/2012

Gli imballaggi in plastica sottoposti ad apposito procedimento di triturazione, non sono assoggettati alla disciplina delle materie prime secondarie o dei sottoprodotti, ma costituiscono rifiuti. (Rigetta, Trib. Nicosia, 18 gennaio 2010).

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