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Articolo 1 Codice del processo tributario

(D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Gli organi della giurisdizione tributaria

Dispositivo dell'art. 1 Codice del processo tributario

1. La giurisdizione tributaria è esercitata dalle corti di giustizia tributaria di primo grado e dalle corti di giustizia tributaria di secondo grado di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 545(1).

2. I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a), della L. 31 agosto 2022, n. 130.

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